Sentenza nº 0000 da Corte Costituzionale, 28 Ottobre 2024 (caso Sentenza nº 168 della Corte Costituzionale)
| Date | 28 Ottobre 2024 |
| Year | 2024 |
| Court | Corte Costituzionale |
| Type of Document | Sentenza |
| Issuer | Corte Costituzionale |
SENTENZA N. 168
ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Augusto Antonio BARBERA;
Giudici: Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4 aprile 2024, depositato in cancelleria il 5 aprile 2024, iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2024.
Udito nell’udienza pubblica del 25 settembre 2024 il Giudice relatore Marco D’Alberti;
udito l’avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 4 aprile 2024, depositato il 5 aprile 2024 e iscritto al reg. ric. n. 15 del 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione). Le questioni sono promosse in riferimento agli artt. 3, 5 e 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli artt. 3, 81, terzo comma, 97, 117, secondo comma, lettere g) ed n), della Costituzione, in relazione all’art. 1, commi 557 e 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), e all’art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18.
2.– Il ricorrente premette che l’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 2 del 2024 stabilisce che, nelle more dell’approvazione di una legge regionale di riforma in materia di istruzione e formazione, tenuto conto di una serie di peculiarità della Regione autonoma stessa, venga avviato il procedimento di cui all’art. 56 dello statuto, al fine di definire una norma di attuazione che preveda il mantenimento di tutte le autonomie in essere nell’anno scolastico 2023-2024. Osserva, tuttavia, che in conseguenza della riorganizzazione della rete scolastica, introdotta dall’art. 1, commi 557 e 558, della legge n. 197 del 2022 e dall’art. 5, comma 3, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito, è stata prevista «la possibilità, per il solo anno scolastico 2024/2025, di incrementare il numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente quantificato dal decreto interministeriale n. 127 del 2023».
Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva, dunque, che in base alla riorganizzazione suddetta, il numero di scuole autonome che possono essere istituite in Sardegna sarebbe pari a 234. Di contro, la Regione autonoma, confermando lo stesso numero di autonomie scolastiche istituite nell’anno scolastico 2023-2024, pari a 270, avrebbe determinato un incremento di 36 autonomie rispetto al contingente stabilito dalla normativa nazionale, con un conseguente incremento del personale scolastico previsto per la Regione.
Ne discenderebbe l’illegittimità costituzionale della norma in esame in ragione della inapplicabilità delle procedure di cui all’art. 56 dello statuto alla materia degli organici del personale scolastico.
La disposizione regionale determinerebbe anche la compromissione dell’unitarietà ed omogeneità, sul piano nazionale, della disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale scolastico, con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost., e della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di norme generali sull’istruzione, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. Inoltre, poiché i contingenti organici del personale scolastico sarebbero estranei ad ambiti di competenza legislativa regionale, in quanto relativi a...
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