Ordinanza nº 95 da Constitutional Court (Italy), 12 Marzo 2010

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione12 Marzo 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 95

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), promosso dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Y. I. ed altri, con ordinanza del 17 luglio 2008, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), in riferimento agli articoli 25, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui «commina pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge delega n. 52/1996 e individua la fattispecie di reato del trasferimento di fondi fissandone la relativa disciplina sanzionatoria»;

che il giudice a quo riferisce di essere chiamato a trattare un processo promosso nei confronti di tre persone imputate del delitto previsto e punito dagli articoli 110 del codice penale e 5, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 153 del 1997 perché, in concorso tra loro e nelle qualità di cui all’imputazione, esercitavano attività di “money transfer” (incasso e trasferimento di denaro su circuito internazionale), senza la prevista iscrizione nell’apposito elenco degli agenti in attività finanziaria istituito presso l’Ufficio Italiano Cambi;

che, ad avviso del rimettente, la previsione, operata dal legislatore delegato, della fattispecie delittuosa di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 153 del 1997, in riferimento all’abusiva attività di “money transfer”, non è attuativa di alcun criterio direttivo contenuto nell’art. 15 della legge delega del 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1994), perché detta legge, con il citato art. 15, comma 1, lettera c), ha richiamato, per l’individuazione della condotta incriminata e per le sanzioni da applicare, il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, il quale non contiene disposizioni che puniscono come delitto condotte consistenti nell’esercizio professionale di attività finanziarie senza iscrizione nell’elenco istituito presso l’autorità di controllo;

che, inoltre, la norma censurata si pone in contrasto con i criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, perché introduce...

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