DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2009, n. 10 - Regolamento regionale recante: «Disciplina dell'attivita' balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, art. 18)».

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto all'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novemhre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37-11855 del 28 luglio 2009;

Emana:

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: 'Disciplina dell'attivita' balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, art. 18)'.

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento in attuazione dall'art. 18 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), disciplina la balneazione sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi, costituendo norma di indirizzo nei confronti degli enti locali, con parlicolare riferimento a:

  1. individuazione e delimitazione degli specchi d'acqua da riservare alla balneazione;

  2. organizzazione dei servizi di salvamento;

  3. moralita' di frizione delle aree destinate alla balneazione e segnalazione di pericoli.

    1. L'attivita' balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua maggiori e' ammessa nel rispetto della normativa vigente, purche' non interferisca con la navigazione.

      Art. 2

      Stagione balneare 1. La stagione balneare e' definita dalla vigente normativa nazionale e comunque compresa tra il 15 giugno ed il 15 settembre.

    2. comuni di ciascun bacino demaniale o loro gestioni associate, in relazione alle condizioni meteo climatiche o ad esigenze turistico ricreative, hanno facolta' di anticipare la stagione balneare sino ad un massimo di quarantacinque giorni o posticiparla sino ad un massimo di trenta giorni.

      Art. 3

      Specchi acquei riservati alla balneazione 1. Al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti, durante la stagione balneare, i comuni individuano e delimitano gli specchi acquei situati in corrispondenza di spiagge libere che per la elevata frequentazione a scopi turistici, ricreativi, elioterapici o comunque connessi ad un uso balneare dell'area, sono da riservare ad esclusivo uso di balneazione.

    3. A comuni individuano, altresi', i soggetti che in relazione allo svolgimento di attivita' imprenditoriali, quali la gestione di strutture turistico ricettive rivierasche, connesse alla fruizione, anche indiretta, di specchi acquei da parte dei bagnanti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1.

    4. L'individuazione degli specchi acquei da riservare alla balneazione avviene nel rispetto delle norme in materia di disposizioni e prescrizioni per la navigazione adottate dalla Regione per specifici bacini lacuali o tratti fluviali.

    5. L'individuazione degli specchi acquei da riservane alla balneazioni non deve essere in contrasto, ove adattati, con i regolamenti di cui agli artt. 6, comma 3 e 11, comma 5 della legge regionale n. 2/2008.

    6. Gli specchi acquei riservati alla balneazione sono individuati, in via preferenziale, lungo tratti di costa aventi fondali privi di pendenze accentuate o di particolari pericoli.

    7. Gli specchi acquei riservati alla balneazione non possono estendersi sino ad oltre 150 metri dalla linea di costa dei laghi e non devono, in ogni caso, interessare specchi acquei di libera circolazione nautica, come individuati dai regolamenti regionali recanti disposizioni e prescrizioni in materia alla navigazione per specifici bacini lacuali o tratti fluviali.

    8. Negli specchi acquei riservati alla balneazione e' vietato l'accesso e la navigazione con qualsiasi unita' di navigazione, incluse le tavole a vela o le tavole con aquilone nonche' ogni altra attivita' non compatibile con la balneazione.

    9. L'attraversamento delle zone riservate alla balneazione, con unita' di navigazione, puo' avvenire solo all'interno di appositi corridoi di atterraggio, ad eccezione delle unita' delle forze dell'ordine, le unita' di soccorso o di campionamento delle acque o le unita' individuate dai comuni o loro gestioni associate.

    10. Il provvedimento di...

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