n. 111 SENTENZA 16 aprile - 5 maggio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6, comma 1, 26, comma 1, e 28, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-18 giugno 2013, depositato in cancelleria il successivo 20 giugno ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2013. Udito nell'udienza pubblica del 25 marzo 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

udito l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 14-18 giugno 2013 e depositato in cancelleria il successivo 20 giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 6, comma 1, 26, comma 1, e 28, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), per la violazione, nel complesso, dell'art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed m), e terzo comma, della Costituzione, degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 2.- L'art. 6, comma 1, della citata legge reg. n. 8 del 2013, ha introdotto nella legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), l'art. 41-bis, la cui rubrica reca «Ravvedimento», secondo cui «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per i tributi per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione e' ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica. Il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo non costituisce causa ostativa al ravvedimento». 3.- Espone la difesa dello Stato che detta disposizione regionale, pur facendo salva l'applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, contrasta con le disposizioni contenute nello stesso art. 13, con riguardo all'istituto del ravvedimento in materia tributaria. La disposizione regionale introduce, ad avviso del ricorrente, un significativo inasprimento del trattamento sanzionatorio ivi previsto. 3.1.- Non sarebbe consentito al legislatore regionale adottare una fattispecie di ravvedimento ulteriore rispetto a quelle previste dal legislatore statale, che si sovrapponga e parzialmente sostituisca quanto gia' stabilito dalle lettere a), b) e c), del comma 1 dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. 3.2.- La norma regionale dilaterebbe, percio', l'ambito del ravvedimento, non individuando neppure limiti temporali definiti entro i quali il meccanismo e' operativo, cosi' snaturando la ratio dell'istituto. 3.3.- Quindi, la disposizione censurata, nell'introdurre fattispecie di ravvedimento...

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