Sentenza nº 0000 da Corte Costituzionale, 07 Giugno 2024 (caso Sentenza nº 103 della Corte Costituzionale)
Date | 07 Giugno 2024 |
Year | 2024 |
Court | Corte Costituzionale |
Type of Document | Sentenza |
Issuer | Corte Costituzionale |
Sentenza n. 103 del 2024
SENTENZA N. 103
ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente:
Augusto Antonio BARBERA
Giudici: Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1, lettera b), 2 e 3, e dell’art. 91, commi 1 e 2, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22 dicembre 2023, depositato in cancelleria il 22 dicembre 2023, iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2024.
Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna;
udito nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2024 il Giudice relatore Marco D’Alberti;
uditi l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giovanni Parisi, Roberto Silvio Murroni e Mattia Pani per la Regione autonoma della Sardegna;
deliberato nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024.
Ritenuto in fatto
-
– Con ricorso iscritto al n. 35 reg. ric. 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1, lettera b), 2 e 3, e dell’art. 91, commi 1 e 2, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie).
1.1.– L’art. 13, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 ha introdotto l’art. 17-bis nella legge della Regione Sardegna 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda).
L’art. 17-bis, rubricato «Mutamento di destinazione in caso di installazione di impianti di energie rinnovabili», prevede, al comma 1, che «[p]er l’installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili è obbligatorio richiedere il parere del comune in cui insistono le aree individuate, il quale si esprime, con delibera del Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde».
Secondo il ricorrente, tale disposizione disciplinerebbe una procedura semplificata per il mutamento di destinazione dei terreni gravati da uso civico nel caso di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, così violando, in primo luogo, gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».
La disposizione impugnata, infatti, non terrebbe conto del vincolo paesaggistico cui i terreni gravati da uso civico sono assoggettati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Di conseguenza, non sarebbero stati osservati i limiti all’esercizio della potestà legislativa primaria della Regione in materia di «edilizia e urbanistica» (art. 3, comma primo, lettera f, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante «Statuto speciale per la Sardegna») e di «usi civici» (art. 3, comma primo, lettera n, statuto reg. Sardegna), derivanti dal rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico e, in particolare, delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, nel cui novero rientrerebbe l’indicata norma statale interposta.
1.1.1.– Il ricorrente lamenta altresì il contrasto con l’art. 20, comma 8, lettera c-quater), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili», secondo cui, nelle more dell’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 dello stesso art. 20, sono considerate idonee «le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto».
Nel consentire l’installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili nelle zone gravate da usi civici, che il legislatore statale avrebbe «espressamente qualificato» come aree «non idonee» a tali fini, la disposizione impugnata violerebbe quindi l’art. 117, terzo comma, Cost., per invasione della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», in relazione al principio fondamentale di cui al citato art. 20, comma 8, lettera c-quater), del d.lgs. n. 199 del 2021.
Il contrasto con tale principio fondamentale renderebbe «irrilevante» la competenza legislativa concorrente attribuita alla Regione dall’art. 4, comma primo, lettera e), statuto reg. Sardegna, in materia di «produzione e distribuzione dell’energia elettrica», in quanto la stessa disposizione statutaria fa salvi i limiti all’esercizio della potestà legislativa regionale derivanti dal rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (oltre che dal rispetto degli obblighi internazionali previsti al precedente art. 3, come quelli «di natura comunitaria» attuati dal d.lgs. n. 199 del 2021).
1.2.– L’art. 13, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 prevede l’istituzione di un «tavolo tecnico interassessoriale, a supporto degli [u]ffici regionali, per la riforma organica dell’intera materia degli usi civici in Sardegna con particolare riguardo alla legge regionale n. 12 del 1994».
Attribuendo agli organi regionali il compito di attendere a una riforma organica dell’intera materia degli usi civici, tale disposizione violerebbe in primo luogo l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per contrasto con le norme contenute negli «articoli 5 e seguenti» della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), nel regio-decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno) e nella legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).
Secondo il ricorrente, in forza di tali norme, infatti, «spett[erebbe] senz’altro allo Stato disciplinare le alienazioni, i mutamenti di destinazione e la liquidazione degli usi civici […], nonché l’eventuale sclassificazione dei beni che abbiano perduto irreversibilmente l’originaria destinazione agro-silvo-pastorale [e] lo scioglimento delle promiscuità», con conseguente invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile».
Sarebbe violato, inoltre, l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per contrasto con le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano «le autorizzazioni paesaggistiche», con conseguente invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».
1.3.– L’art. 13, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, dispone che «[i]l tavolo tecnico interassessoriale di cui al comma 2 è presieduto dall’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ed è composto da: a) un dirigente per ciascuno degli [a]ssessorati regionali competenti in materia di agricoltura, ambiente, beni culturali, enti locali; b) un docente universitario competente nelle materie oggetto di discussione, nominato dai vertici dell’[a]teneo per ciascuna delle Università di Cagliari e di Sassari; c) almeno un rappresentante per ciascun ordine professionale coinvolto in materia di usi civici; d) due componenti del Consiglio delle autonomie locali, eletti dal Consiglio medesimo in modo tale da garantire la parità di genere; e) i presidenti regionali dell’ANCI, dell’UPS, dell’UNCEM, dell’AICCRE, della Lega delle autonomie e dell’ASEL, costituenti il coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna».
Non prevedendo alcuna forma di partecipazione del Ministro della cultura, la disposizione violerebbe il principio di leale collaborazione desumibile dall’art. 5 Cost., per l’incidenza dei lavori del «tavolo tecnico interassessoriale» anche su profili di competenza di tale Ministro, come quelli che concernono i vincoli paesaggistici cui sono assoggettati i terreni gravati da uso civico, ai sensi del citato art. 142, comma 1, lettera h), cod. beni culturali.
1.4.– L’art. 91, commi 1 e 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, modifica l’art. 5 della legge della Regione Sardegna 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna) e l’Allegato A alla stessa legge regionale, recante «Normativa tecnica concernente la progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di...
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