Ordinanza nº 25 da Constitutional Court (Italy), 28 Gennaio 2010

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione28 Gennaio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 25

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del primo periodo del comma 2 dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) – quale sostituito dal comma 1 dell’art. 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 (Norme in materia di imposta sul valore aggiunto) – nella parte in cui si riferisce alle attività sanitarie esenti dall’IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, numero 19), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, promosso con ordinanza depositata il 12 gennaio 2009 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto nel giudizio vertente tra l’Unità Locale Socio Sanitaria (ULSS) 18 di Rovigo e l’Agenzia delle entrate, ufficio di Rovigo, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2010 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello, con ordinanza depositata il 12 gennaio 2009, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 53, 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione – questioni di legittimità del primo periodo del comma 2 dell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), quale sostituito dal comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313 (Norme in materia di imposta sul valore aggiunto), decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 3, comma 66, lettera b), della legge di delegazione 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in relazione alle attività sanitarie esenti dall’IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, numero 19), dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972;

che, secondo quanto premesso in punto di fatto dalla Commissione tributaria rimettente: a) l’Unità Locale Socio Sanitaria (ULSS) 18 di Rovigo aveva chiesto alla competente Agenzia delle entrate il rimborso dell’IVA corrisposta per l’acquisto di beni e servizi utilizzati nella propria attività negli anni dal 1996 al 2002; b) la stessa ULSS aveva poi impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Rovigo il silenzio-rifiuto formatosi su detta richiesta di rimborso; c) il giudice adíto aveva rigettato il ricorso con sentenza successivamente appellata dalla medesima ULSS; d) l’appellante aveva dedotto, quali motivi del gravame, sia l’applicabilità, nella specie, dell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B), lettera c), della VI Direttiva 388/77/CEE, sia l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972; e) l’appellata Agenzia delle entrate aveva eccepito, da un lato, il difetto di legittimazione della ULSS a chiedere il rimborso dell’IVA, trattandosi di soggetto cessionario dei beni e servizi equiparabile al consumatore finale, nonché, dall’altro, l’inapplicabilità al caso di specie della invocata disposizione della direttiva comunitaria (recepita dall’art. 10, primo comma, numero 27-quinquies, del d.P.R. n. 633 del 1972), concernente la diversa ipotesi di successiva rivendita a terzi di un bene per il quale l’IVA corrisposta al momento dell’acquisto non era stata detratta in ragione del regime di esenzione dall’imposta previsto per l’attività dell’acquirente;

che, secondo quanto premesso in punto di diritto dalla stessa Commissione tributaria regionale: a) l’ULSS non è qualificabile come consumatore finale, ma conduce una azienda sanitaria e pertanto, «come soggetto passivo d’imposta, è legittimata a chiedere il rimborso»; b) gli acquisti di beni e di servizi effettuati «nella situazione in esame» dalla medesima ULSS debbono considerarsi destinati ad operazioni «attinenti all’esercizio dell’impresa»; c) tuttavia, in ragione della peculiare attività sanitaria svolta, la citata Unità locale è esente dall’IVA e non è ammessa «alla detrazione pro rata»; d) la suddetta disposizione della direttiva comunitaria (art. 13, parte B, lettera c, della VI Direttiva 388/77/CEE) è erroneamente invocata dall’appellante, perché va interpretata nel senso che l’esenzione da essa prevista non si riferisce all’IVA relativa all’acquisto a monte dei beni, cioè all’ipotesi oggetto del giudizio principale, ma alla diversa ipotesi della rivendita degli stessi beni (come precisato dall’ordinanza della Corte di giustizia CE 6 luglio 2006 in causa C-18/05 [rectius: nelle cause riunite C-18/05 e C-155/05]);

che, su tali premesse, il giudice a quo afferma che la disposizione censurata, nello stabilire che «Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta […]», víola gli evocati parametri, nella parte in cui si riferisce a quelle...

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