Sentenza nº 26 da Constitutional Court (Italy), 28 Gennaio 2010

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione28 Gennaio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 26

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile promosso dal Tribunale di La Spezia, nel procedimento vertente tra T.M.E. s.p.a. – Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica s.p.a., Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l., e Veolia Servizi Ambientali s.p.a. ed altri, con ordinanza del 31 ottobre 2008, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di costituzione della T.M.E. s.p.a., – Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica s.p.a. e Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l.;

udito nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

udito l’avvocato Mario Bussoletti per la T.M.E. s.p.a., – Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica s.p.a. e Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Tribunale di La Spezia, con ordinanza depositata il 31 ottobre 2008, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui, escludendo l’applicazione delle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, Libro IV, cod. proc. civ., e segnatamente dell’art. 669-quinquies di detto codice, ai provvedimenti di cui alla Sezione IV, impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.

  2. — Il rimettente premette che la vicenda all’esame del Collegio trae origine da un contratto, stipulato il 29 maggio 2007, tra T.M.E. s.p.a. – Termomeccanica Ecologica e Termomeccanica s.p.a., da una parte, Veolia Servizi Ambientali s.p.a. e Veolia Propreté s.a. dall’altra. In forza di tale contratto T.M.E. s.p.a. – Termomeccanica Ecologica ha alienato a Veolia Servizi Ambientali s.p.a. azioni pari al 75% del capitale sociale di una terza società, denominata T.M.T. Tecnitalia s.p.a. (poi denominata Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia s.p.a.), così acquisendo anche il controllo di T.E.V. s.p.a. Termoenergia Versilia e di Vercelli Energia s.r.l., con perfezionamento al momento del cosiddetto “closing”.

    Successivamente, la società alienante ha trasferito la sua residua partecipazione in Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia s.p.a. a Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l.

    Con lettera del 30 giugno 2008, la società acquirente ha lamentato – con riferimento agli impianti inceneritori di Termo Energia Versilia s.p.a., di Tecnitalia s.p.a. e di Vercelli Energia s.r.l. – che prima del “closing” essi erano stati gestiti in violazione della normativa dettata a tutela dell’ambiente, mediante alterazione del cosiddetto «software di monitoraggio delle emissioni», in modo da far risultare un minor livello delle emissioni di ossido di carbonio nell’atmosfera. Deducendo la violazione del contratto e l’insorgere di notevoli danni, la detta società ha chiesto di essere indennizzata.

    A fronte di simile prospettiva, le società T.M.E. – Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica e Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia hanno chiesto che fosse espletato un accertamento tecnico preventivo, diretto alla verifica, al momento del “closing” ed in epoca successiva, della qualità e dello stato degli impianti, delle loro funzionalità e modalità di esercizio pregresso ed attuale, con particolare riferimento al livello di emissioni di monossido di carbonio, al «software di monitoraggio delle emissioni» ed alle relative registrazioni. Ma il Presidente del Tribunale ha rigettato l’istanza, a seguito dell’eccezione di arbitrato formulata dalle società resistenti, sulla base della clausola compromissoria contenuta nell’art. 16 del contratto, ritenendo che l’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. escluda la possibilità d’instaurare un procedimento d’istruzione preventiva in ipotesi di controversia compromessa in arbitri.

  3. — Tanto esposto, il Tribunale di La Spezia, adito in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale formulato dalle società che avevano richiesto l’accertamento tecnico preventivo, dopo aver dichiarato ammissibile il reclamo stesso (in base alla sentenza di questa Corte n. 144 del 2008), ed inammissibile l’eccezione d’incompetenza per territorio sollevata dalle resistenti, ha affermato che la possibilità di esperire il detto accertamento va verificata ed induce il collegio a dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ.

    Richiamato il contenuto di detta norma, il rimettente rileva che il tenore letterale di essa impone di escludere che, al di là dell’eccezione costituita dall’art. 669-septies cod. proc. civ...

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