Sentenza nº 15 da Constitutional Court (Italy), 21 Gennaio 2010

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione21 Gennaio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 15

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 38, comma 3, e 43, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto con due ricorsi entrambi notificati il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22 ottobre 2008 e rispettivamente iscritti ai nn. 69 e 70 del registro ricorsi 2008.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 novembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Luigi Manzi per le Regioni Emilia-Romagna e Veneto, Mario Bertolissi per la sola Regione Veneto e gli avvocati dello Stato Maria Letizia Guida e Guido Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 20 ottobre 2008, la Regione Emilia-Romagna ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni contenute nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

    Fra le disposizioni oggetto di censura si trovano gli artt. 38, comma 3, e 43, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come modificati dalla legge di conversione n. 133 del 2008, della cui legittimità la Regione ricorrente dubita in riferimento al principio di leale collaborazione.

    1.1.– Con riguardo alla prima delle due disposizioni censurate la ricorrente Regione, dopo aver sinteticamente esposto il contenuto dei primi due commi, osserva che il comma 3 prevede che con regolamento di delegificazione, adottato su proposta del Ministro per lo sviluppo economico e di quello per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città, «si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica» 20 ottobre 1998, n. 447.

    Siffatta previsione, secondo la ricorrente Regione – nonostante la indicazione contenuta nel comma 2 dell’art. 38, in base alla quale essa sarebbe volta ad assicurare l’efficienza del mercato, la libera concorrenza ed i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – inciderebbe, invece, sulle materie, di competenza regionale, attinenti alla disciplina delle attività produttive, risultando in tal modo illegittima in quanto violativa, atteso il coinvolgimento della Conferenza unificata solo ai fini della acquisizione del parere e non della previa intesa, del principio della leale collaborazione.

    La illegittimità costituzionale sarebbe riscontrabile, d’altra parte, aggiunge la ricorrente, anche se si intendesse ricondurre la disposizione censurata a materie di competenza esclusiva statale; infatti, essendo innegabile la interferenza della medesima con le richiamate competenze regionali, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 31 del 2005, sarebbe in ogni caso, necessaria la acquisizione dell’intesa con la Conferenza unificata e non l’acquisizione del solo parere.

    1.2.– Riguardo all’art. 43, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 133 del 2008, la Regione ricorrente osserva che esso, nel prevedere la adozione di un decreto ministeriale a contenuto non regolamentare volto a stabilire criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi funzionali, riguarda le imprese in generale, venendo in tal modo ad incidere su materie, attinenti alle attività produttive, di competenza regionale “piena”. Pertanto, sarebbe illegittimo prevedere che, in contrasto con la nota giurisprudenza costituzionale sulla “chiamata in sussidiarietà”, il ricordato decreto ministeriale sia adottato «sentita la Conferenza Stato-Regioni» e non d’intesa con questa.

  2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo, per ciò che concerne le doglianze ora in esame, per la infondatezza del ricorso.

    2.1.– In particolare, con riferimento alla impugnazione dell’art. 38, comma 3, la difesa erariale rileva che l’obiettivo della disposizione è l’elaborazione di un procedimento trasparente, unitario ed efficace volto a rimuovere gli ostacoli regolamentari ed amministrativi posti dai singoli enti territoriali e finalizzato ad assicurare regole paritarie di accesso al mercato.

    Si tratta, pertanto, di norma a garanzia della trasparenza, concorrenzialità e libertà del mercato rientrante, quindi, nella materia tutela della concorrenza, attribuita alla legislazione statale esclusiva dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    Aggiunge la parte resistente che il riordino della disciplina dello sportello unico costituisce adempimento di un obbligo comunitario; infatti la direttiva n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno), all’art. 6, paragrafo 1, impone agli Stati dell’Unione la predisposizione delle misure necessarie per consentire ai prestatori di servizi di avvalersi, per l’espletamento di procedure e formalità, di “sportelli unici”.

    2.2.– Riguardo alle doglianze relative all’art. 43, comma 1, la resistente contesta la pertinenza al caso del precedente – richiamato, invece, dalla ricorrente – costituito dalla sentenza n. 63 del 2008 di questa Corte. Infatti in quella occasione la Corte dichiarò la illegittimità costituzionale di diversa disposizione la quale non prevedeva alcuna forma di raccordo fra l’organismo statale e la realtà regionale; ma con la sentenza in questione, afferma la Avvocatura, non si affermò che l’unico livello di coinvolgimento rispettoso del principio di leale collaborazione fosse l’intesa.

    La disposizione censurata, la quale, in quanto finalizzata al sostegno di imprese in difficoltà ubicate nelle zone svantaggiate, giustifica la “attrazione in sussidiarietà” in deroga al normale riparto delle competenze, appare rispettare, data la previsione della acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, il dettato della citata decisione della Corte.

  3. – Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 20 ottobre 2008, anche la Regione Veneto ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni contenute nel decreto legge n. 112 del 2008.

    3.1.– Fra le disposizioni oggetto di censura si trova l’art. 43, comma 1, del citato d.l. n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008, della cui legittimità la Regione ricorrente dubita in relazione all’art. 117, terzo e...

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