Sentenza nº 328 da Constitutional Court (Italy), 11 Dicembre 2009

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione11 Dicembre 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.328

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19 settembre 2008, depositato in cancelleria il 26 settembre 2008 ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

udito nell’udienza pubblica del 3 novembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in via principale, a seguito di deliberazione governativa in data 11 settembre 2008, con ricorso notificato in data 19 settembre 2008, questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), affermandone il contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui esso attribuisce allo Stato la competenza legislativa riguardo ai principi fondamentali in materia di professioni.

    1.1. – Riferisce il ricorrente che la citata legge regionale si propone di disciplinare, in attuazione del primo comma dell’art. 45 della Costituzione e dell’art. 4, primo comma, numero 9, dello statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la vigilanza sulle società cooperative, sui consorzi di società cooperative, sui gruppi cooperativi di cui all’art. 2545-septies del codice civile, sulle società di mutuo soccorso e sulle società cooperative europee aventi sede nel territorio regionale.

    Dopo aver brevemente illustrato il contenuto degli articoli da 2 a 9, nonché dell’art. 21 della legge regionale n. 5 del 2008, il ricorrente precisa che gli artt. da 22 a 26 della medesima legge regionale disciplinano la nomina, la professionalità, l’indipendenza, i doveri e i poteri dei revisori cooperativi, oltre a dettare le regole per il riparto delle spese relative alle operazioni di revisione ordinaria e straordinaria.

    In particolare, l’art. 22 dispone che la “associazione di rappresentanza” – cioè l’organismo, riconosciuto ai sensi dell’art. 7 della legge stessa, abilitato allo svolgimento della revisione cooperativa riguardo ai propri aderenti – esegue la revisione incaricando propri revisori «il cui elenco, con l’indicazione della loro eventuale iscrizione nel registro dei revisori contabili, deve essere comunicato alla struttura amministrativa ad ogni variazione». Se la revisione è eseguita dalla struttura amministrativa, prosegue l’art. 22, essa si avvale di propri dipendenti, ovvero di revisori, o di una società di revisione, iscritti nel registro dei revisori contabili, potendo, tuttavia, stipulare apposite convenzioni con le «associazioni di rappresentanza» onde far svolgere a queste la revisione di cooperative non aderenti ad alcuna associazione.

    Il successivo art. 23, a sua volta, sotto la rubrica «Professionalità», indica quali siano i requisiti richiesti affinché il revisore possa essere iscritto nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 22, prevedendo altresì, al comma 2, che egli deve avere «perfetta conoscenza» della lingua parlata presso l’ente sottoposto a revisione e, al comma 3, che l’associazione debba predisporre la verifica, almeno triennale, della professionalità dei propri revisori.

    1.2. – Il ricorrente osserva che i predetti artt. 22 e 23, in quanto individuano e disciplinano la figura professionale del “revisore cooperativo”, eccedono i limiti sia della competenza legislativa regionale esclusiva della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, fissati dall’art. 4, primo comma, n. 9, dello statuto di autonomia, sia di quella in tema di professioni, fissati dal terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, disposizione applicabile anche alla Regione a statuto speciale in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    Le due indicate norme, infatti, prosegue il ricorrente, in quanto prevedono un apposito elenco dei “revisori contabili” (recte: cooperativi) nonché i requisiti per esservi ammessi si porrebbero in contrasto con la previsione, desumibile dal citato terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, in base alla quale, in tema di professioni, spetta allo Stato la definizione dei principi generali mentre alle Regioni compete solo la applicazione nel dettaglio di tali principi. E, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, tra i principi generali in materia di professioni vi sarebbe quello che spetta allo Stato l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici.

    Le disposizioni regionali, invece, si porrebbero in contraddizione con la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili, in quanto i requisiti e le modalità di accesso a quest’ultimo secondo la previsione statale divergerebbero rispetto alla regolamentazione contenuta nella legge impugnata.

    Ricordato che la attribuzione alla competenza legislativa statale della materia «professioni» prescinde dal settore nel quale l’attività professionale è svolta, potendo questa riguardare anche un settore oggetto di competenza esclusiva regionale, la difesa erariale ribadisce, richiamando a conforto la giurisprudenza di questa Corte, la violazione da parte degli artt. 22 e 23 della legge regionale n. 5 del 2008 del limite posto nella materia in questione alla competenza legislativa regionale.

    Contrasto che la Avvocatura riscontra, oltre che nella istituzione del registro dei revisori cooperativi e nella indicazione del percorso formativo da seguire ai fini dell’inserimento in esso, anche nel fatto che il comma 2 del ricordato art. 22...

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