L. 1 ottobre 2012, n. 172

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Arch. nuova proc. pen. 1/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.M. 2 luglio 2012. Adeguamento dei limiti di reddito per l’am-
missione al patrocinio a spese dello Stato (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 250 del 25 ottobre 2012).
L’importo di euro 10.628,16, indicato nell’art. 76, comma 1, del
D.P.R. n. 115/02, così come adeguato con decreto del 20 gennaio
2009, è aggiornato in euro 10.766,33.
II
D.M. 12 settembre 2012. Disposizioni in materia di ripetibilità
delle spese di notif‌ica e determinazione delle somme oggetto
di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notif‌icato
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 254 del 30 ottobre 2012).
1. (Ripetibilità delle spese di notif‌ica). 1. Sono ripetibili le spe-
se per i compensi di notif‌ica degli atti impositivi e degli atti di
contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in appli-
cazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti
dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di proce-
dura civile, ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè le spese derivanti
dall’applicazione delle altre modalità di notif‌ica previste da spe-
cif‌iche disposizioni normative.
2. (Costo della notif‌ica). 1. L’ammontare delle spese di cui all’art.
1, ripetibile nei confronti del destinatario dell’atto notif‌icato, è
f‌issato nella misura unitaria di euro 5,18 per le notif‌iche effet-
tuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
e nella misura di euro 8,75 per le notif‌iche effettuate ai sensi
dell’art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
2. L’ammontare delle spese di cui all’art. 1, escluse quelle
relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del
destinatario degli atti stessi, è f‌issato nella misura unitaria di
euro 8,35 per le notif‌iche eseguite all’estero, ai sensi dell’art.60,
primo comma, lettera e bis), quarto e quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli
dell’art. 142 del codice di procedura civile, salvo quanto diver-
samente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali.
3. (Esclusioni). 1. Non sono ripetibili le spese per la notif‌ica di
atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’am-
ministrazione è tenuta su richiesta.
2. È esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all’invio di
qualsiasi atto mediante comunicazione.
4. (Effetti). 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale della Re-
pubblica italiana.
III
L. 1 ottobre 2012, n. 172. Ratif‌ica ed esecuzione della Con-
venzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote
il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordi-
namento interno (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 235 del 8
ottobre 2012).
CAPO I
RATIFICA ED ESECUZIONE
1. (Autorizzazione alla ratif‌ica). 1. Il Presidente della Repubbli-
ca é autorizzato a ratif‌icare la Convenzione del Consiglio d’Euro-
pa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso
sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denomi-
nata «Convenzione».
2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data
alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vi-
gore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 45 della Con-
venzione stessa.
3. (Autorità nazionale). 1. In relazione alle disposizioni previste
dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa
come autorità nazionale responsabile al f‌ine della registrazione
e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati ses-
suali il Ministero dell’interno.
2. Le attività di registrazione e di conservazione dei dati di
cui al comma 1 sono svolte in conformità al Trattato concluso il
27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di
Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Gran-
ducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione tran-
sfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo,
la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato
di Prum), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle
relative disposizioni di attuazione.
CAPO II
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
DELL’ORDINAMENTO INTERNO
4. (Modif‌iche al codice penale). 1. Al codice penale sono appor-
tate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in f‌ine, il seguen-
te periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresì
raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui
alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli
articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che
risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate
dal terzo comma dell’articolo 609 bis ovvero dal quarto comma
dell’articolo 609 quater»;
b) dopo l’articolo 414 è inserito il seguente:
«Art. 414 bis. – (Istigazione a pratiche di pedof‌ilia e di
pedopornograf‌ia). – Salvo che il fatto costituisca più grave

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