N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 2009

IL GIUDICE DI PACE Il Giudice di pace dott.ssa Prata Sabrina, nel procedimento penale a carico di Alijaj Anton nato a Shkoer (Albania) il 25 settembre 1987, domiciliato in Italia presso lo studio dell'avv. Gianluigi Montagna e assistito dall'avv. Maria Madeo; imputato del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 perche' si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge del citato decreto legislativo inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Accertato in Garlasco il 26 settembre 2009.

All'udienza del 14 dicembre 2009 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che:

in data 26 settembre 2009 l'Ufficiale di P.G. della Legione Carabinieri Lombardia Stazione di Garlasco inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata - ai sensi dell'art.

20-ter del d.lgs. n. 274/2000 e successive modifiche - dell'imputato Mossa Said, in relazione all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 perche' si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato;

con provvedimento in data 15 ottobre 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano autorizzava la Polizia giudiziaria alla presentazione immediata degli imputati, come sopra identificati, avanti il Giudice di pace per l'udienza del 14 dicembre 2009 alla quale, l'imputato stesso non compariva e veniva dichiarato contumace ed assistito dal difensore che, preliminarmente, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs.

n. 286/98 come introdotto dall'art. 1 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94, in relazione agli artt. 2, 3 comma 1 e 10, 25 comma 2 e 27 comma 1 della Costituzione, alla quale il P.M. si associava.

O s s e r v a Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 come introdotto dall'art. 1 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94.

a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano.

La irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa e' evidenziata dalla insussistenza di un benche' minimo fondamento giustificativo, in quanto la sua sfera applicativa e' destinata a sovrapporsi integralmente a quella...

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