N. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2009

LA CORTE D'APPELLO Riunita in camera di consiglio per deliberare sul reclamo ex art.

739 c.p.c. proposto da B.E. e R.M., rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Bilotta, Roberto Vergelli e Saveria Ricci per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze via dei Della Robbia, 23 presso lo studio di quest'ultima, reclamanti.

Contro Sindaco del Comune di Firenze, in qualita' di Ufficiale del Governo, domiciliato per legge in Firenze via degli Arazzieri, 4 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, reclamato contumace, avverso il decreto emesso in data 6 febbraio 2009 dal Tribunale di Firenze, avente ad oggetto il rifiuto delle pubblicazioni di matrimonio tra persone del medesimo sesso.

Esaminati gli atti, sentito il parere del pubblico ministero rappresentato dal Procuratore generale della Repubblica, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con atto del 17 settembre 2008, l'Ufficiale di Stato Civile di Firenze ha respinto la richiesta di B.E. e R.M. di procedere alle pubblicazioni di matrimonio, reputando l'istituto inaccessibile alle persone dello stesso sesso.

Il Tribunale di Firenze, al quale hanno tempestivamente presentato ricorso gli interessati, ha confermato il diniego con decreto del 6 febbraio 2009, considerando la decisione dell'Ufficiale di Stato Civile coerente alla legislazione vigente e all'assetto costituzionale della Repubblica.

Reclamano B. e R. osservando in sintesi quanto segue:

non e' reperibile nell'ordinamento alcuna esplicita definizione del matrimonio, che viene implicitamente mutuata per via esegetica dalla realta' sociale;

non vi e' alcuna disposizione normativa che vieti espressamente il matrimonio tra persone omosessuali;

l'evoluzione sociale rende ormai pienamente accettabile l'unione coniugale tra persone del medesimo sesso;

la possibilita' di contrarre liberamente matrimonio con la persona prescelta esprime un diritto inalienabile dell'essere umano;

nessuna discriminazione di tipo sessuale puo' comprimere tale diritto;

l'autonomia privata non e' in grado di sopperire alla disciplina pubblicistica del matrimonio, vuoi sotto il profilo delle garanzie, vuoi sotto il profilo dei vincoli;

il divieto di matrimonio omosessuale, non solo e' privo di valida base normativa, ma comprime un diritto fondamentale della persona, lede il principio di uguaglianza e comporta una discriminazione basata sull'orientamento sessuale.

Donde la richiesta principale di riformare il provvedimento impugnato ordinando le pubblicazioni di matrimonio all'esito di un'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata della legge esistente, o comunque la richiesta subordinata di sollevare la questione di costituzionalita' degli artt. 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis c.c. per contrasto con agli artt. 2, 3, 11, 13, 29 e 117

Cost.

Il Sindaco di Firenze in funzione di Ufficiale del Governo e' rimasto contumace.

Il Procuratore Generale della Repubblica ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.

La domanda principale non merita accoglimento. L'art. 12 delle preleggi impone d'interpretare le norme senza stravolgere il significato delle parole attraverso le quali si manifesta l'intenzione del legislatore e non v'e' dubbio che nella lingua italiana per matrimonio s'intenda il 'rapporto di convivenza dell'uomo e della donna in accordo con la prassi civile ed eventualmente religiosa, diretta a garantire la sussistenza morale, sociale e giuridica della famiglia' (Dizionario Devoto-Oli). Il Tribunale, del resto, ha evidenziato i plurimi riferimenti normativi che, confermando l'analisi etimologica, portano ad escludere la volonta' del legislatore di alludere con quel termine a qualcosa di diverso. Lo stesso Tribunale ha infine opportunamente ricordato che non spetta all'Autorita' Giudiziaria dare veste istituzionale, o comunque rilevanza...

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