Sentenza nº 0000 da Corte Costituzionale, 18 Ottobre 2024 (caso Sentenza nº 165 della Corte Costituzionale)

Date18 Ottobre 2024
Year2024
CourtCorte Costituzionale
Type of DocumentSentenza
IssuerCorte Costituzionale

Sentenza n. 165 del 2024 SENTENZA N. 165 ANNO 2024REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA Giudici: Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11 gennaio 2024, depositato in cancelleria il 16 gennaio 2024, iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2024. Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia; udito nell’udienza pubblica del 24 settembre 2024 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella; udite l’avvocata dello Stato Maria Luisa Spina per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocata Tiziana Teresa Colelli per la Regione Puglia; deliberato nella camera di consiglio del 24 settembre 2024. Ritenuto in fatto 1.– Con ricorso depositato il 16 gennaio 2024 e iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)», in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia). 1.1.− Premette il ricorrente che la legge reg. Puglia n. 27 del 2023 reca modifiche alla legge reg. Puglia n. 28 del 2022 e che il suo art. 2, comma 1, lettera c), in particolare, sostituisce il comma 4 dell’art. 2 di quest’ultima legge regionale. Il citato art. 2, comma 4, così recitava: «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas, anche in esercizio, si aggiungono le misure di compensazione e riequilibrio ambientale con il procedimento di cui all’articolo 1». Esso, per come sostituito dalla disposizione impugnata, prevede, invece, che «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 e con il procedimento di cui all’articolo 1. Con il medesimo procedimento le misure previste dall’articolo 1 si applicano anche agli impianti e infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo». 1.2.− L’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, «specie se letta in combinato disposto» con l’art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge reg. Puglia n. 27 del 2023, che ha modificato l’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, il quale, nella sua formulazione attuale, sottopone a misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale (d’ora in avanti, anche: misure di compensazione) esclusivamente i soggetti proponenti nuovi impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, oppure il potenziamento e la trasformazione di quelli già esistenti. L’intento riformatore sotteso al menzionato art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023 sarebbe «di fatto eluso», nel settore del gas, dalla disposizione impugnata, là dove sottopone alle misure di compensazione «anche gli impianti a gas di fatto “esistenti” alla data di entrata in vigore della legge regionale, in quanto autorizzati (ed anche se non ancora costruiti)». In tal modo, l’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, per come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con il principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, recato dall’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, a mente del quale: «[l]e regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387». Ricorda poi il Presidente del Consiglio dei ministri che: − secondo la costante giurisprudenza costituzionale, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, le regioni sono tenute a rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (si citano le...

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