Sentenze nº T-17/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 30 Novembre 2009

Data di Resoluzione30 Novembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-17/05

Nelle causa riunite T‑427/04 e T‑17/05,

Repubblica francese, rappresentata inizialmente dai sigg. G. de Bergues, R. Abraham e dalla sig.ra S. Ramet, successivamente dal sig. de Bergues, dalle sig.re Ramet e E. Belliard, e infine dal sig. de Bergues, dalla sig.ra Belliard e dalla sig.na A.-L. Vendrolini, in qualità di agenti,

ricorrente nella causa T‑427/04,

France Télécom SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata inizialmente dagli avv.ti A. Gosset-Grainville e L. Godfroid, successivamente dagli avv.ti Godfroid, S. Hautbourg e M. van der Woude,

ricorrente nella causa T‑17/05,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Buendía Sierra e C. Giolito, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 2004, 2005/709/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore di France Télécom (GU 2005, L 269, pag. 30),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

  1. Norme applicabili agli aiuti di Stato

    1 Ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, salvo deroghe contemplate dal Trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    2 L’art. 88, n. 2, CE dispone che, qualora la Commissione delle Comunità europee, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87 CE, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

    3 L’art. 88, n. 3, CE ha il seguente tenore:

    Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87 [CE], la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale

    .

    4 Il Consiglio ha adottato, sulla scorta dell’art. 94 del Trattato CE (divenuto art. 89 CE) il regolamento (CE) 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE] (GU L 83, pag. 1).

    5 L’art. 1 del regolamento n. 659/1999 contiene le seguenti definizioni:

    Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    a) “aiuti” qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo [87], paragrafo 1, [CE];

    b) “aiuti esistenti”:

    (...)

    iv) gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 15;

    (...)

    c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti (...);

    d) “regime di aiuti”: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

    e) “aiuti individuali”: gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime;

    f) “aiuti illegali”: i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo [88], paragrafo 3, [CE];

    (...)

    h) “interessati”: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali

    .

    6 Dall’art. 7, n. 5, del regolamento n. 659/1999, applicabile, ai sensi dell’art. 13, n. 1, dello stesso regolamento, agli aiuti illegali, discende che una «decisione negativa» constata l’incompatibilità di un aiuto di questo tipo con il mercato comune e osta alla sua attuazione.

    7 L’art. 14 del regolamento n. 659/1999, relativo al recupero degli aiuti illegali, dispone quanto segue:

    1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata «decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

    2. All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

    3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo [242 CE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario

    .

    8 Alla necessità di stabilire un termine di prescrizione alla scadenza del quale gli aiuti illegittimi non possono più dare luogo a recupero è rivolto il quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 659/1999, il quale così recita: «considerando che, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno fissare un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non ci può essere ingiunzione di recupero».

    9 Le norme relative al termine di prescrizione e alle conseguenze della scadenza del detto termine sono stabilite dall’art. 15 del regolamento n. 659/1999:

    1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.

    2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

    3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente

    .

  2. Norme sull’adozione delle decisioni da parte della Commissione

    10 L’art. 219 CE fissa le regole relative all’adozione delle decisioni da parte della Commissione. Detto articolo dispone quanto segue:

    Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall’articolo 213 [CE].

    La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno

    .

    11 L’art. 1 del regolamento interno della Commissione (GU 2000, L 308, pag. 26), applicabile nel caso di specie, ha il seguente tenore:

    La Commissione agisce come organo collegiale, secondo le disposizioni del presente regolamento e nel pieno rispetto degli orientamenti politici definiti dal presidente

    .

    12 L’art. 4 del regolamento interno della Commissione precisa quanto segue:

    Le decisioni della Commissione sono prese:

    a) in riunione

    oppure

    (...)

    c) mediante procedimento di delegazione orizzontale, secondo le disposizioni dell’articolo 13;

    (...)

    .

    13 L’art. 13, secondo comma, del regolamento interno della Commissione così dispone:

    La Commissione può (…) incaricare uno od alcuni dei suoi membri, con il consenso del presidente, di adottare il testo definitivo di un atto o di una proposta da presentare alle altre istituzioni, il cui contenuto sostanziale sia stato già definito in riunione

    .

    Fatti all’origine della controversia

  3. Costituzione della France Télécom

    14 La ricorrente, France Télécom SA, è una società per azioni di diritto francese avente come oggetto sociale segnatamente quello di garantire tutti i servizi di comunicazione elettronica nell’ambito dei rapporti interni e internazionali, di provvedere ai compiti che rientrano nel servizio pubblico e, in particolare, di fornire, se del caso, il servizio pubblico universale delle telecomunicazioni e i servizi obbligatori, di creare, sviluppare e gestire reti di comunicazione elettronica aperte al pubblico, nonché di predisporre e gestire tutte le reti di distribuzione dei servizi di radiodiffusione sonora, televisivi o multimediali.

    15 Fino al 1990, le attività esercitate dalla France Télécom competevano ad una direzione del ministero francese responsabile delle Poste e Telecomunicazioni (PTT). La France Télécom è stata costituita, sotto forma di persona giuridica di diritto pubblico sui generis, a decorrere dal 1° gennaio 1991, con legge 2 luglio 1990, n. 90‑568, relativa all’organizzazione del servizio pubblico delle poste e telecomunicazioni (JORF dell’8 luglio 1990, pag. 8069). In forza della legge 26 luglio 1996, n. 96‑660, relativa all’impresa nazionale France Télécom (JORF del 27 luglio 1996, pag. 11398) la France Télécom è stata...

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