Sentenza nº 116 da Constitutional Court (Italy), 25 Marzo 2010

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione25 Marzo 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 116

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali del 18 dicembre 2007, n. 27685-2007/DPF/UFF, promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 27 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 4 marzo 2008 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti 2008.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 febbraio 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Victor Uckmar e Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 27 febbraio 2008 e depositato il 4 marzo successivo, la Regione Siciliana – in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio statuto (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), nonché all’intero decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e, in particolare, agli artt. 2, 4 e 7 di quest’ultimo decreto – ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali del 18 dicembre 2007, n. 27685-2007/DPF/UFF.

    1.1. – Riferisce la ricorrente che, con l’atto impugnato, pervenutole in data 18 dicembre 2007, sono state rigettate le istanze rivolte al Ministero dell’economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri (nota prot. n. 11766 del 3 ottobre 2007, preceduta dalle note prot. n. 4792, n. 4793, n. 4794 e n. 4796 del 6 aprile 2006), con le quali la stessa Regione aveva sollecitato l’«emanazione delle opportune disposizioni e […] l’adozione dei provvedimenti necessari per consentire l’acquisizione al bilancio regionale del gettito […]: a) dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi) versata e dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell’ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze assicurative rilasciate per fattispecie contrattuali assicurative (non solo R.C.A.) maturate nell’ambito regionale; b) dell’imposta sul valore aggiunto versata dai depositi periferici di vendita dei generi di monopolio ubicati in Sicilia, e, piú in generale, del gettito di tale imposta sulle operazioni imponibili il cui presupposto si realizzi in Sicilia; c) dell’imposta sugli interessi, premi ed altri frutti e proventi che, a termini dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è applicata nei confronti dei titolari di conti correnti o di deposito, con ritenuta da parte dell’Ente poste italiane e dagli istituti di credito che hanno il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, nell’ipotesi in cui le ritenute eseguite dai sostituti di imposta siano relative a interessi e altri proventi corrisposti a depositanti e correntisti di uffici postali e dipendenze bancarie operanti nella Regione; d) delle ritenute d’acconto operate dalle Amministrazioni dello Stato o da altri Enti pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, su stipendi ed altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano espletato stabilmente la propria attività lavorativa nel territorio della regione».

    1.3. – La ricorrente deduce che l’impugnata nota víola gli artt. 36 e 37 del proprio statuto di autonomia ed il citato d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto tali norme le attribuiscono tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati, il cui presupposto d’imposta si sia verificato nell’àmbito della Regione Siciliana, con le eccezioni previste dal secondo comma dell’articolo 36 dello statuto (imposte di produzione; entrate del monopolio dei tabacchi e del lotto) e dall’art. 2 del menzionato d.P.R. (nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime; entrate derivanti dalle imposte di produzione, dal monopolio dei tabacchi, dal lotto e dalle lotterie nazionali).

    Rileva, in particolare, la ricorrente che l’art. 2 delle citate norme di attuazione statutaria – il quale sancisce la spettanza alla Regione delle entrate tributarie erariali “riscosse nell’ambito” del territorio regionale − va inteso non nel senso che è decisivo il luogo fisico in cui avviene «l’operazione contabile» della riscossione, ma nel senso che va assicurato alla Regione il gettito derivante dalla “capacità fiscale” che si manifesta nel suo territorio, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito (come nelle imposte sui redditi) o luogo in cui si è verificato il fatto cui si collega il sorgere dell’obbligazione tributaria. Tale interpretazione troverebbe conferma sia nel tenore letterale dell’art. 4 delle stesse norme di attuazione – il quale precisa che nelle entrate spettanti alla Regione «sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione» – sia nella previsione, da parte dell’art. 37 dello statuto e dell’art. 7 delle norme di attuazione, «di meccanismi di riparto dei redditi assoggettati a imposizione nel caso di imprese operanti nel territorio siciliano», che hanno sede al di fuori di esso. Ne conseguirebbe che «il criterio della territorialità della riscossione nell’ambito regionale al fine di identificare la quota del gettito tributario che costituisce attribuzione della Regione siciliana, è da ritenersi mero criterio suppletivo, utilizzato di fatto nell’impossibilità di elementi sufficienti per conoscere il luogo in cui si sia verificato il relativo presupposto d’imposta, ed in particolare, se lo stesso si sia verificato in ambito regionale».

    1.4. – La ricorrente espone, poi, le ragioni poste a fondamento delle sue rivendicazioni, con riferimento ai singoli tributi che ne sono oggetto.

    1.4.1. – In relazione all’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961, la ricorrente sostiene che: a) il presupposto di detta imposta è «sostanzialmente ancorato alla sussistenza di un contratto di assicurazione stipulato da soggetti domiciliati in Italia o che in Italia abbiano beni o dipendenti assicurati, ovvero ancora in ragione della localizzazione, immatricolazione o registrazione dei beni considerati nel territorio della Repubblica»; b) pur essendo l’assicuratore il soggetto passivo dell’imposta, l’effettivo «titolare della capacità fiscale» è il contraente e non l’assicuratore, «sul quale ultimo […] non grava alcun obbligo se non in dipendenza di ogni singolo pagamento, configurante peraltro una operazione unitaria, scorporabile esclusivamente a fini contabili e documentali, ma costituente una scrittura unitaria da indicarsi, “partitamente per ogni polizza”, nell’apposito registro, distinguendo al suo interno “l’importo incassato per premio e accessori” e “l’importo riscosso a titolo di rivalsa dell’imposta” (art. 5, secondo, terzo e quarto comma, legge n. 1216 del 1961)»; c) in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge per le varie tipologie di assicurazione (domicilio del contraente, iscrizione in registri, ubicazione dei beni, localizzazione degli stabilimenti cui sono addette le persone assicurate), «è possibile anche […] individuare il radicamento nel territorio regionale della capacità fiscale, e della sua manifestazione».

    A detta della Regione, non è idoneo a negare la spettanza regionale del tributo il richiamo, effettuato nella nota censurata, alla sentenza della Corte di cassazione n. 3347 del 2002, nella quale si afferma, a proposito dell’imposta sulle assicurazioni, che «nessun rapporto tributario si instaura direttamente tra l’erario e l’assicurato». E ciò perché, per la ricorrente, la capacità fiscale del contraente, sottesa al rapporto tributario, consentirebbe di correlare il presupposto d’imposta al territorio regionale.

    A sostegno di tale interpretazione, la Regione invoca il disposto dell’art. 2 della direttiva 22 giugno 1988, n. 88/357/CEE (Seconda direttiva del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, e fissa le disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE), il quale, ad avviso della Regione stessa, determina «il luogo in cui il rischio è situato basandosi su criteri di carattere concreto e materiale – coincidenti invero con quelli individuati dalla legge n. 1216 del 1961 – anziché su criteri di carattere giuridico». Coerente con tale impostazione sistematica sarebbe anche la sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 2004, dalla quale la ricorrente desume il principio per cui spetterebbe all’erario regionale «il gettito dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, versata e dovuta dagli assicuratori che...

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