Sentenza nº 21 da Constitutional Court (Italy), 28 Gennaio 2010

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione28 Gennaio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 21

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 1, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), nel testo modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 20 ottobre 2008, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 novembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi l’avvocato Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e gli avvocati dello Stato Maria Letizia Guida e Guido Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ( Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 22 ottobre, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato, tra l’altro, l’art. 35, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), nel testo modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

    Sotto la rubrica «Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici», la disposizione denunciata stabilisce che «entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese; b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b)».

    La ricorrente osserva che tale disposizione si applica a tutti gli impianti posti all’interno degli edifici (impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento, ecc.) e prevede una normativa generale che si estende a tutti gli aspetti di progettazione, realizzazione, installazione, certificazione di conformità e manutenzione degli impianti stessi.

    Secondo la Regione Emilia-Romagna, l’art. 35, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 sarebbe lesivo delle competenze regionali.

    In particolare, la lettera a) sarebbe riconducibile all’edilizia (“governo del territorio”) e la lettera b) alla “tutela della salute”. A sostegno di una competenza statale esclusiva non potrebbe essere invocato l’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, perché l’art. 35, comma 1, si limita a prevedere, alle lettere a) e b), la disciplina delle attività di installazione e dei sistemi di verifica, ma non si occupa affatto dei...

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