Sentenze nº T-376/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 25 Novembre 2009

Data di Resoluzione25 Novembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-376/07

Nella causa T‑376/07,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. M. Lumma, J. Möller e B. Klein, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K. Gross e B. Martenczuk, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 luglio 2007, C (2007) 3226, recante ingiunzione di fornire informazioni relative a due regimi di aiuti di Stato ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 70, relativo all’applicazione degli artt. [87 CE] e [88 CE] agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10, pag. 33),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek (relatore) e V.M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 L’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 7 maggio 1998, n. 994, sull’applicazione degli artt. [87 CE] e [88 CE] a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), intitolato «Trasparenza e controllo», così recita:

1. All’atto dell’adozione dei regolamenti in applicazione dell’articolo 1, la Commissione impone agli Stati membri norme precise per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti esentati dall’obbligo di notifica ai sensi degli stessi regolamenti. Dette norme consistono in particolare negli obblighi definiti nei paragrafi 2, 3 e 4.

2. Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.

3. Gli Stati membri registrano ed elaborano tutte le informazioni riguardanti l’applicazione delle esenzioni per categoria. Se la Commissione dispone di elementi che danno adito a dubbi sulla corretta applicazione di un regolamento di esenzione, gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni che essa reputi necessarie per valutare la conformità di un aiuto con detto regolamento.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta all’anno, una relazione sull’applicazione delle esenzioni per categoria, preferibilmente in forma elettronica, conformemente alle esigenze specifiche della Commissione. La Commissione rende tali relazioni accessibili a tutti gli Stati membri. Una volta l’anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal comitato consultivo di cui all’articolo 7

.

2 Il ‘considerando’ 20 del regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 70, relativo all’applicazione degli articoli [87 CE] e [88 CE] agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10, pag. 33), nel testo all’epoca vigente (in prosieguo: il «regolamento di esenzione PMI»), emanato sul fondamento dell’art. 1 del regolamento di base, dispone quanto segue:

Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o sono concessi singoli aiuti al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l’obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate, se del caso in formato elettronico, tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria

.

3 L’art. 9, n. 2, del regolamento di esenzione PMI, intitolato «Trasparenza e controllo», così recita:

Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati in virtù del presente regolamento, dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti singoli esentati in virtù del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI attribuita all’impresa. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti singoli per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l’aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate

.

Fatti

4 Con due comunicazioni datate 26 luglio 2006, la Commissione delle Comunità europee chiedeva alla Repubblica federale di Germania di trasmetterle informazioni relative, rispettivamente, ai regimi di aiuti XS 24/2002 e XS 29/2002, ai fini della verifica se tali regimi fossero conformi al regolamento di esenzione PMI. Veniva chiesto, in particolare, di comunicare alla Commissione l’elenco dei beneficiari che, nel 2005, avevano ottenuto aiuti superiori a EUR 200 000 in base ai regimi medesimi, nonché informazioni concernenti i beneficiari stessi. La Repubblica federale di Germania ottemperava a tali richieste il 24 agosto 2006, per quanto attiene al regime di aiuti XS 24/2002 e in data 1° settembre e 25 ottobre 2006, per quanto attiene al regime di aiuti XS 29/2002.

5 Con due comunicazioni datate 30 ottobre 2006 relative, rispettivamente, ai regimi di aiuti XS 24/2002 e XS 29/2002, la Commissione...

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