Sentenza nº 0000 da Corte Costituzionale, 25 Luglio 2024 (caso Sentenza nº 146 della Corte Costituzionale)

Date25 Luglio 2024
Year2024
CourtCorte Costituzionale
Type of DocumentSentenza
IssuerCorte Costituzionale

Sentenza n. 146 del 2024 SENTENZA N. 146

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Francesco AMOROSO, Giovanni VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento tra Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli e S.M. L., con ordinanza del 25 ottobre 2023, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2024.

Visti l’atto di costituzione di S.M. L. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 2 luglio 2024 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;

uditi l’avvocato Giulio Enea Vigevani per S.M. L. e l’avvocata dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 25 ottobre 2023 (r.o. n. 27 del 2024), il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, 97 e 98 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87.

    La disposizione è censurata nella parte in cui prevede, a decorrere dal 1° giugno 2023, la cessazione dalla carica di sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

    1.1.– Il rimettente espone di dover decidere sul reclamo proposto dalla Fondazione Teatro San Carlo contro il provvedimento che ha accolto la domanda cautelare di immediata reintegrazione del sovrintendente.

    Dopo aver escluso la praticabilità di una interpretazione restrittiva della nuova disciplina dettata dal d.l. n. 51 del 2023, come convertito, il Tribunale osserva che è proprio la disposizione censurata a costituire il fondamento normativo della decadenza dall’incarico.

    1.2.– In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo prospetta, in primo luogo, il contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.). La disposizione, diretta a regolare un unico caso, quello del sovrintendente del Teatro San Carlo, introdurrebbe arbitrarie disparità di trattamento, lederebbe l’affidamento e non sarebbe giustificata dall’esigenza di favorire il ricambio generazionale.

    Sarebbero violati anche i principi di buon andamento e di continuità dell’azione amministrativa, in quanto la decadenza automatica, legata a fattori estranei alle prestazioni svolte, esporrebbe la fondazione al pericolo di discontinuità gestionale e priverebbe l’interessato del diritto di far valere le proprie ragioni, con le garanzie del giusto procedimento.

    Il rimettente denuncia, infine, la violazione dell’art. 77 Cost. e osserva che la disposizione è stata introdotta con lo strumento della decretazione d’urgenza, pur nell’evidente mancanza dei presupposti prescritti dalla Costituzione.

    Le finalità enunciate nel preambolo, concernenti la necessità di salvaguardare l’efficienza delle fondazioni lirico-sinfoniche, non avrebbero alcuna attinenza con la disposizione censurata: l’efficienza, difatti, avrebbe imposto un avvicendamento graduale e non una decadenza immediata.

    A fronte di una previsione derogatoria, applicabile a un’unica persona, non si potrebbe configurare un caso straordinario di necessità e di urgenza, idoneo a giustificare il ricorso allo strumento del decreto-legge. A tale scopo, non sarebbe sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di cui all’art. 77 Cost. e neppure si potrebbe invocare la complessiva ragionevolezza della disciplina adottata.

  2. – Si è costituito in giudizio S.M. L. e ha chiesto di accogliere le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli.

    Non vi sarebbe alcuna omogeneità di scopo tra la disposizione censurata e le altre inserite in un decreto-legge chiamato a disciplinare materie disparate. Anche a volere ritenere che il provvedimento miri a modificare i requisiti per la nomina dei sovrintendenti, non si ravviserebbe la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la decadenza automatica di quelli già in carica e, in particolare, la cessazione di un solo sovrintendente.

    La disposizione, qualificabile come legge-provvedimento, non sarebbe idonea a superare lo scrutinio stretto di ragionevolezza e di proporzionalità e lederebbe l’affidamento nella stabilità dei rapporti giuridici.

    Sarebbe pregiudicata anche la continuità dell’azione amministrativa, strettamente correlata al principio di buon andamento. La disciplina in esame non sarebbe giustificata neppure dall’esigenza di garantire il riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche.

  3. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o comunque non fondate.

    3.1.– La disposizione censurata si limiterebbe a chiarire quali effetti si producano in virtù del superamento del limite di età, esplicitando un dato già insito nel sistema. Ne deriverebbe, sotto questo profilo, l’inammissibilità delle questioni, in quanto carenti di rilevanza.

    3.2.– Le questioni, nel merito, non sarebbero fondate.

    Il legislatore avrebbe dettato un limite generale di settant’anni per il conferimento degli incarichi di sovrintendente, limite tutt’altro che irragionevole e incongruo. Tale disciplina, volta ad eliminare le discrasie dell’assetto previgente e a promuovere il ricambio generazionale, perseguirebbe finalità di razionalizzazione e di armonizzazione.

    L’esigenza di rimuovere le disparità di trattamento non solo condurrebbe ad escludere la violazione dell’art. 3 Cost., ma non consentirebbe di configurare l’evidente carenza dei requisiti di necessità e d’urgenza di cui all’art. 77 Cost.

  4. – In prossimità dell’udienza pubblica, S.M. L. ha depositato una memoria illustrativa, per ribadire le conclusioni già rassegnate e replicare alle osservazioni della difesa statale.

    La disciplina censurata determinerebbe discriminazioni costituzionalmente illegittime a causa dell’età e, nel perseguire l’obiettivo del ricambio generazionale, non bilancerebbe in modo ragionevole e proporzionato gli interessi contrapposti.

    Quanto alla violazione dell’art. 77 Cost., non sarebbero stati addotti argomenti idonei a smentirla, anche alla luce dell’eterogeneità contenutistica e teleologica delle disposizioni confluite nel decreto-legge.

  5. – All’udienza le parti hanno ribadito le conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.

    Considerato in diritto

  6. – Il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con...

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