Sentenza nº 88 da Abruzzo, L'Aquila, 11 Febbraio 2010

Data di Resoluzione11 Febbraio 2010
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

degli atti relativi all'aggiudicazione alla ditta Coselp della gara di appalto per la refezione scolastica indetta dal Comune di Sulmona per il triennio 2006-2008.

Sul ricorso numero di registro generale 138 del 2006, proposto da:

Vivenda S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Dante Grossi, Stefano Recchioni, con domicilio eletto presso avv. Stefano Recchioni in L'Aquila, via Arco dei Veneziani N. 27;

Comune di Sulmona, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Blandini, con domicilio eletto presso avv. Vincenzo Salvi in L'Aquila, via Fontesecco 16;

Co.Se.L.P. S.C.A.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rita Di Loreto, con domicilio eletto presso avv. Aurelia Carosi in L'Aquila, via Sassa n.40;

Essebi S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Retico, con domicilio eletto presso avv. Andrea Filippi De Santis in L'Aquila, via G. D'Annunzio n.1;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sulmona, di Co.Se.L.P. S.C.A.R.L. e di Essebi S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto da Co.Se.L.P. S.C.A.R.L.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso rispettivamente notificato e depositato in date 21 febbraio e 7 marzo 2006, la società Vivenda s.p.a. ha impugnato gli atti meglio in epigrafe individuati con i quali è stata aggiudicata alla società controinteressata la gara d'appalto per la refezione scolastica, preparazione, confezionamento, trasporto, distribuzione dei pasti nelle scuole materne, elementari e medie inferiori del comune di Sulmona per il periodo 1.1.2006-30.6.2008.

Espone la ricorrente di aver partecipato alla gara predetta, aggiudicata secondo procedura aperta; ai fini dell'ammissione alla gara le imprese avrebbero dovuto dichiarare di impegnarsi ?ad istituire e rendere operativo ? a seguito di aggiudicazione e con effetto dal termine iniziale di efficacia del relativo contratto di somministrazione (1.1.2006) - il centro di produzione pasti, conforme alla prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia e ubicato ad una distanza massima di 15 Km. dal palazzo municipale? (punto III. 2.1.3. del bando di gara e punto 5 del Capitolato speciale); la gara sarebbe stata aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei parametri del prezzo e della qualità, distinti in sei diversi elementi di valutazione, tra cui quello dell'ubicazione del centro di produzione pasti e quello dell'utilizzo di prodotti tipici locali ai sensi dell'art. 59 della L. 488 del 23.12.1999; in particolare, se il centro di produzione pasti fosse stato ubicato entro 7 Km dal Palazzo municipale, sarebbero stati assegnati 10 punti, tra 8 e 12 Km. 5 punti, tra i 12 e i 15 Km. 2 punti; in ogni caso il centro di produzione pasti avrebbe dovuto essere ubicato, a pena di esclusione dalla gara, ad una distanza massima di 15 Km. dal palazzo municipale; l'art. 4, lettera f) prevedeva inoltre l'attribuzione di 17 punti se l'offerta contemplava l'utilizzo di prodotti tipici locali della Valle Peligna ed Alto Sangro e di 5 punti ove fossero stati previsti prodotti tipici locali del resto del territorio regionale; all'esito della gara, la commissione assegnava alla società Vivenda complessivamente 77,47 punti, alla Essebi 89 punti ed alla Coselp 95,12 punti; per l'esito della gara risultava rilevante il punteggio assegnato per i parametri qualitativi; in particolare all'offerta di Vivenda risultavano assegnati 41 punti, punteggio inferiore a quello attribuito alle altre società sul presupposto che i prodotti offerti non fossero di particolare pregio sotto il profilo della produzione biologica mentre, per i prodotti tipici e tradizionali, locali e regionali, sarebbe mancata l'individuazione dei centri di produzione; quanto all'ubicazione del centro di cottura dei pasti, la commissione attribuiva alla Vivenda 10 punti, posto che il centro di cottura risultava ubicato entro 7 Km. dal palazzo municipale, così come per le altre due imprese che, tuttavia, avevano solo dichiarato di voler ubicare a tale distanza il centro richiesto.

Da qui il ricorso che deduce:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del d.lgs. n.157 del 1995 e delle norme in tema di valutazione ed aggiudicazione di appalti di fornitura e servizi di rilevanza comunitaria: eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento...

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