Sentenza nº 237 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2009

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione24 Luglio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 237

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promossi dalla Regione Toscana e dalla Regione Veneto, con ricorsi notificati il 25 e il 26 febbraio 2008, depositati in cancelleria il 27 febbraio e il 5 marzo 2008 ed iscritti, rispettivamente, al n. 16 ed al n. 19 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Giovanni Pasquale Mosca per la Regione Toscana, Luigi Manzi e Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — La Regione Toscana, con ricorso notificato il 25 febbraio 2008 e depositato il successivo 27 febbraio (iscritto al n. 16 del registro ricorsi dell’anno 2008), ha promosso questione di legittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 2, commi 17, 18 e 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), che hanno ad oggetto il riordino delle comunità montane, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, 118, 119 e 127 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

  2. — La ricorrente censura l’art. 2, comma 17, della suddetta legge, in quanto esso, nello stabilire che le Regioni devono procedere «al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall’art. 27» del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), violerebbe la potestà legislativa regionale di carattere residuale, di cui all’art. 117, quarto comma, Cost., alla quale va ricondotta, secondo la giurisprudenza della Corte (sono richiamate le sentenze n. 456 e n. 244 del 2005), la materia delle comunità montane.

  3. — Né, ad avviso della ricorrente, può assumere rilievo il «fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica», indicato dalla norma medesima. Quest’ultima - che fa sistema con i successivi commi 18 e 21, anch’essi sospettati di illegittimità costituzionale – conterrebbe, infatti, disposizioni di dettaglio e autoapplicative.

    Secondo la ricorrente, non sarebbero ravvisabili nelle suddette disposizioni princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica adottati dallo Stato nell’esercizio della relativa potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (è richiamata la sentenza n. 65 del 2001), risultando, pertanto, leso anche l’art. 119 Cost.

  4. — L’art. 2, comma 18, della medesima legge è censurato per le seguenti ragioni.

    La Regione afferma che lo Stato non può stabilire princípi fondamentali in una materia rimessa alla potestà legislativa residuale delle Regioni. Nello specifico, in particolare, non avrebbero potuto essere dettati princípi relativi né al numero delle comunità montane necessario per l’adeguato svolgimento delle funzioni regionali o delle funzioni comunali (art. 2, comma 18, lettera a), né al numero dei componenti degli organi rappresentativi (art. 2, comma 18, lettera b) necessari al migliore svolgimento delle funzioni degli enti e alla capacità di rappresentare i comuni che ne fanno parte.

    Da ciò discende che anche l’art. 18, comma 2, è lesivo dell’art. 117, quarto comma, Cost., con riferimento sia alla disciplina dei profili ordinamentali delle comunità montane, sia alla competenza ad organizzare il territorio in modo adeguato per l’ottimale esercizio delle funzioni regionali e comunali.

    Inoltre, la «notevole ambiguità, poiché non è chiara la direzione che gli indicatori dovrebbero assumere», dei criteri indicati dalla richiamata lettera a) confermerebbe che l’eccepita «invasione di competenza nella sfera della potestà regionale investe il decisivo profilo dell’autonomia delle Regioni ad organizzare l’esercizio delle funzioni, nelle materie di propria competenza, attuando i princípi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione sanciti dall’art. 118 Cost.». Pertanto, afferma la ricorrente, viene limitato il ruolo della Regione quale «centro propulsore e di coordinamento dell’intero sistema delle autonomie locali», come riconosciuto dalla sentenza n. 343 del 1991.

  5. — Infine, la Regione censura il comma 21 che prevede, tra l’altro, che con un d.P.C.m. possa essere determinata la cessazione dell’efficacia della legge regionale ritenuta inidonea a raggiungere la prevista riduzione di spesa. La relativa norma contrasterebbe con l’autonomia legislativa regionale in materia e configurerebbe un controllo di merito sulla legge regionale non previsto dalla Costituzione e incompatibile con il sistema delineato dall’art. 127 Cost.

  6. — La norma sarebbe, altresì, illegittima, in subordine, in quanto non sono previste attività concertative e di coordinamento orizzontale quali le intese, in attuazione del principio di leale collaborazione, non essendo satisfattorio di quest’ultimo la previsione che le Regioni interessate siano soltanto sentite.

  7. — Anche la Regione Veneto, con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 e depositato il successivo 5 marzo (iscritto al n. 19 del registro ricorsi dell’anno 2008), ha impugnato, tra l’altro, le disposizioni contenute nella medesima legge finanziaria per il 2008 dedicate al riordino delle comunità montane, e, precisamente, l’art. 2, commi da 17 a 22, per violazione, nel complesso, degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost., e dall’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

  8. — Un primo gruppo di censure riguarda i commi 17 e 18.

    Le disposizioni negli stessi contenute, nel complesso, invaderebbero la sfera della potestà legislativa residuale della Regione nella materia delle comunità montane (sono richiamate le sentenze n. 456 e n. 244 del 2005) e lederebbero l’art. 118 Cost. Il solo comma 17, lederebbe l’art. 119 Cost. e sarebbe anche irragionevole.

    Per altro verso, le medesime disposizioni non sarebbero riconducibili alla potestà legislativa esclusiva statale nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., né conterrebbero princípi di coordinamento della finanza pubblica, riconducibili alla relativa potestà legislativa concorrente dello Stato, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

    8.1.— Inoltre, con riguardo ai commi 17 e 18, la Regione lamenta la lesione degli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., sostenendo, da un lato, che in materia di comunità montane non è ravvisabile una potestà legislativa statale; dall’altro, che non sussisterebbero, nella specie, le condizioni per ritenere che le norme impugnate attribuiscano legittimamente le funzioni amministrative a livello centrale, regolandone l’esercizio in base ai princípi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

    Ed anzi, l’asserita potestà legislativa regionale riguarderebbe la sola disciplina del funzionamento delle comunità montane, mentre, in materia di organizzazione delle medesime, persino il legislatore regionale soggiacerebbe a dei limiti. Le comunità montane, in quanto dotate di funzioni proprie, sarebbero, infatti, enti locali necessari e, pertanto, non sopprimibili con legge. L’autonomia normativa nel settore dell’organizzazione, costituzionalmente garantita dall’art. 117, sesto comma, Cost., agli enti territoriali (comuni, province e città metropolitane), dovrebbe ritenersi propria anche delle loro forme associative e, quindi, delle comunità montane.

    8.2.— In relazione alla prospettata impossibilità di ritenere che le norme impugnate e, segnatamente, il comma 17, costituiscano princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, la Regione rileva che esse, stabilendo singole voci di spesa da limitare, si risolverebbero in un’indebita invasione dell’area riservata dall’art. 119 Cost. all’autonomia regionale.

    8.3.— Il vincolo di spesa stabilito dal comma 17, sarebbe, in ogni caso, viziato sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto non corredato da criteri volti a proporzionare la riduzione imposta alle situazioni attuali delle singole Regioni.

  9. — Un secondo gruppo di censure riguarda il comma 19. In proposito, la difesa regionale rileva che esso è viziato di riflesso dalla illegittimità costituzionale dei commi 17 e 18, ed appare, altresì, irragionevole ed inopportuno, in quanto crea e consente la sopravvivenza di molteplici definizioni di “montagna”, a detrimento della coerenza e della sistematicità dell’ordinamento.

  10. — Un terzo gruppo di censure attiene ai commi 20 e 21, con i quali si prevede un intervento statale di soppressione delle comunità montane nel caso non sia intervenuto il prescritto riordino regionale entro il termine, irragionevolmente breve, di sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria. A sostegno della dedotta illegittimità costituzionale la difesa regionale richiama le censure già prospettate e, in particolare, deduce che le norme censurate sarebbero irrazionali ed inopportune.

    Ed infatti, da un lato, la soppressione ex abrupto degli enti in questione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
8 temas prácticos
  • Sentenza nº 219 da Constitutional Court (Italy), 19 Luglio 2013
    • Italia
    • 19 Luglio 2013
    ...controllo e repressione degli abusi compiuti dalle amministrazioni locali (è richiamata, al riguardo, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2009). 11.7.– Quanto alle doglianze prospettate dalla Regione Lazio, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Prov......
  • n. 219 SENTENZA 16 - 19 luglio 2013 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 24 Luglio 2013
    • 19 Luglio 2013
    ...controllo e repressione degli abusi compiuti dalle amministrazioni locali (e' richiamata, al riguardo, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2009). 11.7.- Quanto alle doglianze prospettate dalla Regione Lazio, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Pro......
  • N. 133 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 - 17 novembre 2011
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 14 Dicembre 2011
    • 17 Novembre 2011
    ...illegittima, perche' non lascia alcuno spazio al legislatore regionale, cosi' come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 237 del 2009 in relazione ad analoga norma. Nella citata pronuncia e' infatti 'Quest'ultimo, pero', contiene una disciplina di dettaglio ed auto-applic......
  • Sentenza nº 284 da Constitutional Court (Italy), 06 Novembre 2009
    • Italia
    • 6 Novembre 2009
    ...con il ricorso n. 86 del 2008, con la quale ribadisce le difese già svolte nell'atto di costituzione e richiama il contenuto della sentenza n. 237 del 2009 della Corte costituzionale, osservando come anche nel presente giudizio le norme impugnate abbiano la natura di principi fondamentali d......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
3 sentencias
  • Sentenza nº 219 da Constitutional Court (Italy), 19 Luglio 2013
    • Italia
    • 19 Luglio 2013
    ...controllo e repressione degli abusi compiuti dalle amministrazioni locali (è richiamata, al riguardo, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2009). 11.7.– Quanto alle doglianze prospettate dalla Regione Lazio, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Prov......
  • Sentenza nº 284 da Constitutional Court (Italy), 06 Novembre 2009
    • Italia
    • 6 Novembre 2009
    ...con il ricorso n. 86 del 2008, con la quale ribadisce le difese già svolte nell'atto di costituzione e richiama il contenuto della sentenza n. 237 del 2009 della Corte costituzionale, osservando come anche nel presente giudizio le norme impugnate abbiano la natura di principi fondamentali d......
  • Sentenza nº 27 da Constitutional Court (Italy), 28 Gennaio 2010
    • Italia
    • 28 Gennaio 2010
    ...in data 1° ottobre 2009, la difesa del Presidente del Consiglio ha ribadito le proprie difese richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2009 con la quale si è riconosciuta la perfetta legittimità di disposizioni, concernenti la riduzione della spesa per il funzionamento ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT