Sentenza nº 0000 da Corte Costituzionale, 26 Luglio 2024 (caso Sentenza nº 152 della Corte Costituzionale)

Date26 Luglio 2024
Year2024
CourtCorte Costituzionale
Type of DocumentSentenza
IssuerCorte Costituzionale

Sentenza n. 152 del 2024 SENTENZA N. 152

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università), in «combinato disposto» con gli artt. 25 e 29 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale), promosso dal Consiglio di Stato, sezione sesta, nel procedimento vertente tra la Regione Emilia-Romagna e M. B. e altri, con ordinanza del 5 dicembre 2023, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2024.

Visti gli atti di costituzione della Regione Emilia-Romagna e di M. B. e altri;

udita nell’udienza pubblica del 21 maggio 2024 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

uditi gli avvocati Maria Chiara Lista per la Regione Emilia-Romagna e Domenico Fata per M. B. e altri;

deliberato nella camera di consiglio del 21 maggio 2024.

Ritenuto in fatto

  1. – Con l’ordinanza del 5 dicembre 2023 (reg. ord. n. 9 del 2024), il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università), «nel suo combinato disposto con gli artt. 25 e 29 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 1994, n. 24» (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale), per violazione degli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione.

  2. – In punto di fatto, il rimettente riferisce che, con ricorso notificato il 24 ottobre 2022, M. B., S. B., F. G., M. P., F. B., V. B., S. B. e O. T.– partecipanti e consiglieri della Partecipanza agraria di Cento – impugnavano, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, il decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, 11 ottobre 2022, n. 142.

    Tale decreto aveva disposto – ai sensi degli artt. 49, comma 1, lettera b), e 50 della legge reg. Emilia-Romagna n. 6 del 2004, nonché dell’art. 29 della legge reg. Emilia-Romagna n. 24 del 1994 – lo scioglimento degli organi statutari della suddetta partecipanza agraria e la nomina del commissario straordinario, con il compito di provvedere alla gestione provvisoria dell’ente e alla convocazione delle elezioni per il rinnovo degli organi statutari. In particolare, il citato decreto veniva motivato facendo riferimento a presunte irregolarità gestionali, comprendenti la tardiva approvazione dei bilanci e la mancata verbalizzazione di deliberazioni assunte dagli organi associativi, in contrasto con lo statuto dell’ente.

    Secondo quanto riporta il giudice a quo, il TAR Emilia-Romagna accoglieva il ricorso per l’annullamento del provvedimento sulla base del primo motivo dedotto, ritenendo che, «in applicazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, e 10 della l. n. 62 del 1953, [fosse] “condivisibile l’assunto dei ricorrenti circa l’intervenuta abrogazione da parte della legge n. 168 del 2017 della normativa regionale in tema di vigilanza e controllo degli organi delle Partecipanze agrarie”». Dichiarava, pertanto, assorbiti gli altri motivi di censura.

    Il rimettente rappresenta, di seguito, che, con ricorso notificato il 26 giugno 2023 e depositato il 27 giugno 2023, la Regione Emilia-Romagna proponeva appello, formulando plurimi motivi.

    Infine, il Consiglio di Stato riferisce che nel giudizio a quo si sono costituiti gli appellati, i quali hanno riproposto le censure assorbite in primo grado, compresa l’eccezione di illegittimità costituzionale «degli artt. 49 e 50 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, nonché dell’art. 29 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 1994, n. 24, per contrasto con gli artt. 9 e 117 c. 2 lett. s), Cost.».

  3. – Così compendiate le premesse in fatto, il rimettente espone di aver accolto il primo motivo di appello, avendo escluso che «tra la disciplina regionale di che trattasi e quella statale, sopravvenuta, contenuta nella l. n. 168 del 2017 vi [fosse] assoluta incompatibilità ex art. 15 disp. prel c.c.», il che lo ha indotto a ritenere che la normativa regionale in parola «sia da considerarsi vigente e non sia stata abrogata».

    Il giudice a quo rileva quindi di dover procedere «allo scrutinio dei motivi del ricorso di primo grado dichiarati assorbiti e non esaminati dal giudice di prime cure e riproposti dagli appellati, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello, ex art. 101, comma 2, c.p.a.».

    In tale contesto, il rimettente solleva – come richiesto dagli appellati – questioni di legittimità costituzionale «dell’art. 49 comma 1 lett. b) della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, nel suo combinato disposto con gli artt. 25 e 29 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 1994 n. 24, per contrasto con gli artt. 3, 9 e 117, comma 2, lett. l) e s) Cost.».

  4. – Il Consiglio di Stato ritiene anzitutto che le questioni siano rilevanti, in quanto, «dopo la definizione (con il suo accoglimento) dell’appello» avverso la sentenza del TAR, la riconosciuta, persistente vigenza delle norme censurate renderebbe necessaria la loro applicazione al caso in esame.

    Esclude inoltre che vi siano margini per esperire un tentativo di interpretazione conforme della disciplina regionale in scrutinio, stante il «chiaro ed inequivoco tenore letterale» delle disposizioni che recano le norme censurate.

  5. – Passando a esaminare la non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente premette che la materia dei controlli pubblici sul funzionamento degli organi statutari delle partecipanze agrarie (e, in generale, degli enti esponenziali delle collettività titolari di diritti di uso civico e di proprietà collettive) si colloca al crocevia di una pluralità di competenze legislative, statali e regionali, anche a carattere trasversale.

    5.1.– In particolare, alla luce delle previsioni dettate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), ritiene che verrebbe, anzitutto, in rilievo la materia «ordinamento civile», di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Richiama, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte che ha ricondotto a tale materia il regime dominicale degli usi civici e delle proprietà collettive (vengono menzionate le sentenze n. 236 del 2022 e n. 113 del 2018).

    Evoca, inoltre, quei segmenti della giurisprudenza costituzionale, in cui questa Corte, da un lato, avrebbe evidenziato «la permanenza di funzioni amministrative, anche di controllo, delegate», alle stesse regioni, ai sensi dell’art. 66, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e, da un altro lato, avrebbe precisato che la «delega si limita, per l’appunto, alle funzioni amministrative e, dunque, non consente alle Regioni di disciplinare i presupposti sostanziali dei diversi meccanismi e, invero, nemmeno di intervenire sui relativi procedimenti, ove il [distacco dal] modello delineato dal legislatore statale finisca per tradursi in un diverso modo di incidere sul regime giuridico di tali beni, operante solo nella singola regione» (è richiamata, ancora, la sentenza n. 236 del 2022).

    Il giudice a quo ritiene, in particolare, che «quantomeno i “presupposti sostanziali” di attivazione ed esercizio delle funzioni amministrative (tra cui quelle di controllo) in subiecta materia, in quanto intimamente connessi con lo statuto giuridico privatistico dell’ente, ricadano nell’ambito dell’“ordinamento civile” e siano da riservare, come tali, alla legislazione statuale».

    A fronte di tale rilievo osserva che l’art. 49, comma 1, lettera b), della legge reg. Emilia-Romagna n. 6 del 2004 avrebbe introdotto non solo un inedito limite alla «capacità di autonormazione» e di «gestione del patrimonio», garantite dalla legge n. 168 del 2017 agli enti esponenziali dei domini collettivi, ma anche una «forma di sindacato (amministrativo) sulla sua attività alternativo a quello, previsto dal diritto comune, in tema di associazioni (artt. 21 e 23 c.c.)».

    Similmente, deduce che la medesima norma regionale avrebbe delineato una peculiare ipotesi di decadenza coattiva degli organi dell’ente esponenziale della collettività, intervenendo direttamente sulla vita e sul funzionamento interno degli enti esponenziali in questione, operando una scelta irragionevole, sproporzionata e non rispettosa dello spirito della riforma dei domini collettivi. Ciò sarebbe avvenuto in forza della norma disposta dallo stesso art. 49, comma 1, lettera b), della citata legge regionale, ove si fa salva la «eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994» alle partecipanze agrarie e, segnatamente, dell’art. 29, comma 1, di quella stessa legge (in materia di «[c]ontrolli sostitutivi»).

    5.2.– Il Consiglio di Stato sostiene, di seguito, che le norme censurate violerebbero anche...

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