Sentenza nº 0000 da Corte Costituzionale, 26 Luglio 2024 (caso Sentenza nº 151 della Corte Costituzionale)
Date | 26 Luglio 2024 |
Year | 2024 |
Court | Corte Costituzionale |
Type of Document | Sentenza |
Issuer | Corte Costituzionale |
Sentenza n. 151 del 2024 SENTENZA N. 151
ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Augusto Antonio BARBERA;
Giudici: Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 130 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 22 dicembre 2023, iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2024.
Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna;
udita nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2024 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;
uditi l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giovanni Parisi, Roberto Silvio Murroni e Mattia Pani per la Regione autonoma della Sardegna;
deliberato nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024.
Ritenuto in fatto
– Con ricorso depositato il 22 dicembre 2023 e iscritto al n. 35 reg. ric. 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 130 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie).
1.1.– La prima di tali disposizioni sostituisce l’art. 59, comma 6, della legge della Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), stabilendo, per quanto di interesse nel presente giudizio, che le funzioni e i compiti amministrativi in materia di bonifiche ambientali indicati negli artt. 242 e 249 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono attribuiti ai comuni, per le aree insistenti interamente nel territorio di competenza, e alle province e alle città metropolitane, per i siti ricadenti tra più comuni della stessa provincia o città metropolitana, e che sono, inoltre, conferiti alle province e alle città metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla regione dall’art. 250 cod. ambiente.
1.1.1.– La difesa statale dà atto che l’art. 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha riconosciuto alle regioni la facoltà di conferire, con legge, agli enti locali di cui all’art. 114 della Costituzione, le funzioni amministrative ex artt. 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis cod. ambiente, «tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza».
Lamenta, tuttavia, il ricorrente che l’art. 75 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui attribuisce agli enti territoriali infraregionali le funzioni amministrative di cui agli artt. 249 e 250 cod. ambiente, le quali non sono espressamente annoverate tra quelle rese delegabili dalla citata disciplina statale, contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli stessi artt. 249 e 250 cod. ambiente e all’art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito.
Nel ricorso si argomenta che, poiché, come affermato da questa Corte, le regioni non possono, in contrasto con il codice dell’ambiente, attribuire agli enti territoriali infraregionali le loro competenze in materia di bonifica dei siti contaminati, stante la natura unitaria e primaria del bene tutelato (viene citata la sentenza n. 189 del 2021), la disposizione impugnata invaderebbe la competenza esclusiva del legislatore statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
1.1.2.– Né, ad avviso del ricorrente, la previsione in scrutinio troverebbe fondamento nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), la quale, all’art. 3, primo comma, lettera d), ascrive alla potestà legislativa regionale esclusivamente la materia delle piccole bonifiche, precisando che detta competenza deve essere comunque esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica nonché nel rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, tra le quali si annoverano le citate disposizioni del codice dell’ambiente.
1.2.– Quanto all’art. 130 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, esso, al comma 1, lettera a), modifica l’art. 39, comma 15, della legge della Regione Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), stabilendo che «[a]ll’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 15 il periodo “La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con atto n. 18 del 5 aprile 2016” è sostituito dal seguente: “La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18/15 del 5 aprile 2016 e, qualora l’edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 10-bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente”».
1.2.1.– La difesa statale evidenzia che, alla stregua della disposizione impugnata, la ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile se il nuovo fabbricato determina un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite con le apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale e, qualora l’edificio ricada tra le ipotesi di esclusione (di cui all’art. 10-bis, comma 2, della legge della Regione Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45, recante «Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale») e in aree tutelate ai sensi degli artt. 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche senza che siano mantenuti la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.
1.2.2.– Tanto premesso, il ricorrente ritiene che la disposizione in esame contrasti con gli artt. 9, secondo comma, e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., quest’ultimo in relazione al decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), all’art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e all’art. 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)».
L’art. 130 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 inciderebbe, infatti, sul regime degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici siti nella fascia costiera di trecento metri dalla linea di battigia, la quale è tutelata «in maniera pregnante» ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004, oltre che alla stregua del vigente piano paesaggistico regionale.
La previsione censurata travalicherebbe, pertanto, i limiti della potestà legislativa regionale sancita dall’art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto reg. Sardegna in materia di edilizia e urbanistica, modificando unilateralmente, e in senso deteriore, la disciplina di un bene paesaggistico, quale è la fascia costiera, assoggettato a rigorosa tutela per la peculiarità delle sue caratteristiche naturali e ambientali.
Né, ad avviso del ricorrente, al vulnus arrecato ai valori sottesi alla disciplina violata porrebbe rimedio la precisazione, contenuta nella disposizione modificata, secondo cui il nuovo fabbricato deve determinare un minore impatto paesaggistico in conformità alle indicazioni impartite dalle linee guida adottate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 18 del 5 aprile 2016.
Ancora, la disposizione oggetto di censura non rispetterebbe i limiti fissati dal d.m. n. 1444 del 1968, i quali trovano fondamento nell’art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942 e sono vincolanti anche per le regioni autonome, in quanto integrano principi fondamentali della materia posti a presidio del primario interesse generale all’ordinato sviluppo urbano, salvo quanto previsto dall’art. 2-bis, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, del quale, tuttavia, nel caso di specie, non ricorrerebbero le...
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