Sentenza nº 27 da Constitutional Court (Italy), 28 Gennaio 2010

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione28 Gennaio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 27

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, promosso dalla Regione Liguria con ricorso notificato il 20 ottobre 2008, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Liguria e l’avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre, la Regione Liguria ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, e, tra queste, in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dell’art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 nella parte in cui prevede che: «Sono ridotti dell’importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All’attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».

  2. – La ricorrente formula tre distinte censure tutte aventi ad oggetto il comma 6-bis dell’art. 76 del decreto-legge citato.

    2.1.– La prima censura riguarda la riduzione dell’importo di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane, la quale, secondo la Regione Liguria, si pone in contrasto, sia pure indirettamente, con l’autonomia finanziaria delle Regioni. Le comunità montane, infatti, rientrano nella sfera di competenza legislativa regionale (va citata la sentenza della Corte costituzionale n. 465 del 2005) e costituiscono strumenti a disposizione della Regione e degli enti locali per la riorganizzazione delle proprie funzioni. Pertanto, il loro finanziamento, nonostante allo stato attuale della legislazione sia costituito da trasferimenti diretti alle singole comunità montane, deve essere considerato parte della complessiva finanza regionale, come del resto dimostrerebbe «il fatto che il “Fondo Montagna”, destinato ai finanziamenti in conto capitale, è regionalizzato da moltissimi anni».

    Una riduzione dei trasferimenti settoriali in termini significativi come quella in esame – con il possibile azzeramento del contributo ordinario, e la riduzione anche di quello detto “consolidato” – sarebbe suscettibile di produrre il tracollo economico e la scomparsa di numerose comunità montane, le quali, oltretutto, sono state appena riorganizzate dalle leggi regionali in attuazione dell’art. 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008).

    La Regione evidenzia che la riduzione di 30 milioni di euro per l’anno in corso va a sommarsi alle riduzioni anche maggiori previste dalla finanziaria 2008, pari a 66,4 milioni di euro, tanto che il taglio complessivo è di quasi 97 milioni di euro pari ad un decimo del contributo ordinario.

    Secondo la ricorrente, l’art. 119 della Costituzione presuppone un equilibrio tra funzioni ed entrate, ed obbliga lo Stato a dotare le Regioni dei mezzi per fare fronte ai propri compiti, sia mediante trasferimenti di tributi erariali, sia mediante entrate proprie. Pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittima una riduzione dei trasferimenti statali al sistema regionale in termini tali da compromettere l’esercizio delle funzioni e senza prevedere strumenti con i quali le Regioni possano rimediare alle riduzioni stesse.

    La seconda censura formulata dalla Regione Liguria ha ad oggetto il comma 6-bis dell’art. 76 del d.l. n. 112 del 2008, nella parte in cui prevede che le comunità destinatarie della riduzione devono essere individuate, prioritariamente, tra quelle che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. La disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima, perché invasiva della sfera di competenza legislativa regionale relativa alla politica della montagna (art. 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

    L’adozione di un criterio altimetrico sarebbe del tutto irragionevole, in quanto non dipendono dalla mera altimetria le condizioni di maggiore o minore isolamento, di maggiore o minore difficoltà di comunicazione ed ogni altra condizione che possa suggerire di sostenere determinate comunità invece di altre. L’irragionevolezza del criterio si riverberebbe sull’esercizio dei poteri spettanti alla Regione in materia di comunità montane ex artt. 117, quarto comma, Cost. e 27 del d.lgs. n. 267 del 2000, quali: 1) la disciplina dei piani zonali e...

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