Sentenza nº 246 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2009

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione24 Luglio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 246

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco                                              AMIRANTE               Presidente

- Ugo                                                       DE SIERVO                 Giudice

- Paolo                                                     MADDALENA                 “

- Alfio                                                      FINOCCHIARO              “

- Alfonso                                                  QUARANTA                    “

- Franco                                                   GALLO                            “

- Luigi                                                      MAZZELLA                     “

- Gaetano                                                 SILVESTRI                      “

- Sabino                                                   CASSESE                         “

- Maria Rita                                             SAULLE                           “

- Giuseppe                                               TESAURO                        “

- Paolo Maria                                           NAPOLITANO                “

- Giuseppe                                               FRIGO                             “

- Alessandro                                            CRISCUOLO                   “

- Paolo                                                     GROSSI                            “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 135, comma 2, 136, 141, comma 1, da 144 a 160, 166, commi 1 e 4, 170, comma 3, lettera i), 172, comma 2 e 176, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Emilia-Romagna (mediante due ricorsi), Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata, con ricorsi notificati il 24 aprile, l’8, il 12, il 13, il 12-21 e il 12-27 giugno 2006, depositati in cancelleria il 27 aprile, il 10, il 14, il 15, il 16, il 17, il 20, il 21 ed il 23 giugno 2006, ed iscritti ai nn. 56, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 ed 80 del registro ricorsi 2006.

      Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché gli atti di intervento dell’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF Italia), della s.p.a. Biomasse Italia ed altre società ;

      udito nell’udienza pubblica del 5 maggio 2009 il Giudice relatore Franco Gallo;

      uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Lucia Bora e Guido Meloni per la Regione Toscana, Luigi Manzi per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon per la Regione Liguria, Fabrizio Lofoco per la Regione Puglia, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Gustavo Visentini per la Regione Marche, Alessandro Giadrossi per l’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF Italia), e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto1. – Con ricorso notificato il 24 aprile 2006, depositato il 27 aprile successivo e iscritto al n. 56 del registro ricorsi del 2006, la Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, tra queste, degli artt. 154 e 155.1.1. – Il censurato art. 154 disciplina la «Tariffa del servizio idrico integrato», prevedendo, al comma 1, che essa ha natura di corrispettivo «ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”». Il comma 2 stabilisce che «Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua». I successivi commi da 3 a 7 prevedono che: a) «Al fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresà riduzioni del canone nell’ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L’aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale»; b) «L’Autorità d’ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio»; c) nella modulazione della tariffa, che è applicata dai soggetti gestori, «sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito»; d) per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi, «sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali»; e) «l’eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio idrico integrato».1.2. – L’art. 155 disciplina la «Tariffa del servizio di fognatura e depurazione», prevedendo, al comma 1, che: a) le relative quote sono «dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» e che «il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell’articolo 154, a un fondo vincolato intestato all’Autorità d’ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l’attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d’ambito»; b) «la tariffa non è dovuta se l’utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’Autorità d’ambito».1.3. – La ricorrente censura il citato art. 154, sostenendo che esso prevede «poteri ministeriali sovraordinati a quelli delle regioni, in violazione della competenza legislativa propria spettante alle regioni a termini dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione», in quanto, nell’istituire e disciplinare la tariffa del servizio idrico quale «corrispettivo del servizio idrico integrato», attribuisce: a) al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il compito di definire con decreto «le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua»; b) al «Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio» il compito di stabilire con decreto «i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica».

A detta della ricorrente, la disposizione vÃola: a) lâart. 117, quarto comma, Cost., perché incide sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali, esercitata nel caso di specie con la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale...

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