Sentenza da Constitutional Court (Italy), 24 Ottobre 2024

Date24 Ottobre 2024
Year2024
IssuerConstitutional Court (Italy)
CourtConstitutional Court (Italy)
Type of DocumentSentenza

Sentenza n. 167 del 2024 SENTENZA N. 167 ANNO 2024REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA Giudici: Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 20, lettera a), e 21, della legge della Regione Abruzzo 25 gennaio 2024, n. 4, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 marzo 2024, depositato in cancelleria il 26 marzo 2024, iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2024. Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo; udita nell’udienza pubblica del 24 settembre 2024 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi; udite l’avvocata dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocata Stefania Valeri per la Regione Abruzzo; deliberato nella camera di consiglio del 24 settembre 2024. Ritenuto in fatto 1.– Con ricorso depositato il 26 marzo 2024, iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 26, commi 20, lettera a), e 21, della legge della Regione Abruzzo 25 gennaio 2024, n. 4, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)», per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Nello specifico, il comma 20, lettera a), dell’impugnato art. 26 ha modificato il comma 1 dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo 18 aprile 2011, n. 10 (Norme sull’attività edilizia nella Regione Abruzzo), sostituendo le parole «alla data del 31.12.2021» con quelle «alla data del 31.12.2022». A seguito di detta modifica, l’art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2011 risulta pertanto del seguente tenore: «[è] consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.2022 previo rilascio del titolo edilizio abitativo». Il successivo comma 21, del medesimo art. 26, è intervenuto, invece, sull’art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d’uso e contenimento dell’uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), sostituendo, parimenti, le parole «al 31.12.2021» con quelle «al 31.12.2022». Per l’effetto, l’art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017 ora dispone che «[a]i fini dell’applicazione della presente legge, si definiscono: a) vani e locali accessori: i vani e i locali esistenti al 31.12.2022 […]». 1.1.– Ad avviso del ricorrente, «le descritte disposizioni […] ammettono, nell’ambito di iniziative di recupero del patrimonio edilizio esistente, l’utilizzazione residenziale di tali locali indipendentemente dai parametri urbanistici e delle densità edilizie», secondo un meccanismo «distorsivo» che consentirebbe l’originaria realizzazione di sottotetti e accessori senza creazione di volume urbanistico, salvo poi, proprio per effetto delle disposizioni impugnate, permetterne l’utilizzo a fini abitativi senza che sia richiesto il rispetto dei parametri urbanistico-edilizi. Le disposizioni impugnate violerebbero conseguentemente l’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio», attraverso la violazione dei parametri interposti di cui agli artt. 2-bis e 14 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)» all’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e agli standard urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli...

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