D.L. 1 luglio 2013, n. 78
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5/2013 Arch. nuova proc. pen.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
3. Nei casi in cui il titolo esecutivo risulti mancante sul SIC,
l’utente SIEP provvede a trasferire il titolo esecutivo iscritto sul
sistema SIEP al SIC, tramite il servizio web di cui all’art. 4. Il
SIC acquisisce il titolo esecutivo trasmesso quale provvedimento
provvisorio. Al termine del trasferimento l’utente SIEP sollecita
l’iscrizione all’ufficio iscrizione competente come previsto dal-
l’art. 15 del decreto 25 gennaio 2007. L’acquisizione dei provve-
dimenti a titolo provvisorio è consentita anche per i soggetti che
non hanno precedenti penali e in tali casi i dati anagrafici del
soggetto sono acquisiti provvisoriamente (cosiddetto soggetto
provvisorio). L’utente SIEP, appena ricevuta la comunicazione
inviata dal SIC dell’avvenuta validazione del provvedimento
sollecitato, può verificare attraverso il modulo «WEB/SIC-SIES»
eventuali discordanze tra il provvedimento trasferito e quello
validato.
CAPO IV
GESTIONE SUL SIC DEI PROVVEDIMENTI
PROVVISORI SOLLECITATI
10. (Principali compiti dell’ufficio iscrizione del SIC per la ge-
stione dei provvedimenti provvisori sollecitati). 1. L’ufficio iscri-
zione verifica, con cadenza giornaliera, attraverso l’apposita fun-
zione disponibile sul SIC, l’esistenza di comunicazioni o solleciti
ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 4, del de-
creto 25 gennaio 2007.
2. L’ufficio iscrizione provvede, senza ritardo e comunque en-
tro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del relativo sollecito, ad
iscrivere il provvedimento sollecitato oppure a comunicare per
via telematica all’ufficio iscrizione che ha effettuato il sollecito i
motivi del rifiuto dell’iscrizione ai sensi dell’art. 15, comma 2, del
decreto 25 gennaio 2007.
3. L’ufficio iscrizione sollecitato per l’iscrizione sottopone ad
una ulteriore verifica i dati trasmessi e al fine di attivare tutti
i controlli previsti sul SIC, effettua di nuovo un salvataggio di
tutti gli elementi del titolo esecutivo (dati provvedimento, reati,
dispositivo, pene accessorie, misure di sicurezza) e solo succes-
sivamente può procedere alle fasi di verifica e validazione, com-
presa quella del soggetto provvisorio.
CAPO V
RICHIESTA DI ACCESSO E ATTIVAZIONE
SUL SIC - SICUREZZA
11. (Modalità per la richiesta di accesso e attivazione degli uffi-
ci sul SIC per l’utilizzo dei sistemi di interconnessione). 1. L’ac-
cesso e l’attivazione sul SIC da parte degli uffici giudiziari di cui
al presente decreto è subordinato all’espletamento di una proce-
dura di registrazione sul sistema, nel rispetto delle vigenti norme
in materia di sicurezza e secondo le modalità indicate nel de-
creto 25 gennaio 2007.
12. (Politiche di sicurezza - Controllo e verifica degli accessi e
delle operazioni svolte sui sistemi di interconnessione). 1. Per i
sistemi di interconnessione del presente decreto restano ferme
le politiche di sicurezza adottate sul SIC ai sensi degli articoli 4
e 10 del decreto 25 gennaio 2007.
2. L’ufficio giudiziario interessato definisce nell’ambito
del proprio sistema SIUS o sistema SIEP, per tutte le utenze
autorizzate alla trasmissione dei provvedimenti e all’accesso
al SIC tramite il modulo di interoperabilità WEB/SIES, i corri-
spondenti livelli di visibilità e operatività, sulla base di profili
di autorizzazione e di credenziali di autenticazione associate ad
un codice identificativo e ad una parola chiave, in possesso e ad
uso esclusivo dell’utente. Assume, inoltre, la piena responsabi-
lità in merito alla gestione e all’utilizzo degli accessi al proprio
sistema, nonchè al trattamento dei dati personali acquisiti at-
traverso detti accessi, per conto di tutte le utenze autorizzate
alla consultazione.
3. Ogni qualvolta viene trasmesso o acquisito un provvedi-
mento oppure è effettuato l’accesso al servizio applicativo di
interoperabilità («modulo WEB/SIES») da parte degli utenti dei
sistemi SIUS e SIEP, Il sistema del casellario assicura la regi-
strazione automatica nel proprio sistema di autenticazione, se
non già presente, dei dati relativi all’utente, l’assegnazione allo
stesso di un codice univoco e la registrazione delle operazioni
effettuate.
4. Per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, la trasmis-
sione dei dati verso il SIC è stata realizzata in piena conformità
alle regole tecniche e di sicurezza attualmente vigenti e secondo
gli standard e le regole dell’infrastruttura della sicurezza posta
in essere dall’Amministrazione. Nello specifico l’interconnes-
sione avviene tramite un servizio di cooperazione applicativa
basato sull’uso della tecnologia del cosiddetto Web Service e del
protocollo SSL.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
13. (Disposizioni finali). 1. L’art. 18 del decreto dirigenziale 25
gennaio 2007 è modificato come segue:
a) la lettera b) del comma 3 è abrogata;
b) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente: «d)
nell’ipotesi di cui alla lettera a) del presente comma, l’estratto
del provvedimento da iscrivere sia trasmesso senza ritardo, an-
che avvalendosi di mezzi tecnici idonei, all’ufficio locale presso il
Tribunale di Roma, per le persone nate all’estero o delle quali non
è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.».
2. All’art. 18, dopo il comma 3 bis, è inserito il seguente com-
ma 3 ter: «È fatta salva l’applicazione della disposizione di cui al
comma 1 per i provvedimenti emessi dal tribunale per i minoren-
ni e dal magistrato di sorveglianza per i minorenni nell’esercizio
delle funzioni indicate all’art. 79, comma 2, della legge 26 luglio
1975 n. 354.».
3. Per facilitare il compimento delle attività indicate nel
presente decreto viene messo a disposizione sul portale del ca-
sellario un manuale tecnico-operativo.
14. (Norma finale). 1. Il presente decreto è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal 1°
luglio 2013.
III
D.L. 1 luglio 2013, n. 78. Disposizioni urgenti in materia di
esecuzione della pena (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 153 del
2 luglio 2013) , convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto
2013, n. 94 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 193 del 19 agosto
2013).
1. (Modifiche al codice di procedura penale in vigore dal 3 lu-
seguenti modificazioni:
0a) all’articolo 280, comma 2:
1) la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per il delitto
di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della leg-
ge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni”;
0b) all’articolo 274, comma 1, lettera c) , secondo periodo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero, in caso di cu-
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