Ordinanza nº 59 da Constitutional Court (Italy), 24 Febbraio 2010

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione24 Febbraio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 59

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1917, secondo comma, del codice civile e dell’art. 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso dal Tribunale di La Spezia, sul reclamo proposto da P. N., con ordinanza del 5 novembre 2008, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 5 novembre 2008, il Tribunale di La Spezia - Sezione fallimentare, ha sollevato, con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1917, secondo comma, del codice civile, e, come da ordinanza di correzione dello stesso Tribunale, dell’art. 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui, nel loro congiunto operare, imporrebbero ai titolari di crediti di risarcimento del danno connessi a lesioni del diritto alla salute o di diritti strettamente personali la partecipazione al concorso fallimentare, non consentendo loro il realizzo diretto sull’indennità dovuta dall’assicuratore, in relazione al contratto di assicurazione per i danni a terzi stipulato dal fallito quando era in bonis;

che, riferisce il rimettente, P.N., avventrice del ristorante gestito da una società fallita, aveva subito un danno per la caduta ad essa occorsa a causa della presenza di acqua sul pavimento in prossimità dei servizi igienici e, in forza di una sentenza di condanna pronunciata a suo favore, era risultata creditrice di una somma a titolo di indennizzo per il ristoro dei danni subiti;

che, in seguito al fallimento della società, ella aveva chiesto che il curatore del fallimento, sentito il giudice delegato o, direttamente, lo stesso giudice delegato, autorizzasse la Compagnia Milano Assicurazioni a corrisponderle le somme portate dalla citata sentenza;

che, tuttavia, il giudice delegato aveva dichiarato non luogo a provvedere su detta istanza, sia perché la P. non era creditore insinuato al passivo fallimentare, sia perché l’indennità assicurativa costituiva cespite di spettanza della massa, sicché la ricorrente avrebbe potuto soltanto insinuarsi al passivo e richiedere la soddisfazione nei limiti entro cui l’attivo fosse risultato capiente per il grado di prelazione spettante al credito in questione;

che, provvedendo sul reclamo proposto avverso il provvedimento del giudice delegato, ai sensi dell’art. 26 legge fall. (r.d. n. 267 del 1942), il rimettente, in punto di rilevanza, afferma che la richiesta formulata andrebbe correttamente qualificata come...

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