Sentenza nº 1196 da Council of State (Italy), 02 Marzo 2010

Data di Resoluzione02 Marzo 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Claudio Varrone, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere, Estensore

Roberto Chieppa, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

per la riforma della sentenza del TAR CALABRIA - CATANZARO :SEZ. I n. 00456/2007, resa tra le parti, concernente OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI PER REALIZZAZIONE ELETTRODOTTO.

sul ricorso numero di registro generale 8352 del 2007, proposto da Piluso Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Greco, con domicilio eletto presso l'avv. Mario Pecoraro (Studio Borgognoni Vimercati) in Roma, viale di Villa Grazioli n. 20;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

TERNA s.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Bruno, Filippo Di Stefano, Stefano Mastrolilli e Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso l'avv.Stefano Mastrolilli in Roma, via F. Denza, 15;

Prefettura di Cosenza;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di TERNA s.p.a;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi per le parti l'avv.to Greco, l'avv.to dello Stato Paola Saulino e gli avv.ti Bruno e Di Stefano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. L'ENEL s.p.a., dante causa di TERNA s.p.a., chiedeva, con domanda prodotta il 15.5.1995 al Ministero dei Lavori Pubblici, di essere autorizzata alla costruzione ed all'esercizio della linea elettrica a 380 KV Laino - Feroleto - Rizziconi ed opere accessorie e, in relazione a tale istanza, interveniva il decreto di valutazione di impatto ambientale (VIA) 19.6.1998 n.3062 con cui veniva pronunciato, da parte del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, il giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al menzionato elettrodotto, con indicazione di talune prescrizioni, ai fini di un migliore inserimento ambientale delle relative opere.

    La società TERNA predisponeva quindi un nuovo progetto, nel quale teneva conto di tali prescrizioni, e chiedeva al Ministero dei Lavori Pubblici di essere autorizzata alla costruzione ed all'esercizio della linea elettrica suddetta; al che seguiva l'indizione, da parte del Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche per la Calabria, di una conferenza di servizi, volta ad accertare la conformità urbanistica dell'opera in parola ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 ed ad acquisire gli atti di assenso delle altre amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali. Successivamente, il Provveditorato Regionale delle OO.PP., con decreto 2.5.2002 n.2903 adottava un provvedimento in senso conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio autorizzava, con decreto 7.10.2002 n. ATEN 6102, la società richiedente alla costruzione ed all'esercizio delle opere riferite all'elettrodotto sopra specificato, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera; al che seguiva il decreto in data 27.7.2005 del Prefetto della Provincia di Cosenza, con cui si autorizzava la società TERNA ad occupare, in via temporanea e d'urgenza, gli immobili interessati dall'opera in questione siti nel Comune di Montalto Uffugo.

  2. Con il ricorso di primo grado il sig. Antonio Piluso - proprietario di terreni siti in nel Comune di Montalto Uffugo, distinti nel catasto terreni, al foglio 42, particelle 42, 127 e 280, su cui insistono anche due fabbricati - adiva il T.a.r. della Calabria, Catanzaro, impugnando il decreto 7.10.2002 n.. 6102 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di autorizzazione alla s.p.a. TERNA alla costruzione ed all'esercizio delle opere relative all'elettrodotto a 380 Kv Laino - Feroleto - Rizziconi, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, nonché il decreto in data 26.7.2005 del Prefetto della Provincia di Cosenza, con cui la predetta società veniva autorizzata ad occupare temporaneamente in via d'urgenza gli immobili distinti nel catasto terreni nel Comune di Montalto Uffugo, al foglio 42, particelle 127 e 280.

    A sostegno del gravame il ricorrente deduceva, in sintesi, le seguenti censure:

    1. illegittimità del D.M. impugnato e, in via derivata, del decreto di occupazione di urgenza, per mancanza di VIA ex art.6 L. 8.7.1986 n.49 a base del D.M. medesimo e per falsità e mancanza degli ulteriori presupposti di legge; e ciò in quanto l'iniziale progetto ENEL del 1995 di un elettrodotto Laino_Rizziconi ?a doppia terna? - che nel 1998 aveva ottenuto VIA positiva a condizione dell'osservanza di alcune prescrizioni - era stato decisivamente modificato nella nuova istanza della società TERNA, prodotta nel 2000, in uno ?a doppia e semplice terna? su un percorso parzialmente diverso, interessante anche tre frazioni del Comune di Montalto Uffugo, con variazioni, in particolare, nel tratto entro la frazione Rocchetta; progetto quest'ultimo che non sarebbe stato sottoposto nuovamente a VIA;

    2. illegittimità dell'occupazione di urgenza anche per l'assoluta mancanza di ogni dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza riferita ai luoghi in proprietà e conduzione dei ricorrenti;

    3. illegittimità del D.M. impugnato per violazione degli artt 1 e 2 DPCM 10.8.1988 n.377 e per eccesso di potere sotto vari profili e, in particolare, per difetto di presupposti (mancanza di parere paesaggistico-ambientale della Provincia di Cosenza ex D.Lgs. n.490/1999 e mancanza della VAS (valutazione ambientale strategica));

    4. illegittimità della occupazione d'urgenza attuata in carenza di potere e senza dichiarazione di pubblica utilità, nonché per inosservanza del disposto dell'art.7 L. n.241/1990, giacché i provvedimenti impugnati non erano stati preceduti dalla prescritta comunicazione di avvio del procedimento;

    5. illegittimità dei provvedimenti impugnati per ulteriore vizio di eccesso di potere per irrazionalità della scelta tecnica operata con la progettazione e e per il fatto che il decreto prefettizio risultava viziato da eccesso di potere per travisamento dei fatti e difettosa istruttoria, atteso che il Prefetto non aveva accertato l'esistenza o meno nel caso in esame della dichiarazione di indifferibilità ed urgenza (nella specie in effetti non esistente);

    6. violazione di legge, in particolare dell'art.22 bis del T.U. n.327/2001 per mancanza nel decreto prefettizio sia della motivazione sulla scelta dell'occupazione in luogo dell'esproprio e sulla particolare urgenza, sia della determinazione dell'indennità rinviata a successivo provvedimento.

    Nel giudizio si costituivano le Amministrazioni intimate e la società TERNA, che si opponevano all'accoglimento del ricorso dopo averne rilevato l'inammissibilità e la infondatezza.

  3. Con la sentenza in epigrafe specificata, l'adito T.a.r., confermata la propria giurisdizione prescindendo dall'esame della eccezione di inammissibilità sollevata dalla s.p.a TERNA, respingeva il ricorso, ritenendo in particolare:

    - la sufficienza della VIA favorevole in data 19.6.1998, in quanto il nuovo progetto aveva soltanto la finalità di conformarsi alle condizioni dalla medesima valutazione poste e, pertanto, la non necessità, dopo di ciò, di una nuova VIA, ma solamente la conferma del competente Ministero della conformità delle modifiche a quanto richiesto dalla precedente VIA, conferma fornita dalla conferenza di servizi per l'accertamento della conformità urbanistica in data 2.5.2002;

    - l'assorbimento nella conferenza di servizio del parere paesaggistico-ambientale provinciale, atteso che il conforme provvedimento ex art.14 ter, comma 9, L. n.241/1990 di detta conferenza sostituiva ?ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso? delle Amministrazioni partecipanti o comunque invitate;

    - la non necessità della valutazione regionale, di quella statale, già regolarmente acquisita, né di quella strategica, nella specie inconferente perché non riguardante singole opere (come nel caso degli elettrodotti), bensì piani generali;

    - l'inclusione delle aree dei ricorrenti tra quelle interessate dalla dichiarazione di pubblica utilità di cui al D.M. n. 6102 del 7.10.2002, riferito all'autorizzazione in favore della TERNA s.p.a. e all'esercizio dell'opere in questione; e ciò in quanto dall'esame dei progetti di cui ai provvedimenti impugnati emergeva la sostanziale coincidenza dei tracciati, salve le modifiche richieste dalla VIA, e il fatto che l'autorizzazione ad aggiustamenti del tracciato era già nel suddetto D.M. di pubblica utilità;

    - l? avvenuta effettuazione nel caso di cui trattasi di regolare comunicazione di avvio del procedimento di pubblica utilità tramite pubblicazione su due quotidiani, come consentito dall'art.8 della L. n.241/1990, in presenza di circa tremila interessati agli espropri finalizzati all'opera in questione e comunque la sufficienza delle forme di pubblicità previste dagli artt.111 e 112 T.U. n.1775/1933, norme speciali rispetto alla legge n.241/1990, ed, inoltre, la non necessità di un'ulteriore comunicazione per l'avvio del procedimento di occupazione di urgenza, privo di discrezionalità e meramente attuativo dell'altro;

    - l'inammissibilità delle censure in ordine alla pretesa ?irrazionalità? del nuovo tracciato (a linea spezzata) rispetto a quello precedente (rettilineo) dell'elettrodotto in...

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