Ordinanza nº 325 da Constitutional Court (Italy), 04 Dicembre 2009

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione04 Dicembre 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 325

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

-- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 11 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall’art. 21, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), inserito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), promossi dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza del 28 ottobre 2008, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 10 ottobre 2008, dal Tribunale di Rossano con ordinanza del 17 novembre 2008, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 21 novembre 2008, dal Tribunale di Pistoia con ordinanza del 6 novembre 2008, dal Tribunale di Pesaro con ordinanza del 20 gennaio 2009, dal Tribunale di Tivoli con ordinanza del 4 dicembre 2008 e dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza del 31 ottobre 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 59, 60, 76, 82, 83, 99, 127 e 145 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 10, 11, 12, 14, 18 e 21, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di Poste Italiane s.p.a., di D.G.D., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 novembre 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

[ELG:FATTO]

[ELG:DIRITTO]

Ritenuto che nel corso del giudizio di appello proposto dalla COIN s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 520 pubblicata il 17 febbraio 2006, che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con R.M. in data 18 febbraio 2002, per violazione dell’art. 4-bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES) – come aggiunto dall’art. 21, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, condannando la predetta società a riammettere in servizio la ricorrente e a pagare le retribuzioni maturate a decorrere dal 21 settembre 2004, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, la Corte di appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 4-bis, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dispone che, per i giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, in caso di violazione degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro secondo predeterminati criteri di calcolo dell’indennità (R.O. n. 59 del 2009);

che, secondo il giudice a quo la norma censurata contrasterebbe sia con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., poiché prevede una tutela attenuata per i lavoratori a termine che siano parti in un giudizio in corso, rispetto a tutti gli altri lavoratori a tempo determinato, sia con l’art. 24 Cost., perché un intervento legislativo che, come nella specie, riguarda solo un certo tipo di controversie pendenti ad una certa data sarebbe privo del carattere di astrattezza proprio della legislazione ed assumerebbe carattere provvedimentale generale con riguardo ai giudizi in corso, invadendo così l’area riservata al potere giudiziario. Con la conseguenza che ne sarebbero pregiudicati i soli ricorrenti che, per ragioni assolutamente casuali, abbiano introdotto la causa prima dell’entrata in vigore della legge censurata e la stessa non sia stata definita prima della medesima data;

che, secondo la Corte rimettente la norma in questione irragionevolmente distingue tra coloro che per motivi indipendenti dalla loro volontà (attività del sindacato o del legale, durata dei processi) hanno ottenuto una sentenza non più impugnabile e coloro che hanno ancora un giudizio in corso, pur avendo stipulato un contratto a termine in pari data con lo stesso datore di lavoro e nello stesso periodo; e, ancora, tra coloro che hanno depositato il ricorso introduttivo del giudizio prima o dopo l’entrata in vigore della legge;

che a giudizio del rimettente l’art. 4-bis si pone altresì in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. e, per il suo tramite, con l’art. 6, par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, il quale...

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