Sentenza nº 164 da Constitutional Court (Italy), 17 Ottobre 2024

Date17 Ottobre 2024
IssuerConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 164 del 2024 SENTENZA N. 164 ANNO 2024REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come inserito dall’art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), promosso dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione penale dibattimentale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di Y. E., con ordinanza del 12 dicembre 2023, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2024. Visto l’atto di costituzione di Y. E. nonché l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 24 settembre 2024 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; udito l’avvocato dello Stato Domenico Maimone per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 24 settembre 2024. Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza del 12 dicembre 2023 (reg. ord. n. 12 del 2024), il Tribunale ordinario di Venezia, sezione penale dibattimentale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come inserito dall’art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il rimettente premette che, con decreto depositato in data 29 agosto 2019, l’ufficio del pubblico ministero ha esercitato l’azione penale nei confronti di Y. E., contestandogli il reato di minaccia grave, ai sensi dell’art. 612, secondo comma, del codice penale, per avere rivolto alla persona offesa I. E. minacce ed espressioni offensive. Dopo numerosi rinvii delle udienze, dovuti ai sopravvenuti mutamenti del giudice titolare del procedimento e alla mancata comparizione della querelante, all’udienza del 20 ottobre 2023 il difensore dell’imputato, all’esito della ricusazione della remissione espressa della querela presentata dalla querelante I. E., aveva chiesto al giudice di disporre l’accompagnamento coattivo in udienza della stessa e, ritenendo a ciò ostativa la disposizione introdotta dall’art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen., ne aveva prospettata l’illegittimità costituzionale. Pertanto, all’udienza del 12 dicembre 2023 il giudice a quo, dopo aver acquisito la memoria con cui il difensore dell’imputato illustrava le ritenute ragioni di illegittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen., disponeva la sospensione del processo e rimetteva alla Corte costituzionale la decisione delle questioni. 1.1.– Ad avviso del rimettente, l’art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen., escludendo il potere del giudice di disporre l’accompagnamento coattivo del querelante quando «la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita», non considererebbe l’ipotesi in cui l’imputato ricusi la remissione della querela, come consentito dall’art. 155 cod. pen., per evitare la condanna alle spese processuali, come altrimenti disposto dall’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., e ottenere l’accertamento nel merito della propria innocenza. Il giudice a quo evidenzia che «[n]ella relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 la ratio dell’introduzione di tale disposizione era indicata nei seguenti termini “Si ritiene opportuno che si provveda alla modifica dell’art. 133 del codice di procedura penale (ossia la disposizione relativa all’accompagnamento coattivo di un testimone non comparso), prevedendo che – nei casi in cui la mancata comparizione del querelante determini l’estinzione del reato per remissione tacita di querela – non si debba disporre […] l’accompagnamento coattivo”». Ma, ad avviso del rimettente, tale obiettivo non sarebbe «stato pienamente tradotto nel testo del novellato art. 133 comma l bis c.p.p., che appare calibrato esclusivamente sul significato della mancata comparizione (“limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita”) e non sull’effetto giuridico atteso, ossia l’estinzione del reato». Il legislatore non avrebbe, infatti, introdotto alcuna disposizione «per il caso in cui – a fronte di una remissione tacita della querela – non si verifichi l’estinzione del reato, profilo reso ancora più problematico dalla circostanza che, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, è ben possibile che la persona offesa dopo una prima manifestazione di rinuncia alla volontà punitiva possa successivamente procedere ad una nuova remissione (espressa o tacita) della querela che deve essere nuovamente ricusata dall’imputato». Ciò comporterebbe, ad avviso del Tribunale di Venezia, la violazione dell’art. 111 Cost. che garantisce all’imputato la facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, e dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), CEDU, che riconosce il diritto dell’imputato a interrogare o far interrogare i testi a proprio carico e che obbliga gli Stati contraenti ad adottare delle misure positive per consentire all’accusato di esaminare o...

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