N. 135 ORDINANZA 12 - 15 aprile 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 74 e 75 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilita' pubblica), promosso dal Commissario regionale per gli usi civici della Regione autonoma della Sardegna, nel procedimento vertente tra il Comune di Teulada e il Ministero della difesa ed altra, con ordinanza del 10 marzo 2009, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visti l'atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi;

Uditi gli avvocati Alessandra Camba e Sandra Trincas per la Regione autonoma della Sardegna e l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 10 marzo 2009, il Commissario regionale per gli usi civici della Sardegna ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione nonche' agli articoli 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), questione di legittimita' costituzionale degli artt. 74 e 75 della legge 25 giugno 1865, n.

2359 (Espropriazioni per causa di utilita' pubblica), nella parte in cui, disciplinando il procedimento amministrativo per l'espropriazione di terreni per opere militari, 'del tutto irrazionalmente e in dispregio del principio di buon andamento della pubblica amministrazione', non prevedono che l'organo statale, titolare del potere di espropriazione, debba, prima di adottare gli atti finali, acquisire il parere non vincolante della Regione, nell'ipotesi in cui i terreni medesimi siano ubicati nel territorio della Regione autonoma della Sardegna e siano altresi' assoggettati al regime giuridico dei beni demaniali, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.

decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R.

decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751):

che, in base all'ordinanza, il giudizio principale risulta instaurato con ricorso del Comune di Teulada contro il Ministero della difesa e la Regione autonoma della Sardegna per l'accertamento e la dichiarazione della 'attuale appartenenza al demanio civico' di alcuni terreni 'ricompresi nella sua circoscrizione', gia' assegnati - con decreto del Commissario per gli usi civici del 4 dicembre 1939, n. 255, ai sensi degli artt. 9 e 12 del r.d.l. n. 751 del 1924 - alla categoria A (bosco e pascolo permanente) e successivamente assoggettati, negli anni 1957 e 1958, ad espropriazione per opere militari, ma la cui originaria natura non sarebbe 'in realta' mai venuta meno' a causa dell'illegittimita' di questa espropriazione, 'attuata senza la, a suo parere necessaria, previa autorizzazione della Regione autonoma della Sardegna';

che il giudice rimettente adduce, in punto di rilevanza, tra le ulteriori circostanze del suo giudizio, che: a) l'originaria natura demaniale dei terreni non appare, nella specie, discutibile, non risultando che il richiamato decreto di assegnazione a categoria sia mai stato impugnato nelle sedi competenti; b) all'espropriazione non risultano sopraggiunte altre cause di 'sdemanializzazione', compresa quella che sarebbe tacitamente derivata dalla concreta realizzazione delle opere militari, di cui non e' stata, peraltro, fornita prova; c) 'la modifica della natura della originaria qualitas soli delle terre demaniali' in questione deriverebbe esclusivamente dagli atti di esproprio, i quali, 'qualora la sollevata questione di legittimita' costituzionale fosse accolta, dovrebbero essere considerati affetti dal vizio di violazione di legge [...] e quindi potrebbero essere disapplicati da questo Commissario con consequenziale accoglimento delle domande avanzate dal Comune e dalla Regione, che, altrimenti, rebus sic stantibus, dovrebbero essere senz'altro...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT