LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 40 - Legge di semplificazione e riordino normativo 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 29 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Visto l'art. 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), l'art. 54, commi 1 e 2 e l'art. 68, comma 2, dello statuto;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e in particolare l'art. 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 'Testo A');

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e in particolare l'art. 38;

Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti);

Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese);

Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (disciplina degli accordi di programma e delle conferenze di servizi);

Vista la legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 (disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura);

Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana 'APET');

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (acquisizione della partecipazione azionaria nella societa' sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella societa' sviluppo Toscana S.p.a.);

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 marzo 2009;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il titolo I, capo I (disposizioni generali):

1. L'effettiva rimozione - o la significativa riduzione - di adempimenti amministrativi superflui o eccessivi e dei relativi costi, nonche' la riduzione dei tempi per l'espletamento di adempimenti o per lo svolgimento di procedure non eliminabili, costituiscono obiettivi permanenti cui la Regione Toscana ispira la propria azione legislativa e amministrativa, in conformita' al principio di semplicita' dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all'art. 4, comma 1, lettera z) dello statuto. Nel perseguimento degli obiettivi citati un ruolo rilevante e' attribuito all'innovazione tecnologica e al massimo ampliamento del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;

2. L'art. 9 dell'accordo Stato-regioni-autonomie locali stipulato il 29 marzo 2007 prevede entro il 2012 la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, in conformita' alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007. Pertanto nel programma regionale di sviluppo (PRS) vengono definite le strategie di semplificazione della Regione Toscana.

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (accesso ai documenti amministrativi):

1. La Regione intende dare piena attuazione al dettato statutario e al principio di massima trasparenza e pubblicita' dell'azione amministrativa, gia' perseguiti anche attraverso altri interventi normativi, fra i quali in particolare quello di riordino del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);

2. Il riconoscimento del diritto di accesso senza obbligo di motivazione costituisce ampliamento, da parte regionale, di una situazione qualificata dal legislatore nazionale come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, mantenendo l'equilibrio con la tutela di interessi costituzionalmente protetti (quali ad esempio la riservatezza);

3. La Regione persegue queste finalita' con l'obiettivo di garantirle su tutto il suo territorio e a tutti i livelli di amministrazione, ma nel rispetto dell'autonomia ordinamentale degli enti locali, cui e' assegnato un ragionevole termine per l'adeguamento normativo e organizzativo;

4. In sede di concertazione istituzionale la Regione e gli enti locali hanno raggiunto un'intesa sulla graduale estensione a questi ultimi delle principali innovazioni in materia di accesso contenute nella legge e su tale estensione anche il consiglio delle autonomie locali (CAL) ha reso parere favorevole.

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione III (riduzione dei tempi burocratici):

1. Per garantire effettivita' alla riduzione dei tempi per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, e' previsto da un lato un meccanismo di revisione del quadro normativo e amministrativo esistente, e dall'altro l'obbligo di motivare specificamente ed espressamente le deroghe al termine stabilito nei futuri interventi normativi;

2. Ulteriore rafforzamento della disciplina e' assicurato dalla previsione di conseguenze giuridiche automaticamente collegate al decorso dei termini per l'effettuazione degli interventi sopra citati;

3. Un particolare favore relativamente alla riduzione dei tempi burocratici e' accordato alle imprese in possesso di certificazioni di qualita' sotto i profili della tutela dell'ambiente e della responsabilita' sociale;

4. Per rafforzare ulteriormente l'azione di riduzione dei tempi procedimentali in modo incisivo per il cittadino e' introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto dell'indennizzo monetario per il ritardo nella conclusione dei procedimenti, che non sostituisce il risarcimento del danno. Per il sistema degli enti locali e' prevista la facolta' di avvalersi del medesimo istituto.

Per quanto concerne il titolo II, capo II (disciplina della conferenza di servizi):

1. La disciplina regionale della conferenza dei servizi, dettata dalla legge regionale n. 76/1996, risulta non piu' in linea con l'evoluzione normativa dell'istituto intervenuta a livello statale a partire dal 1993. Pertanto se ne rende necessaria una rivisitazione al fine di configurare l'istituto stesso quale luogo di concertazione tra una pluralita' di soggetti, pubblici e privati, portatori di istanze proprie nell'ambito di uno o piu' procedimenti amministrativi;

2. I principi e gli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla presente legge sarebbero stati contraddetti da una normativa che prevedesse una pluralita' di discipline sul territorio regionale.

Pertanto si e' ritenuto di applicare il disposto dell'art. 63, comma 2, dello statuto che consente, in presenza di specifiche esigenze unitarie, di demandare alla legge il compito di disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento della funzioni conferite agli enti locali. La nuova disciplina della conferenza di servizi e' stata oggetto di concertazione con gli enti locali e sulla stessa il consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole;

3. La nuova disciplina dell'istituto soddisfa esigenze di semplificazione e celerita' del procedimento amministrativo prevedendo la convocazione in via telematica della conferenza e termini certi per la convocazione e lo svolgimento dei lavori della stessa. La pubblicita' dei lavori delle conferenze convocate dalla Regione e la possibilita' per il sistema degli enti locali di disporre di tale pubblicita' nell'ambito dei procedimenti di propria competenza rispondono al principio generale di trasparenza dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne il titolo II, capo III (misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attivita' produttive 'SUAP'):

1. La semplicita', la celerita' e la trasparenza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese costituiscono una priorita' dell'azione regionale: a tale fine, e in coerenza con il principio sancito dall'art. 38 del decreto-legge n. 112/2008, si individua lo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) come unico interlocutore per le imprese;

2. La semplificazione amministrativa si realizza anche attraverso la promozione dell'amministrazione elettronica. A tal fine si e' ritenuto opportuno prevedere che i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP si svolgano con modalita' telematiche mediante un'apposita struttura tecnologica (rete regionale dei SUAP);

3. La semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitivita' e di crescita economica. E' quindi importante assicurare l'uniformita' sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese; pertanto, nel rispetto dell'art. 63, comma 2, dello statuto, a livello regionale sono stabilite le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti;

4. Lo svolgimento in via telematica dei procedimenti dipende dalla messa a punto di regole tecniche uniformi per la trasmissione degli atti che saranno stabilite con successivi atti...

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