Ordinanza nº 157 da Constitutional Court (Italy), 02 Agosto 2024

Date02 Agosto 2024
IssuerConstitutional Court (Italy)

Ordinanza n. 157 del 2024 ORDINANZA N. 157

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA

Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, lettera a); 4, commi 5 e 7; 5 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 18 ottobre 2022, iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udita nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;

deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 ottobre 2022, iscritto al reg. ric. n. 80 del 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, lettera a); 4, commi 5 e 7; 5 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)»;

che l’art. 3, comma 2, lettera a), della predetta legge reg. Puglia n. 20 del 2022 stabilisce che l’ampliamento di cui al comma 1 – cioè quello finalizzato ad ottenere negli edifici a destinazione residenziale e mista migliori condizioni di comfort abitativo degli alloggi – è condizionato al soddisfacimento del requisito di essere realizzato «in contiguità fisica, anche in sopraelevazione, all’edificio e nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime...

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