Sentenza nº 52 da Constitutional Court (Italy), 18 Febbraio 2010
Relatore | Alfonso Quaranta |
Data di Resoluzione | 18 Febbraio 2010 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 50
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
[ELG:PREMESSA]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 62, commi 01, 1, 2 e 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dellart. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2009), promossi, nel complesso, con ricorsi della Regione Veneto e della Regione Calabria, rispettivamente notificati il 20 ottobre 2008 ed il 27 febbraio 2009, depositati in cancelleria il 22 e il 29 ottobre 2008 ed il 6 marzo 2009, iscritti ai numeri 70 e 86 del registro ricorsi 2008 ed al n. 19 del registro ricorsi 2009.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 26 gennaio 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi gli avvocati Salvatore Di Mattia per la Regione Veneto, Massimo Luciani per la Regione Calabria e lavvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.
[ELG:FATTO]
Ritenuto in fatto
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La Regione Veneto, con un ricorso (n. 70 del 2008), e la Regione Calabria, con due ricorsi (n. 86 del 2008 e n. 19 del 2009), hanno impugnato, tra laltro, lart. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Tale norma disciplina luso degli strumenti finanziari derivati da parte delle Regioni e degli enti locali.
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In particolare, la Regione Veneto (ric. n. 70 del 2008) censura i commi 01, 1, 2 e 3 del predetto articolo per violazione degli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, mentre la Regione Calabria (ric. n. 86 del 2008) censura i commi 01, 1 e 2, per violazione degli artt. 70, 77, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché per violazione del principio di leale collaborazione.
Successivamente è intervenuta la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2009) la quale, con lart. 3 ha sostituito il testo dellart. 62 del d.l. n. 112 del 2008 apportandovi alcune modifiche.
Avverso il suddetto art. 3 e, dunque, avverso il nuovo testo del citato art. 62, la Regione Calabria (ric. n. 19 del 2009) ha proposto una seconda impugnazione, deducendo la violazione degli artt. 23, 97, 117, 118 e 119, Cost., nonché la violazione del principio di leale collaborazione.
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Il testo vigente del nuovo art. 62 prevede al comma 3 che «il Ministro delleconomia e delle finanze, sentite la Banca dItalia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dintesa, per i profili dinteresse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati» previsti allart. 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali «possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento». Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che «al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere».
Il comma 6 dello stesso art. 62 dispone che ai predetti enti territoriali «è fatto divieto di stipulare», fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno, «contratti relativi agli strumenti finanziari derivati». Il secondo inciso del medesimo comma 6 puntualizza che «resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura».
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La Regione Calabria con il primo ricorso, proposto nei confronti del testo originario dellart. 62, ha dedotto la violazione dellart. 77 Cost., per palese mancanza dei requisiti di straordinarietà e di urgenza; e, conseguentemente, dellart. 70 Cost., che riserva la funzione legislativa alle Camere, «espropriate delle loro prerogative, in forza dellillegittimo esercizio della decretazione durgenza» (si cita la sentenza n. 128 del 2008).
Né, si aggiunge, la conversione in legge del decreto può sanare il vizio, trattandosi di un «vizio in procedendo» che non viene meno allesito della conversione.
Per quanto attiene alle altre censure, le stesse sono state poi riproposte nei confronti dellart. 62, come modificato dalla legge n. 203 del 2008.
4.1. In particolare, con riferimento al divieto temporaneo di stipulazione dei contratti in esame, posto dal nuovo comma 3 dellart. 62, si assume che tale norma violerebbe gli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.
Sul punto, viene richiamata la sentenza n. 376 del 2003 di questa Corte, la quale ha affermato che «la disciplina delle condizioni e dei limiti di accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali rientra principalmente nellambito di quel coordinamento della finanza pubblica, che lart. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle Regioni». Viene riportato, inoltre, il passo della motivazione in cui si afferma che i poteri di coordinamento «devono essere configurati in modo consono allesistenza di sfere di autonomia, costituzionalmente garantite, rispetto a cui lazione di coordinamento non può mai eccedere i limiti, al di là dei quali si trasformerebbe in attività di direzione o in indebito condizionamento dellattività degli enti autonomi».
Inoltre, si rileva come il divieto di stipulazione contrasterebbe con lultimo comma dellart. 119 Cost., che consente «il ricorso allindebitamento (senza limitazione alcuna, quanto agli strumenti utilizzabili) per spese di investimento», mentre la norma in esame preclude in radice laccesso al credito anche per tale finalità.
Sarebbero, poi, violati gli artt. 97 e 118 della Costituzione. Infatti, lastratta e generale previsione legislativa statale di divieto di determinate tipologie contrattuali impedirebbe la valutazione «delle peculiarità delle singole Regioni», in contrasto con il «puntuale apprezzamento delle esigenze dellamministrazione regionale, sottesa al principio del buon andamento della pubblica amministrazione». Inoltre, la norma in questione determinerebbe «una diretta invasione nel dominio dellamministrazione regionale, che lart. 118 Cost. riserva alle Regioni stesse».
4.2. Con riferimento a quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 62, si ritiene che contrasti, in particolare, con il sesto comma dellart. 117 Cost., lavere demandato ad un atto regolamentare la dettagliata determinazione delle tipologie di contratti che la Regione potrà stipulare.
In particolare, nel secondo ricorso si adduce anche la violazione dellart. 23 Cost., in quanto si attribuirebbe al regolamento ministeriale il potere di definire nel dettaglio i limiti di un vero e proprio tributo, in assenza di qualunque criterio o principio che possa delimitare la discrezionalità del Ministro. Non sarebbe, pertanto, stata osservata la riserva di legge stabilita nella citata disposizione costituzionale. Si rileva, inoltre, che tale regolamento ministeriale sarebbe ammesso soltanto nelle materie di competenza del Ministro ai sensi dellart. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dellattività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Sarebbe violato, altresì, sempre nella prospettiva regionale, lart. 117 Cost. perché si stabiliscono principi fondamentali, vincolanti per le Regioni, «con una fonte diversa dalla legge». Infatti, il decreto-legge «non indica al regolamento ministeriale alcun criterio o limite, con la conseguenza che lautonomia regionale finisce per essere condizionata da una fonte di rango terziario».
Infine, sarebbe violato anche lart. 119 Cost., in quanto si consentirebbe al regolamento ministeriale di «dilazionare nel tempo, senza limite alcuno ( ), la possibilità per le Regioni di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati».
Anche in questo caso, si afferma testualmente, «lautonomia regionale finisce per essere affidata alle mani del Ministro delleconomia».
La ricorrente puntualizza che le violazioni prospettate in ordine alluso e alla tipologia dello strumento regolamentare «ledono direttamente le competenze della Regione, quale titolare di autonomia finanziaria e di competenza legislativa concorrente in materia».
Quale ultima censura si deduce la violazione del principio di leale collaborazione, non essendo intervenuta alcuna consultazione...
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