Sentenza nº 271 da Constitutional Court (Italy), 29 Ottobre 2009

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione29 Ottobre 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 271

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, 4, 5 e 7 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008, n. 7 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-22 luglio 2008, depositato in cancelleria il 23 luglio 2008 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nell’udienza pubblica del 22 settembre 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l’avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso depositato il 23 luglio 2008, e notificato alla Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, in data 16 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato più questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge regionale dell’Emilia Romagna 27 maggio 2008, n. 7, recante «Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico».

    Secondo il ricorrente, nonostante la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di «turismo», come stabilito dall’art. 117, quarto comma, Cost., il settore delle professioni turistiche rientra nella materia delle «professioni», nella quale Stato e Regioni esercitano una competenza legislativa concorrente, ex art. 117, terzo comma, Cost., con la conseguenza che, per garantirne l’uniformità normativa su tutto il territorio nazionale, rientrano nella competenza esclusiva statale la disciplina e l’accertamento dei requisiti per l’esercizio delle professioni turistiche, tradizionali ed emergenti, la loro qualificazione professionale, nonché i criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle medesime.

    Aggiunge il ricorrente che il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) prevede, da un lato, che «la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale» (art. 1, comma 3), e, dall’altro, che «la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato» (art. 4, comma 2).

    Pertanto, in base all’ampia configurazione che della suddetta materia è stata data dalla Corte costituzionale, a giudizio del ricorrente, è inevitabile l’attrazione in essa anche del settore delle professioni turistiche che è, pertanto, sottratto dalla competenza residuale regionale in materia di turismo.

    Ne consegue che la Regione è tenuta a legiferare in materia nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale, al quale spettano l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi albi, come confermato da una consolidata giurisprudenza di questa Corte.

  2. - In particolare, il Presidente del Consiglio di ministri censura le seguenti disposizioni della indicata legge regionale n. 7 del 2008:

    1. l’art. 3, comma 2 - che, modificando l’art. 2 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), ha aggiunto il comma 7 con il quale viene ricompresa tra le professioni turistiche, quella di animatore turistico – e l’art. 4 che ha sostituito l’art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, includendovi il comma 7, ove vengono stabiliti i requisiti dell’esercizio della suddetta professione. Tali disposizioni non trovano alcun riscontro nella legislazione nazionale, di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), che all’art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti».

      Ne consegue che le citate disposizioni regionali contrastano con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violano il principio fondamentale per cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato;

    2. l’art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, come novellato dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, relativo alle condizioni per l’esercizio delle professioni turistiche, che ai commi 1, lettera b), e 10, prevedendo che la Giunta regionale definisca le modalità attuative per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio delle previste professioni, eccede anch’esso dalla competenza regionale concorrente in materia di professioni e viola il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle medesime professioni.

      Rileva, al riguardo, il ricorrente che la Corte ha in più occasioni affermato che «l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un’indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l’esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia e quindi di competenza statale, ai sensi anche dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30...

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