Sentenza nº 4499 da Council of State (Italy), 20 Luglio 2009

Data di Resoluzione20 Luglio 2009
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4499/09

Reg.Dec.

N. 2557 Reg.Ric.

ANNO 2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2557/2004, proposto da Comune di Sala Bolognese e dal Consorzio della Bonifica di Reno-Palata rappresentati e difesi dall'Avv. Benedetto Graziosi ed elettivamente domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18 presso Dott. Grez.

contro

Il Ministero per i Beni Culturali- Soprintendenza per i beni Architettonici ed il paesaggio dell'Emilia Romagna in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, costituitisi in giudizio;

per la riforma o l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna Sez. II°, Sede di Bologna, n. 2700/2003 del 15/12/03;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle appellate amministrazioni e la memoria difensiva da questa depositata;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Alla pubblica udienza del 17 Aprile 2009, relatore il Consigliere Fabio Taormina ed uditi, altresì, l'Avv. Graziosi e l'Avv. dello Stato Colelli;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Il Tar dell' Emilia-Romagna, Sede di Bologna, con la decisione in epigrafe appellata, ha respinto il ricorso di primo grado proposto dall'odierna parte appellante avverso il provvedimento di "non approvazione" ex art. 23 D.Lgs. n. 490/99 prot. n. 8466 dato dalla Soprintendenza di Bologna il 9.5.02 su di un progetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso di un ex fienile, nonché per l'accertamento che l'immobile di cui al provvedimento impugnato non era soggetto al vincolo storico- culturale di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 490/99.

L'odierna parte appellante aveva impugnato detto atto evidenziando nel ricorso introduttivo del giudizio doglianze relative ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

I primi Giudici hanno partitamente esaminato le doglianze contenute nel ricorso, respingendole.

In particolare, hanno rilevato che pretesa sostanziale fatta valere (inesistenza della potestà di approvazione del progetto in esame da parte dell'Amministrazione per i Beni e le attività culturali) appariva manifestamente contraddittoria rispetto al comportamento acquiescente pregresso culminato nella richiesta in data 6.5.2002 alla Sovrintendenza ai beni Architettonici e al paesaggio di Bologna proprio del suo parere di competenza sul progetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso dell'immobile in oggetto.

Inoltre, hanno fatto presente che il riconoscimento statale del carattere culturalmente pregiato di un immobile di proprietà pubblica ai sensi dell'art. 1 del D.Lgsl. 29.10.1999 n. 490 può anche avere un carattere formale meno rigoroso del decreto impositivo del vincolo (....) e non è in alcun modo pregiudicato dalla compilazione degli elenchi ex art.4 e che pertanto esso poteva ragionevolmente configurarsi anche nell'impugnato provvedimento soprintendentizio che delineava "l'indubbio pregio architettonico ed ambientale dell'edificio "come" parte di un complesso a corte sito proprio accanto l'argine dello scolo Dosolo" con motivazioni in alcun modo contestate dall'odierna parte appellante.

Quest'ultima ha proposto un articolato appello sottoponendo a rivisitazione critica l'intero impianto della sentenza di primo grado.

Ha evidenziato che i primi Giudici non avevano colto l'equivoco di fondo che era sotteso all'azione amministrativa; parte appellante inviò il progetto alla Soprintendenza unicamente in ossequio al principio di leale collaborazione, posto che sull'area insisteva un vincolo paesaggistico: la Soprintendenza rifiutò l'approvazione ritenendo che il bene fosse vincolato sotto il profilo storico-culturale (circostanza, quest'ultima, non rispondente al vero).

Ha ribadito che la richiesta di parere riguardava il fatto che l'edificio è posto entro la fascia di 150 metri da un'acqua pubblica (Canale Consorziale) e che si trattava della acquisizione dell'orientamento del Soprintendente, anche ai...

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