Sentenza da Constitutional Court (Italy), 22 Ottobre 2024

Date22 Ottobre 2024
IssuerConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 166 del 2024 SENTENZA N. 166 ANNO 2024REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA Giudici: Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 341-bis del codice penale, come modificato dall’art. 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77, promosso dal Tribunale ordinario di Trieste, sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di F. M. con ordinanza del 30 gennaio 2024, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2024. Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2024 il Giudice relatore Angelo Buscema; deliberato nella camera di consiglio del 24 settembre 2024. Ritenuto in fatto 1.– Il Tribunale ordinario di Trieste, sezione penale, in composizione monocratica, con ordinanza iscritta al numero 74 del registro ordinanze 2024, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 341-bis del codice penale, come modificato dall’art. 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2019, n. 77, nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena della reclusione di mesi sei. 1.1.– Riferisce il rimettente che, a seguito di decreto di citazione emesso dal pubblico ministero è stata disposta la comparizione a giudizio di F. M. per rispondere dei delitti di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. nonché della contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen. consistente nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, tutti compiuti con un’unica azione esecutiva di un medesimo disegno criminoso ex art. 81 cod. pen. 1.2.– All’udienza predibattimentale del 27 novembre 2023 l’imputato presente e il difensore hanno chiesto di essere ammessi al giudizio abbreviato, che è stato ritualmente incardinato. All’esito della discussione il giudice a quo ha sollevato d’ufficio la predetta questione di legittimità costituzionale dell’art. 341-bis cod. pen. 2.– Ritiene il rimettente, quanto alla rilevanza della questione, che nel caso di specie è contestato, in aggiunta ad altre fattispecie, il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. e che, stante il rito speciale del giudizio abbreviato, è a lui demandato il vaglio di merito di ciascuna delle ipotesi contestate, tra le quali detto reato. Il giudice monocratico di Trieste osserva che, essendo ciascuna delle contestazioni soggetta ad autonoma valutazione, nel caso si addivenga a pronuncia assolutoria quanto al reato di cui all’art. 337 cod. pen., emergerebbe come sia a quel punto da ritenersi più grave il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. 3.– Quanto alla non manifesta infondatezza rammenta il rimettente che, con la sentenza n. 341 del 1994, questa Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 341, primo comma, cod. pen. (Oltraggio a pubblico ufficiale), nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione di sei mesi; reato che poi la legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), ha integralmente abrogato. 3.1.– Ritiene il rimettente che il limite edittale di sei mesi, reintrodotto con d.l. n. 53 del 2019, come convertito, in ordine all’art. 341-bis cod. pen. si presterebbe a quei medesimi rilievi che supportarono la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale ad opera della suddetta sentenza, senza che le diversità strutturali tra quella norma e l’attuale siano tali da eliderne o affievolirne la pertinenza anche all’odierna fattispecie. 3.2.– Rileva il giudice a quo che la suddetta pena minima sarebbe irragionevole in quanto l’art. 131-bis, terzo comma, numero 2), cod. pen. precluderebbe il riconoscimento della corrispondente causa di non punibilità «quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni». 3.3.– D’altra parte, l’irragionevolezza del minimo edittale in oggetto risalterebbe anche tenendo presente che in tal modo esso è stato determinato in misura eguale al reato più grave di resistenza a pubblico ufficiale. Che il delitto punito dall’art. 337 cod. pen. sia più grave dell’oltraggio, rappresentandone nella sostanza, anche nell’ottica del legislatore, una sorta di...

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