Sentenza nº 339 da Constitutional Court (Italy), 30 Dicembre 2009

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione30 Dicembre 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 339

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 7, 8, comma 3, e 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna notificati il 16-20 ed il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritti ai nn. 66 e 69 del registro ricorsi 2008.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 novembre 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l’avvocato Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e gli avvocati dello Stato Maria Letizia Guida e Guido Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 16 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 66 del 2008) la Regione Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

    La disposizione impugnata, al comma 1, prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità nel settore per il breve ed il lungo periodo ed indica le misure necessarie per conseguire una serie di obiettivi, che vengono appositamente indicati.

    Il comma 2 prevede che «ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente».

    La ricorrente non contesta tale competenza statale, ma denuncia la norma nella parte in cui essa non prevede che essa sia esercitata previa intesa con «la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza Unificata, nonché con le singole Regioni interessate là dove vi siano aspetti che coinvolgono le specificità territoriali».

    Infatti, la disposizione impugnata sarebbe da ascriversi alla competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, con la conseguenza che «le esigenze unitarie che possono giustificare una strategia energetica nazionale non possono comunque prescindere dalla previsione di un adeguato coinvolgimento regionale», giacché esse «hanno forti ricadute sulle scelte strategiche regionali».

  2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o comunque infondato.

    A parere dell’Avvocatura, non sarebbe invocabile nel caso di specie la competenza concernente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia, posto che la strategia energetica consisterebbe in una «pianificazione anteriore alla produzione», da intestarsi necessariamente allo Stato in ragione del suo carattere unitario; sarebbero invece rilevanti le competenze legislative statali in tema di «politica estera», «rapporti internazionali dello Stato», «impiego delle risorse finanziarie dello Stato», «tutela dell’ambiente», «determinazione dei livelli essenziali di tutela sanitaria», «tutela dell’unità economica dello Stato».

    Entro siffatti ambiti, dovrebbe ritenersi preclusa alle Regioni una «potestà interdittiva» che consentirebbe loro, negando il proprio consenso all’intesa auspicata dalla ricorrente, di paralizzare la politica nazionale dell’energia, frustrando nel contempo la funzione di direzione della politica generale del Governo che spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.

    L’Avvocatura aggiunge che la ricorrente avrebbe omesso di indicare «quale sua competenza sarebbe lesa dalla norma impugnata», e che tale omissione sarebbe il necessario effetto della natura unitaria delle funzioni ivi previste: né sarebbe consentito ad una sola Regione «rivendicare competenze che, anche se sussistenti, (…) potrebbero essere esercitate solo collegialmente da tutte le Regioni».

  3. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 69 del 2008) la Regione Emilia-Romagna ha a propria volta impugnato numerose disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, tra cui gli artt. 7, comma 2, 8, comma 3, e 10, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

    Quanto all’art. 7, comma 2, la ricorrente propone la medesima censura svolta dalla Regione Piemonte, sottolineando la necessità dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre non sarebbe sufficiente l’intervento della Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente, di cui non è indicata la composizione.

    L’art. 8, comma 2, stabilisce che «i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell’art. 5, primo comma, del d.lgs. 23 maggio 2000, n.164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata...

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