Sentenza nº 718 da C.G.A.R. Sicilia, 28 Agosto 2009

Data di Resoluzione28 Agosto 2009
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1025 del 2008, proposto da

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 DI ENNA,

in persona del legale rappresentante in carica, Dr. F. Iudica, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gioia, con domicilio eletto in Palermo, via Trentacoste n. 89 presso lo studio Allotta;

c o n t r o

la soc. LA DIAGNOSTICA CFT s.r.l., con sede in Enna, in persona del legale rappresentante in carica, Dr. Giovanni Tricarichi, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Spinello, con domicilio eletto in Palermo, via Degli Emiri n. 57, presso lo studio dell'avv. Emanuele Amoroso;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione IV della Sezione staccata di Catania, n. 563/2008 del 2 aprile 2008;

Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della soc. La Diagnostica CFT s.r.l.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2008 il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; udito, altresì, l'avv. G. Mingiardi, su delega dell'avv. G. Gioia per l'Azienda USL n. 4 di Enna;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

  1. Con sentenza n. 563/2008 del 2 aprile 2008, la IV Sezione interna della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - pronunciandosi sul ricorso proposto dalla società in epigrafe, per l'annullamento della nota n. 1142 del 18 gennaio 2006, con la quale l'Azienda non ha ammesso a remunerazione tariffaria le prestazioni di Risonanza Magnetica-RM a corpo intero, rese dalla società istante, nonché delle precedenti note n. 23411 del 15 dicembre 2005 e n. 0114 del 18 maggio 2005 - lo ha dichiarato inammis-sibile per difetto di giurisdizione nella parte volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla remunerazione delle prestazioni di RM a corpo intero effettuate dopo la denuncia di inizio di attività del 18 marzo 2005 e prima dell'emanazione del decreto dirigenziale n. 619 del 12 settembre 2005, accogliendolo, al contrario, quanto alla sussistenza dell'obbligo dell'Azienda di procedere ad una nuova contrattazione del budget della richiedente, liquidando le spese del giudizio in favore della ricorrente ed a carico dell'Azienda resistente.

  2. Con appello ritualmente proposto, insorge l'Azienda sanitaria, sottoponendo al riesame del Consiglio le eccezioni di rito e di merito dedotte in primo grado e disattese con la sentenza appellata.

    Posto in evidenza che con decreto n. 6101 del 12 settembre 2005 del Direttore Generale del dipartimento I.R.S. dell'Assessorato Regionale alla Sanità - conosciuto e non impugnato dall'interessata - era stata concessa alla Diagnostica CCFT l'autorizzazione all'uso ed all'esercizio dell'apparecchiatura di RMN a corpo intero, con l'espressa clausola che "il presente decreto non dà diritto ad alcun tipo di accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del decreto legislativo 30/12(1992 n. 302 e succ. modificazioni ed integrazioni e non costituisce titolo giuridico per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale", deduce l'appellante l'erroneità della interpretazione di tale clausola da parte del giudice di primo grado (che ne ha negato la natura preclusiva di prestazioni a carico del servizio sanitario previa contrattazione con l'Azienda competente), ed il vizio ulteriore derivante dalla reiezione della eccezione di decadenza per mancata impugnazione della nota aziendale n. 23411 del 15 dicembre 2005.

    Impropriamente sarebbe stata negata la natura meramente confermativa della nota n. 1142 del 18 gennaio 2006, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, non consegue ad alcuna nuova istruttoria, in quanto si limiterebbe a richiamare precedenti note, ribadendone il contenuto volitivo, senza neppure integrarne la motivazione.

    Parte appellante sottopone a riesame anche la declinatoria di giurisdizione per quanto concerne la pretesa remunerazione delle prestazioni di RM a corpo intero effettuate dopo la denuncia di inizio di attività del 18 marzo 2005 e prima dell'emanazione del decreto dirigenziale n. 619 del 12...

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