Sentenza nº 259 da Constitutional Court (Italy), 19 Ottobre 2009

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione19 Ottobre 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 259

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nel procedimento vertente tra R.M.S.C. e l'Ufficio elettorale centrale nazionale per l'elezione della Camera dei deputati per l'anno 2006, con ordinanza del 29 maggio 2008, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza depositata il 29 maggio 2008 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), «nella parte in cui non prevedono l'impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni emesse dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, aventi, per effetto, l'arresto della procedura, a causa della definitiva esclusione del candidato o della lista dal procedimento elettorale», per violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 51, primo comma, 103, primo comma, 113 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

    1.1. – Il rimettente premette di essere investito di un ricorso in appello proposto dal sig. R.M.S.C. contro l'Ufficio elettorale centrale nazionale per l'elezione della Camera dei deputati per l'anno 2006, insediato presso la Corte di cassazione, in persona del Presidente, e contro l'Ufficio centrale circoscrizionale per l'elezione della Camera dei deputati per l'anno 2006, circoscrizione 11a Emilia-Romagna, insediato presso la Corte di appello di Bologna, in persona del Presidente, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. I, 10 novembre 2006, n. 2178.

    Il giudice a quo riferisce che, con la sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dal sig. R.M.S.C. per l'annullamento: a) del provvedimento del 7 marzo 2006, con il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale per l'elezione della Camera dei deputati per l'anno 2006, circoscrizione 11a Emilia-Romagna, ha disposto la cancellazione del candidato R.M.S.C. dalla lista Forza Italia, in ragione della mancata presentazione del documento contenente la dichiarazione di accettazione della candidatura; b) del provvedimento dell'8 marzo 2006, con cui lo stesso Ufficio centrale circoscrizionale ha confermato la cancellazione del candidato in questione dalla lista Forza Italia; c) del provvedimento del 12 marzo 2006, con cui l'Ufficio elettorale centrale nazionale per l'elezione della Camera dei deputati per l'anno 2006, insediato presso la Corte di cassazione, ha rigettato il ricorso proposto dal delegato della lista Forza Italia avverso la cancellazione del candidato di cui sopra; d) di ogni altro atto antecedente, susseguente, consequenziale o comunque connesso a quelli espressamente impugnati.

    Secondo il giudice di primo grado – precisa il rimettente – sarebbe rinvenibile, nel sistema delineato dal d.P.R. n. 361 del 1957, un esplicito riparto delle attribuzioni tra l'Ufficio centrale nazionale (al quale sarebbe riservato il giudizio sull'ammissione delle liste e dei candidati) e le Camere chiamate a pronunciarsi sui reclami relativi alla fase dello scrutinio (art. 87), riconoscendo al primo natura di sezione specializzata del giudice ordinario, chiamata a pronunciarsi su «“posizioni giuridiche fondamentali […] che hanno rilievo nella fase preparatoria delle elezioni” analogamente al giudizio dell'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione dalla legge n. 352 del 1970 (cui è riconosciuta dalla dottrina prevalente, natura giurisdizionale)».

    Sulla base di detta argomentazione, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha escluso «l'appartenenza della questione alla cognizione del giudice amministrativo» e l'esistenza, nella materia in oggetto, di «un vuoto di tutela giurisdizionale».

    Con i motivi di appello il ricorrente ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado in merito alla natura «“paragiurisdizionale” (o ibrida)» del procedimento svolto davanti all'Ufficio elettorale centrale nazionale, nonché l'asserita insussistenza di un vuoto di tutela giurisdizionale, ricordando che la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, nella seduta del 13 dicembre 2006, proprio con riferimento al ricorso dell'odierno appellante, ha negato la propria competenza su una questione relativa ad atti preliminari del procedimento elettorale, concernente soggetti esclusi dalle liste elettorali.

    L'appellante ha chiesto inoltre che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 361 del 1957, per violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, e 113 Cost., ed ha riproposto, nel merito, il complesso delle censure dedotte in primo grado.

    Nel giudizio di appello ha svolto intervento ad adiuvandum l'associazione politica “La Sinistra L'Arcobaleno”, in persona dei legali rappresentanti, i quali hanno dichiarato di intervenire anche in proprio, e si sono costituiti gli Uffici elettorali appellati. Chiamata alla pubblica udienza del 2 aprile 2008, la causa è stata trattenuta in decisione.

    1.2. – Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ritiene pregiudiziale ed assorbente il problema della giurisdizione nella materia sottoposta al suo giudizio. In proposito, il rimettente non condivide il procedimento logico attraverso cui il giudice di prime cure è pervenuto alle proprie conclusioni, in particolare per quanto attiene alla natura dell'Ufficio elettorale centrale nazionale e dei relativi provvedimenti decisori.

    Secondo il giudice a quo, occorre in primo luogo «prendere atto della linea interpretativa della Corte Suprema di cassazione sulla materia e, nel contempo, della definizione restrittiva dei poteri assegnati in tale ambito dall'art. 66 Cost. e dall'art. 87 t.u. delle elezioni della Camera, assunta di recente, in più riprese dalla Giunta delle elezioni presso la Camera dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
5 temas prácticos
  • Sentenza nº 48 da Constitutional Court (Italy), 26 Marzo 2021
    • Italia
    • 26 Marzo 2021
    ...relativa al procedimento elettorale, ivi incluso il procedimento elettorale preparatorio. A fondamento di tale tesi viene evocata la sentenza n. 259 del 2009 della Corte costituzionale, nella quale si è affermato che «[l]a natura giurisdizionale del controllo sui titoli di ammissione dei su......
  • SENTENZA Nº 201801719 di TAR Lazio - Roma, 13-02-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 13 Febrero 2018
    ...emesse dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, nell’adottare sentenze di inammissibilità (da ultimo, Corte Costituzionale, sentenza n. 259 del 2009) ha affermato che “gli artt. 23 e 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 configurano un sistema di tutela delle situazioni giuridiche dei candidati ......
  • SENTENZA Nº 201801729 di TAR Lazio - Roma, 13-02-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 13 Febrero 2018
    ...decisioni emesse dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, ha emesso sentenze di inammissibilità (da ultimo, Corte Costituzionale, sentenza n. 259 del 2009), essenzialmente basate sul rilievo che - in tal modo è stata, pertanto, esclusa la sussistenza di un vulnus giuridico di tutela in r......
  • SENTENZA BREVE Nº 201802257 di TAR Lazio - Roma, 28-02-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 28 Febrero 2018
    ... ... 259 del 2009, dichiarando inammissibili le questioni ... ...
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
4 sentencias
  • Sentenza nº 48 da Constitutional Court (Italy), 26 Marzo 2021
    • Italia
    • 26 Marzo 2021
    ...relativa al procedimento elettorale, ivi incluso il procedimento elettorale preparatorio. A fondamento di tale tesi viene evocata la sentenza n. 259 del 2009 della Corte costituzionale, nella quale si è affermato che «[l]a natura giurisdizionale del controllo sui titoli di ammissione dei su......
  • SENTENZA Nº 201801719 di TAR Lazio - Roma, 13-02-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 13 Febrero 2018
    ...emesse dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, nell’adottare sentenze di inammissibilità (da ultimo, Corte Costituzionale, sentenza n. 259 del 2009) ha affermato che “gli artt. 23 e 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 configurano un sistema di tutela delle situazioni giuridiche dei candidati ......
  • SENTENZA Nº 201801729 di TAR Lazio - Roma, 13-02-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 13 Febrero 2018
    ...decisioni emesse dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, ha emesso sentenze di inammissibilità (da ultimo, Corte Costituzionale, sentenza n. 259 del 2009), essenzialmente basate sul rilievo che - in tal modo è stata, pertanto, esclusa la sussistenza di un vulnus giuridico di tutela in r......
  • SENTENZA BREVE Nº 201802257 di TAR Lazio - Roma, 28-02-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 28 Febrero 2018
    ... ... 259 del 2009, dichiarando inammissibili le questioni ... ...
1 artículos doctrinales

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT