Ordinanza nº 56 da Constitutional Court (Italy), 18 Febbraio 2010

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione18 Febbraio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 56

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di B. C. con ordinanza del 25 febbraio 2009, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

[ELG:FATTO]

[ELG:DIRITTO]

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 25 febbraio 2009, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui, limitando la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice – e la conseguente deroga alla competenza per materia che ne deriva – alla sola ipotesi del concorso formale di reati, esclude che l’istituto operi nel caso di reato continuato;

che, ad avviso del giudice a quo, la questione è rilevante nel giudizio principale: nella specie, sono stati infatti contestati all’imputato i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 582, secondo comma, 594, 610 e 612 del codice penale; con la conseguenza che il Tribunale rimettente, competente in rapporto al solo delitto di cui all’art. 610 cod. pen., dovrebbe dichiarare la propria incompetenza per materia rispetto agli altri reati, in quanto devoluti al giudice di pace;

che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo assume che la norma censurata violi l’art. 3 Cost., determinando una irragionevole disparità di trattamento fra l’imputato di più reati uniti dal vincolo della continuazione, di competenza in parte della corte d’assise e in parte del tribunale, e l’imputato di più reati parimenti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, ma di competenza in parte del tribunale e in parte del giudice di pace;

che nel primo caso, infatti, ai sensi dell’art. 15 cod. proc. pen., l’imputato sarebbe sottoposto ad un unico giudizio davanti al giudice...

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