Sentenza nº 250 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2009

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione24 Luglio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 250

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 267, comma 4 lettere a) e c), 269, commi 2, 3, 7 e 8, 271, 281, comma 10, 283, 284 e 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia con ricorsi notificati l’8, il 10 e il 13 giugno 2006, depositati in cancelleria il 10, il 15, il 16 ed il 20 giugno 2006 ed iscritti ai nn. 68, 70, 73 e 76 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento dell’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, della Biomasse Italia s.p.a. ed altre;

udito nell’udienza pubblica del 19 maggio 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi gli avvocati Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Fabio Lorenzoni per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Fabrizio Lofoco per la Regione Puglia, Alessandro Giadrossi per l’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, e gli avvocati dello Stato Fabrizio Fedeli e Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con il ricorso iscritto al n. 68 del registro ricorsi del 2006, la Regione Calabria ha impugnato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel suo complesso, nonché in relazione a numerose specifiche disposizioni.

    La ricorrente, preliminarmente, riferisce che il citato decreto costituisce l’esercizio da parte del Governo della delega conferitagli dal Parlamento con la legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione). Illustra, quindi, il procedimento seguito per l’emanazione del citato d.lgs. n. 152 del 2006, affermando come esso avrebbe disatteso i principi ispiratori della delega e, in particolare, il principio di leale cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali.

    Dopo aver censurato l’illegittimità costituzionale dell’intero decreto delegato proprio in conseguenza dei vizi del procedimento di formazione, la Regione Calabria, impugna le singole disposizioni.

    Tra queste, vengono censurati alcuni articoli inseriti nella parte quinta del decreto, recante norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

    La ricorrente sostiene che in tale materia sussisterebbe una compenetrazione di titoli di competenza dello Stato e delle Regioni da ravvisarsi, in via prevalente, nella “tutela dell’ambiente”, ma anche nella “tutela della salute”.

    L’esigenza di tenere in adeguato conto anche tale ultima competenza e di garantire un ruolo di primo piano alle Regioni nella tutela dell’aria dall’inquinamento era ben presente nella normativa anteriore al decreto impugnato e, in particolare, nel d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183), ora abrogato dall’art. 280 del d.lgs. n. 152 del 2006. L’art. 4 del citato d.P.R., infatti, prevedeva che tale tutela spettasse alle Regioni che la esercitavano nell’ambito dei principi posti dalla legislazione statale e attribuiva loro una serie di competenze.

    Anche in considerazione di questo riferimento ‘storico’

    , la ricorrente censura le disposizioni con le quali il legislatore delegato avrebbe introdotto una disciplina procedimentale di estremo dettaglio non giustificata dall’esigenza di predisporre standard di tutela uniformi.

    In particolare, l’art. 269 regolerebbe il rilascio al gestore di un impianto, da parte dell’autorità competente, dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in modo così dettagliato da vincolare sotto ogni profilo la legge regionale che disciplina l’attività dell’autorità competente.

    Il comma 2 della censurata disposizione individuerebbe, addirittura, lo schema di un modulo per la presentazione delle istanze. Il comma 3 regolerebbe nel dettaglio le attività che presiedono al rilascio dell’autorizzazione, privando le Regioni di ogni margine di modulazione e prevedendo l’esercizio di un potere sostitutivo da parte dello Stato senza le garanzie predisposte dall’art. 120 Cost. e senza contemplare la previa diffida ad adempiere.

    Il comma 7, poi, stabilirebbe termini eccessivamente e «inutilmente» rigidi per il rilascio dell’autorizzazione; infine, detterebbe una disciplina di estremo dettaglio per il caso di modifiche all’impianto, vincolando in modo assoluto l’attività normativa e amministrativa delle Regioni.

    Analogamente, anche l’art. 284 regolerebbe in modo analitico la denuncia di installazione o modifica di un impianto termico civile, privando le Regioni della possibilità di calibrare i procedimenti in relazione alle peculiarità dei propri territori e alle esigenze di tutela della salute degli abitanti. Ciò determinerebbe l’illegittimità costituzionale della citata disposizione, nonché dell’Allegato IX alla parte quinta a cui l’art. 284 rinvia e «che ne costituisce una ulteriore specificazione».

    L’art. 267, comma 4, lettera a), contrasterebbe con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, quinto comma, Cost., nonché con il principio di leale collaborazione. Infatti esso, nel prevedere la possibilità per il Ministro dell’ambiente di promuovere misure atte a favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppare tecnologie pulite, consentirebbe allo Stato – oltretutto senza alcuna partecipazione regionale – di realizzare «interventi diretti di ordine finanziario sul territorio» in materie di competenza concorrente, quali il governo del territorio, la tutela della salute, nonché di competenza residuale, quale la «produzione non-nazionale di energia».

    È censurato, altresì, l’art. 281, comma 10, per violazione degli artt. 3, 117, terzo comma, e 118 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, nella parte in cui subordina all’intesa con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro della salute la possibilità, per le Regioni, di adottare provvedimenti generali in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano particolare tutela ambientale. L’imposizione dell’intesa, secondo la ricorrente, priverebbe le Regioni della propria responsabilità di governo del territorio e di tutela della salute dei cittadini, accentrando in capo allo Stato compiti di cui esso non è più titolare a seguito della costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà.

    Infine, la Regione Calabria deduce illegittimità costituzionale dell’art. 287 per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. e, «a monte», con l’art. 76 Cost., in relazione all’art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004. La disposizione censurata disciplina l’abilitazione del personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica superiore a 0.232 MW. In tal modo, essa sottrarrebbe alle Regioni una competenza di dettaglio riconducibile alla materia della “tutela della salute” e della “tutela e sicurezza del lavoro”.

    Inoltre, si priverebbero le Regioni di una funzione ad esse conferita dall’art. 84, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

  2. – Anche la Regione Piemonte, con il ricorso iscritto al n. 70 del 2006 del registro ricorsi, ha impugnato il d.lgs. n. 152 del 2006 nel suo complesso – per le modalità di emanazione e per l’impostazione della disciplina in esso contenuta – nonché in relazione a singole disposizioni.

    La ricorrente censura, tra l’altro, la parte quinta del decreto per violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nonché per violazione «dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. anche sotto l’aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali».

    L’impostazione di tale disciplina incorrerebbe in tre rilievi. Innanzitutto, disattenderebbe il criterio fissato dalla legge delega di operare una revisione della normativa concernente le emissioni dei gas inquinanti in atmosfera alla luce della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici). Il decreto rispetterebbe solo alcuni profili della normativa comunitaria e non prevedrebbe il necessario aggiornamento delle prescrizioni e dei valori limite rispetto all’evoluzione tecnologica. Inoltre, non sarebbe adeguatamente considerata la relazione tra tutela ambientale e disciplina dell’energia e degli impianti termici, che sarebbe di competenza concorrente. Infine, subirebbero una generale compressione le competenze pianificatorie e programmatorie delle Regioni.

    Con specifico riferimento alle singole disposizioni, la ricorrente censura, innanzitutto, l’art. 267, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto, nel prevedere le attività volte alla adozione di misure per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
6 temas prácticos
  • Sentenza nº 250 da Constitutional Court (Italy), 03 Dicembre 2015
    • Italia
    • 3 Dicembre 2015
    ...rispettosi del principio di leale collaborazione (si citano, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 54 del 2012, n. 251, n. 250 e n. 232 del 2009, n. 88 del 1.2.– Con un secondo ordine di censure, la ricorrente invoca l’illegittimità costituzionale del solo comma 497 dell’ar......
  • n. 250 SENTENZA 3 novembre - 3 dicembre 2015 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 09 Dicembre 2015
    • 3 Dicembre 2015
    ...rispettosi del principio di leale collaborazione (si citano, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 54 del 2012, n. 251, n. 250 e n. 232 del 2009, n. 88 del 2003). 1.2.- Con un secondo ordine di censure, la ricorrente invoca l'illegittimita' costituzionale del solo comma 497......
  • Sentenza nº 1452 da Council of State (Italy), 11 Marzo 2010
    • Italia
    • 11 Marzo 2010
    ...la condivisibilità o meno dell'eccezione di intempestività dell'appello, come sollevata dagli appellanti (cfr. ad ogni modo: Corte Costituzionale n. 250 del 2009 e precedenti ivi richiamati; Cass. Civ., I, n. 17748 del 2009 ed altre; Cons. St., IV, n. 7463 del 2004) , si può prescindere dal......
  • Sentenza nº 1452 da Council of State (Italy), 11 Marzo 2010
    • Italia
    • 11 Marzo 2010
    ...la condivisibilità o meno dell'eccezione di intempestività dell'appello, come sollevata dagli appellanti (cfr. ad ogni modo: Corte Costituzionale n. 250 del 2009 e precedenti ivi richiamati; Cass. Civ., I, n. 17748 del 2009 ed altre; Cons. St., IV, n. 7463 del 2004) , si può prescindere dal......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
5 sentencias
  • Sentenza nº 250 da Constitutional Court (Italy), 03 Dicembre 2015
    • Italia
    • 3 Dicembre 2015
    ...rispettosi del principio di leale collaborazione (si citano, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 54 del 2012, n. 251, n. 250 e n. 232 del 2009, n. 88 del 1.2.– Con un secondo ordine di censure, la ricorrente invoca l’illegittimità costituzionale del solo comma 497 dell’ar......
  • Sentenza nº 1452 da Council of State (Italy), 11 Marzo 2010
    • Italia
    • 11 Marzo 2010
    ...la condivisibilità o meno dell'eccezione di intempestività dell'appello, come sollevata dagli appellanti (cfr. ad ogni modo: Corte Costituzionale n. 250 del 2009 e precedenti ivi richiamati; Cass. Civ., I, n. 17748 del 2009 ed altre; Cons. St., IV, n. 7463 del 2004) , si può prescindere dal......
  • Sentenza nº 1452 da Council of State (Italy), 11 Marzo 2010
    • Italia
    • 11 Marzo 2010
    ...la condivisibilità o meno dell'eccezione di intempestività dell'appello, come sollevata dagli appellanti (cfr. ad ogni modo: Corte Costituzionale n. 250 del 2009 e precedenti ivi richiamati; Cass. Civ., I, n. 17748 del 2009 ed altre; Cons. St., IV, n. 7463 del 2004) , si può prescindere dal......
  • Sentenza nº 1452 da Council of State (Italy), 11 Marzo 2010
    • Italia
    • 11 Marzo 2010
    ...la condivisibilità o meno dell'eccezione di intempestività dell'appello, come sollevata dagli appellanti (cfr. ad ogni modo: Corte Costituzionale n. 250 del 2009 e precedenti ivi richiamati; Cass. Civ., I, n. 17748 del 2009 ed altre; Cons. St., IV, n. 7463 del 2004) , si può prescindere dal......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT