Ordinanza nº 286 da Constitutional Court (Italy), 06 Novembre 2009

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione06 Novembre 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 286

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), dell'art. 317-bis del codice civile e dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, promosso dalla Corte di appello di Lecce nel procedimento vertente tra P. F. e F. F., con ordinanza del 22 dicembre 2008, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento avente ad oggetto la entità del contributo economico al mantenimento del figlio riconosciuto di genitori non coniugati e la regolamentazione del diritto di visita, di cui il padre del minore aveva chiesto la revisione, la Corte d'appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – sezione per i minorenni, con ordinanza del 22 dicembre 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), 317-bis del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

che il giudice a quo rileva che la modifica delle norme codicistiche di cui ai citati artt. 317-bis cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., per effetto della lettura sistematica del richiamato art. 4 della legge n. 54 del 2006, contrasta con lo stesso intento dichiarato del legislatore del 2006 di equiparare, nella disciplina, la famiglia di fatto alla famiglia formata da genitori regolarmente coniugati, distinguendole quanto alla individuazione del giudice rispettivamente destinato a provvedere;

che – osserva la Corte rimettente – da un lato, il giudice minorile non è il...

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