Sentenza nº 83 da Constitutional Court (Italy), 05 Marzo 2010

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione05 Marzo 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 83

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, lettere a) e d), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata con ordinanza dell’11 novembre 2008, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza deliberata l’11 novembre 2008, il Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 77, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, lettere a) e d), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale) – successivamente convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 210 – nella parte in cui, limitatamente alle aree geografiche in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, configura come delitto condotte che, nel restante territorio nazionale, non sono penalmente rilevanti (lettera a) o sono punite a titolo di contravvenzione (lettera d).

    Il rimettente procede, con rito direttissimo, nei confronti di tre persone arrestate in flagranza, il 10 novembre 2008, alle quali il pubblico ministero ha contestato i reati previsti dagli artt. 110 e 81 cpv. del codice penale, e dall’art. 6, lettere a) e d), del d.l. n. 172 del 2008, essendo state sorprese «nel corso di attività di trasporto, raccolta e scarico di rifiuti ingombranti».

    Lo stesso rimettente dà atto di avere convalidato gli arresti e riferisce che il pubblico ministero, in via preliminare, ha proposto questione di legittimità costituzionale delle previsioni contenute nell’art. 6, lettere a) e d), del d.l. citato, per l’asserita violazione degli artt. 3 e 102 Cost.

    Secondo il rappresentate dell’accusa, per un verso, sarebbe privo di giustificazione il deteriore trattamento riservato alla persona fisica che commetta le condotte in contestazione nel ristretto ambito geografico in cui vige lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e, per altro verso, sussisterebbe «la violazione dell’art. 102 Cost. in relazione all’intervenuta, conseguente costituzione di un giudice speciale, chiamato a decidere su questioni aventi ambito territoriale ristretto».

    Il giudice a quo ha ritenuto manifestamente infondata la questione posta in riferimento all’art. 102 Cost., sul rilievo che il d.l. n. 172 del 2008 non ha istituito «alcun giudice speciale o straordinario» e non ha inciso sulle regole di riparto della competenza, essendo valso ad introdurre un trattamento penale più severo per condotte tenute nell’area interessata dallo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti.

    Proprio con riguardo alle indicate variazioni in peius del trattamento sanzionatorio, peraltro, il rimettente dubita della compatibilità tra la norma censurata e l’art. 3 Cost.

    Se è vero, osserva in proposito il Tribunale, che qualsiasi soggetto, che ponga in essere una delle condotte previste dalle norme censurate, nelle aree in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale, è assoggettabile alle relative sanzioni, è altresì innegabile che, «in via sostanziale e di fatto, le popolazioni residenti domicilianti o dimoranti nelle aree di applicazione della norma […] divengano i reali e pressoché unici destinatari della norma penale maggiormente sfavorevole destinata a regolamentare, peraltro temporaneamente, alcune zone del territorio nazionale e non altre».

    Oltre alla ingiustificata disparità di trattamento tra coloro i quali vivono ed operano nelle aree di «interesse ambientale» e la rimanente popolazione, il giudice a quo assume l’irragionevolezza delle previsioni in esame avuto riguardo al loro carattere temporaneo. Seppure, infatti, l’ordinamento contempla la possibilità di emanare anche in ambito penale leggi eccezionali e temporanee, nel caso di specie, stante la limitazione territoriale, «la norma […] potrebbe, in maniera abnorme, regolamentare la medesima situazione di fatto in modo, ingiustificatamente, difforme ed opposto, a seconda della duplice variabile temporale e territoriale».

    Le previsioni censurate contrasterebbero inoltre con la riserva di legge posta dall’art. 25 Cost., in quanto, pur essendo le fattispecie penali indicate dallo stesso d.l. n. 172 del 2008, e cioè da una fonte primaria, l’esplicito richiamo alle aree designate ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992 quale ambito territoriale di efficacia delle relative sanzioni, «presuppone una delega per l’individuazione di tale requisito a fonte normativa non primaria» (deliberazione del Consiglio dei ministri).

    Il rimettente osserva che il provvedimento dell’Esecutivo, dichiarativo dello stato di emergenza per la raccolta dei rifiuti, non è «semplice elemento di...

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