N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 819 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 'Centro Meridionale Riabilitativo s.r.l.', rappresentata e difesa dall'avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi n.63;

Contro Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F.S.Abbrescia, 83/B; Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso Lucrezia Girone in Bari,

Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

e con l'intervento di ad adiuvandum: M.S., A.S., P.D., C.C.,

B.S., R.B., S.N., D.L., F.C., G.B., P.M.,N.R.,F.F.,A.S., M.M., F.D.,

P.D., M.S.,B.V.,F.G.,tutti rappresentanti e difesi dall'avv.

Francesco De Palma, con domicilio eletto presso Rocco Nanna in Bari, piazza Garibaldi n. 63;

sul ricorso numero di registro generale 820 del 2010, proposto da: 'Centro Rham s.r.l.', rappresentata e difesa dall'avv. Massimo F.

Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi n.63;

contro Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via. F.S.Abbrescia, 83/B; Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso Lucrezia Girone in Bari,

Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

e con l'intervento di ad adiuvandum:

A.B.,V.A.,M.P.,A.T.,A.D.,A.L.Q., M.L., P.F.,T.M.I., N.V.,

L.C.,G.C.,M.L., R.C.,A.C., M.,N.V.,G.M.,R. L.,M.M., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco De Palma, con domicilio eletto presso Rocco Nanna in Bari, piazza Garibaldi n.63;

sul ricorso numero di registro generale 821 del 2010, proposto da: Associazione Italiana Assistenza Spastici-Onlus (Aias), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi n.63;

Contro Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F.S.Abbrescia, 83/B; Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso Lucrezia Girone in Bari,

Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

e con l'intervento di ad adiuvandum: M.A.,MC.,

V.C.,A.C.,G.C.,D.F.,L.S.,P.C.,V.T.,M.M.L.,T.M.,F.C.,M.T.C.,M.F.L.,

G.T.,G.E.,F.A.,M.L.,L.B.,M.L.,M.C.G., A.C.,M.A., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco S. De Palma, con domicilio eletto presso Rocco Nanna in Bari, piazza Garibaldi, 63;

per l'annullamento previa idonea misura cautelare quanto a tutti i ricorsi in epigrafe (n. 819, 820 e 821 del 2010):

della nota prot.n. 48900/UOR 01 del 15 marzo 2010, ad oggetto: 'Anno 2010. Comunicazione urgente', giunta a mezzo posta il 19 marzo 2010, a firma del Direttore Generale ASL BA, con cui si dispone quanto segue: 'In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 4/2010 codeste strutture sono invitate a dismettere i trattamenti domiciliari nei confronti di pazienti residenti nell'ambito dell'ASL BA... a far tempo dal 1° Aprile 2010 p.v., previa, occorrendo, la dichiarazione di non manifesta illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Puglia n. 4/2010, per contrasto con gli articoli 32, 97 e 117 della Costituzione e la conseguente rimessione degli atti alla Corte Costituzionale;

nonche' di ogni, altro allo presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorche' non conosciuto;

quanto ai primi motivi aggiunti:

dell'art. 5 del 'Regolamento regionale dell'Assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi ex art. 26 della legge n.

833/78' n. 16 del 4 novembre 2010, con estensione, ove occorra, della dichiarazione di non manifesta illegittimita' costituzionale, gia' richiesta per l'art. 8 della legge della Regione Puglia n. 4/2010, anche dell'art. 5 in epigrafe, per contrasto con gli articoli 32, 97 e 117 della Costituzione e la conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

quanto ai secondi motivi aggiunti:

della nota prot. 224772/UOR 01 del 28 dicembre 2010, comunicata a mezzo fax in pari data, ad oggetto: 'Anno 2011.

Comunicazione urgente', con cui si impone alla ricorrente 'a dimettere i trattamenti domiciliari ex art. 26 della legge n. 833/78, nei confronti di pazienti residenti nell'ambito della ASL BA. Tali dismissioni dovranno avvenire a far tempo dal 10 gennaio 2011', con reiterazione, ove occorra, della richiesta di dichiarazione di non manifesta legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Puglia n. 4/2010, per contrasto con gli articoli 32, 97 e 117 della Costituzione e la conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale;.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Bari, di Regione Puglia nonche' degli interventori ad adiuvandum;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 79, comma 1, c. p. a approvato con d.lgs. n.

104/2010.; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Massimo F.

Ingravalle, Emanuele Tomasicchio e Lucrezia Girone;

F a t t o Espongono le societa' e l'associazione ricorrenti, in sintesi, di svolgere da tempo attivita' nel campo dell'erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione in regime domiciliare e di aver stipulato sin dal 2004 (dal 2001 la societa' 'Centro Rham') accordi contrattuali con ASL pugliesi (inizialmente con l'ASL BA/3 poi con l'.ASL BA) pur avendo tutte la sede legale in Basilicata, dove risultano istituzionalmente accreditate. Ragioni logistiche date dall'aver sede in localita' prossime al confine con il territorio pugliese, avevano portato infatti parte degli utenti affetti da gravi disabilita' residenti nelle cittadine pugliesi di A.,G.,M.,P., e M., ad optare per la cura presso le strutture gestite dalle ricorrenti, a beneficio dell'abbattimento dei tempi d'attesa, mediante progetti riabilitativi individuali personalizzati.

Gli accordi contrattuali sottoscritti con l'ASL - in forza delle l.r. Puglia n.261/1995, 26/2006 e 25/2007 - stabilivano, previo convenzionamento tra le due Regioni interessate, la remunerazione delle prestazioni erogate secondo le tariffe vigenti nella Regione Basilicata anziche' con quelle vigenti in Puglia, meno convenienti per il pubblico erario, ed ulteriormente scontate del 15 per cento, per una tariffa per prestazione domiciliare sensibilmente inferiore, cosi' come dalla documentazione depositata agli atti.

Con deliberazione G.R. n.1494/2009, la Regione Puglia disponeva il divieto per i Direttori Generali delle AA.SS.LL. di sottoscrivere accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni domiciliari di riabilitazione con presidi accreditati in altri ambiti territoriali.

Con separati ricorsi a questo T.A.R., la societa' Centro Meridionale Riabilitativo e l'A.i.a.s. impugnavano la suesposta deliberazione regionale, ottenendone l'annullamento con sentenze in forma semplificata della II sez. n.3019/2009 e 2644/2009 (per le quali e' pendente l'appello al Consiglio di Stato) rilevandosi in particolare l'assenza di ragioni di contenimento della spesa pubblica sanitaria in grado di comprimere il diritto alla libera scelta, della cura e della struttura riabilitativa stabilito dall'art 8-bis d.lgs.

n. 502/92 quale espressione del diritto alla salute costituzionalmente garantito ex art 32 Cost.

Successivamente, con nota prot 48900/UOR 01 in data 15 marzo 2010, l'ASL BA in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 19 della legge regionale 25 febbraio 2010 n.4 pubblicata sul BUR del 2 marzo 2010 n.40 - nel frattempo approvata dalla Regione Puglia -invitava le ricorrenti a dismettere i trattamenti domiciliari nei confronti di pazienti residenti nell'ambito dell'ASL BA a far tempo dal 1° Aprile 2010.

Anche la citata nota veniva gravata dalle ricorrenti finanzi a questo Tribunale, che con ordinanze n. 475, 476 e 477 del 24 giugno 2010 accoglieva la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia, confermate in sede di appello dalla V sez del Consiglio di Stato con ord. 4309, 4310 e 4311 del 14 settembre 2010.

In ottemperanza al decisum cautelare, l'ASL BA procedeva alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le odierne ricorrenti.

In data 4 novembre 2010 la. Regione Puglia pubblicava sul BURP il regolamento n.16/2010 'Regolamento regionale dell'Assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi ex art. 26 legge n. 833/78' (oggetto di impugnativa mediante motivi aggiunti) il cui art 5 riproduceva pedissequamente le medesime prescrizioni contenute nell'art 8 della citata l.r. n. 4/2010, non consentendo le prestazioni di riabilitazione domiciliare ai centri accreditati con il SSN con sede al di fuori della Regione Puglia. Infine, con nota in data 28 dicembre 2010, parimenti impugnata, VASI, BA imponeva alle ricorrenti di dismettere i...

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