Sentenza nº 1484 da Council of State (Italy), 15 Marzo 2010

Data di Resoluzione15 Marzo 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Claudio Varrone, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

per la riforma

della sentenza del TAR PUGLIA ? BARI, Sezione II, n. 02795 del 23 novembre 2007, resa tra le parti, concernente CORSO-CONCORSO PER RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI - RISARCIMENTO DANNO.

Sul ricorso numero di registro generale 4076 del 2008, proposto dalla prof.ssa Pia Cannone, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Ordine, con domicilio eletto presso l'avv. Antonio Grieco in Roma, via Piemonte 39,

il Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di Bari, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi 12,

prof.ssa Vincenza Amelia Cardo in Fantetti, n.c.;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza della Sezione 6 giugno 2008, n. 3060;

Relatore, nell'udienza pubblica del 2 febbraio 2010, il Cons. Paolo Buonvino;

Udito l'avv. dello Stato Basilica per le Amministrazioni appellate;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1) - Con la sentenza in forma semplificata qui impugnata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante per l'annullamento:

- del Decreto del Direttore Generale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 6220 del 3 agosto 2007, con cui è stata determinata l'esclusione della medesima dal corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, bandito con decreto del 22 novembre 2004 (in Gazzetta ufficiale, quarta serie speciale, n. 94, del 26 novembre 2004), nonché di tutti gli atti del concorso, limitatamente alla parte riguardante la ricorrente, dall'ammissione alla prova orale alla successiva ammissione al corso di formazione;

- del verbale n. 45 del 28 novembre 2005, redatto dalla TI sottocommissione del Corso-Concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi bandito con Decreto del 22/11/2004, nella parte in cui sono stati corretti ed attribuiti i relativi punteggi agli elaborati scritti della ricorrente, con l'allegata scheda di valutazione.

Come precisato dal TAR in linea di fatto, la ricorrente ha partecipato al predetto corso-concorso; ha prima superato la fase di ammissione (avendo apparentemente conseguito, nelle prove scritte - stesura del saggio e predisposizione del progetto - punti 21/30 e avendo, poi, ottenuto punti 22,80/30 alle prove orali; poi ha partecipato al corso di formazione per dirigenti scolastici, a conclusione del quale veniva attestato il positivo superamento del corso e delle relative attività formative (compreso il tirocinio); sennonché, con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 6220 del 3 agosto 2007, è stata esclusa in quanto è emerso, dal verbale n. 45 del 28 novembre 2005, redatto dalla II sottocommissione giudicatrice della fase di ammissione, che le prove scritte erano state valutate (con voto di insufficienza) punti 15/30 e 17/30.

I primi giudici hanno respinto il ricorso avendo, anzitutto, rilevato che, in realtà, l'atto su cui aveva inciso tale decreto era un atto interno alla complessa procedura di selezione personale, la quale, al momento del provvedimento censurato, non aveva prodotto ancora gli effetti suoi propri con la nomina dei vincitori; ciò che avrebbe indotto a qualificare il censurato decreto atto di mero ritiro, al quale, quindi, le regole garantistiche invocate dalla ricorrente o dovrebbero applicarsi con adattamenti o, addirittura, non si applicherebbero affatto; in ogni caso, anche volendo verificare la legittimità dell'atto partendo dal presupposto sul quale era impostato il ricorso, le censure sono apparse, comunque, infondate per i seguenti motivi:

  1. - l'Amministrazione aveva specificamente evidenziato i motivi di urgenza incidenti sull'atto di ritiro, che trovavano la loro specifica giustificazione nell'esigenza di concludere l'iter concorsuale e di consentire la nomina dei nuovi dirigenti scolastici all'inizio dell'anno scolastico 2007-2008 (né si poteva opporre il ritardo di tale determinazione, poiché l'Ufficio aveva avuto la disponibilità dei verbali relativi alla fase concorsuale di ammissione al corso - in precedenza, sequestrati per indagini penali - solo in data 28 giugno 2007, sicché, nel caso concreto, operava la deroga, per ragioni di impedimento, prevista dall'art. 7 della legge n. 241/1990;

  2. - l'errato riferimento all'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 non incideva, in concreto, sulla legittimità dell'atto, in quanto l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento previsto all'articolo 7 della legge n. 241/1990 (di contenuto e finalità analoghe, ma inerente ad una procedura avviata d'ufficio) era giustificata da una sua specifica ragione di urgenza;

  3. - la decisione di convalidare i provvedimenti illegittimi è una scelta a fronte della quale il privato non può vantare alcuna pretesa, essendo il relativo...

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