Sentenza nº 241 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2009

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione24 Luglio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 241

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del provvedimento in data 31 marzo-4 aprile 2005 del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze, con cui tale organo, nell’ambito del procedimento penale a carico dell’allora Ministro Altero Matteoli, dichiarata la propria incompetenza funzionale a giudicare di reati ritenuti non ministeriali, disponeva direttamente la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, nonché del provvedimento in data 4 dicembre 2006, con il quale il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ribadiva l’insussistenza nel caso di specie dell’obbligo di richiedere alla Camera competente l’autorizzazione a procedere, giudizio promosso con ricorso della Camera dei deputati notificato il 15 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 3 marzo 2008 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo, sostituito per la redazione della sentenza dal Giudice Giuseppe Frigo;

uditi gli avvocati Roberto Nania per la Camera dei deputati e Massimo Luciani per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso del 28 giugno 2007, depositato nella cancelleria di questa Corte il 2 luglio successivo, la Camera dei deputati, nella persona del Presidente in carica, in forza di deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza e poi dell’Assemblea adottate il precedente 16 maggio, ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Collegio per i reati ministeriali (cosiddetto Tribunale dei ministri) costituito presso il Tribunale di Firenze ai sensi dell’art. 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’art. 96 della Costituzione), nonché del Tribunale ordinario di Livorno, sezione distaccata di Cecina, in relazione ad atti compiuti in un procedimento penale per rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326 del codice penale) e favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), concernente fatti in ipotesi avvenuti nell’agosto del 2003, nel quale era stato sottoposto ad indagini e poi imputato il Ministro per l’ambiente del tempo, Altero Matteoli, deputato – quando il procedimento era stato trattato dal Tribunale dei ministri – e successivamente senatore.

Come risulta dagli atti e dai documenti allegati al ricorso, il procedimento penale (della cui pendenza e successivo svolgimento aveva dato informazioni alla Presidenza della Camera dei deputati lo stesso senatore Matteoli con lettere del 18 aprile 2005 e del 14 luglio 2006) aveva avuto origine da una nota, inviata il 10 agosto 2004 dalla Procura della Repubblica di Genova alla Procura della Repubblica di Firenze, in cui si riferiva che, nell’ambito di indagini su altri soggetti, erano emerse, nei confronti del Ministro Matteoli, quelle ipotesi di reato, che – si reputava – sarebbero state di competenza del Tribunale di Firenze. La Procura destinataria, a sua volta, «previa formulazione delle imputazioni, omessa ogni indagine», aveva rimesso il 12 gennaio 2005 gli atti al locale Collegio per i reati ministeriali, che di seguito aveva svolto indagini, ascoltando sia persone informate dei fatti, sia indagati nel procedimento collegato, sia lo stesso Matteoli e, a conclusione delle medesime, ritenendo «preliminare rispetto ad ogni altra valutazione di merito accertare se i fatti contestati al Ministro Matteoli» fossero «da includere nella categoria dei “reati ministeriali”, così come previsti dall’art. 96 della Costituzione», su conforme parere del pubblico ministero lo aveva escluso, «in quanto oggettivamente e strumentalmente non riconducibili alle funzioni proprie della carica istituzionale … rivestita dall’indagato». Quindi, facendo applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione), con provvedimento in data 31 marzo 2005, non formalmente qualificato secondo la tipologia dei provvedimenti giurisdizionali, comunque depositato il 4 aprile 2005, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Pisa, che ulteriormente li trasmetteva a quella di Livorno.

Qui, parzialmente disattesa da parte del Giudice per le indagini preliminari la richiesta del pubblico ministero di archiviazione (accolta solo per l’imputazione avente ad oggetto il reato di rivelazione di segreto d’ufficio), l’imputato veniva citato a giudizio dibattimentale avanti il Tribunale di Livorno in composizione monocratica, sezione distaccata di Cecina, per la residua imputazione di favoreggiamento. In sede di atti introduttivi del dibattimento i difensori avevano sollevato, tra le altre, due questioni preliminari, entrambe rigettate con ordinanza del 4 dicembre 2006: la prima, per ottenere il promovimento di questione incidentale di legittimità costituzionale del citato art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, per contrasto con l’art. 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989, in quanto non prevede che il Tribunale dei ministri, dichiaratosi funzionalmente incompetente per avere escluso la qualità “ministeriale” dei reati oggetto delle imputazioni, debba trasmettere gli atti al pubblico ministero per l’immediata rimessione al Presidente della Camera competente per l’autorizzazione a procedere, prevista dall’art. 96 Cost.; la seconda, per ottenere che il Giudice, ritenuta la qualità “ministeriale” del residuo reato oggetto del processo (diversamente da quanto opinato dal Tribunale dei ministri), sollevasse conflitto di competenza ai sensi degli artt. 23 e 28 del codice di procedura penale.

Con la stessa ordinanza era altresì respinta una istanza di rinvio del dibattimento «per consentire al Parlamento una preliminare valutazione dei fatti contestati all’ex Ministro Matteoli al fine di evitare una potenziale lesione delle sue prerogative costituzionali».

Intanto, era attivata la procedura...

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