Sentenza nº 46 da Constitutional Court (Italy), 12 Febbraio 2010
Relatore | Luigi Mazzella |
Data di Resoluzione | 12 Febbraio 2010 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 46
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, 131, 132 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso dal Tribunale di Brescia nel procedimento vertente tra L. B. e l’INAIL con ordinanza del 30 dicembre 2008, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visti gli atti di costituzione di L. B. e dell’INAIL nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi l’avvocato Luigi La Peccerella per l’INAIL e l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- L.B., dipendente addetto ad una cava di marmo, già titolare di rendita per ipoacusia professionale decorrente dal 28 novembre 1978, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia, l’INAIL per ottenere il riconoscimento di un maggiore grado di inabilità (rispetto al 37% già riconosciutogli dall’Istituto).
Il predetto ricorrente aveva continuato l’attività lavorativa “…. senza che fossero mutate le condizioni ambientali, tempi e modalità di svolgimento della prestazione”.
Acquisita nuova consulenza tecnica, il Tribunale adìto accertava un peggioramento delle condizioni fisiche del ricorrente nella misura del 41% nel 2003 e del 44% nel 2008.
L’Istituto convenuto eccepiva l’inammissibilità della domanda per decorso (dal 28 novembre 1978 alla domanda amministrativa di nuova revisione) del quindicennio previsto dall’art. 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Considerato che tale aggravamento, in forza della presunzione iuris et de iure di stabilizzazione dei postumi, di cui all’art. 137, non può essere sempre e tutto imputato alla patologia già indennizzata e che il ricorrente aveva cessato l’attività lavorativa nel 2002, il rimettente dubita della legittimità...
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