Sentenza nº 7021 da Lazio, Roma, 16 Luglio 2009

Data di Resoluzione16 Luglio 2009
EmittenteLazio - Roma

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Giorgio Giovannini, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

per l'annullamento

della nota n. 5262/GA/978 del 13 febbraio 2008 recante rigetto dell'istanza del ricorrente intesa al riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303, e di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale e in particolare, ove occorra, della precedente nota n. 5262/GRA/920 del 24 gennaio 2006;

e per accertamento

del diritto del ricorrente all'attribuzione dei benefici economici di cui all'art. 50 comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 5 commi 1 e 2 della legge 5 agosto 1998, n. 303, con la condanna dell'Amministrazione intimata alla rideterminazione del trattamento economico e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive spettanti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo

Sul ricorso numero di registro generale 4524 del 2008, proposto da:

Iovene Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Iannotta e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma alla via Cola di Rienzo n. 111, per mandato a margine del ricorso;

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2009 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 14 aprile 2008 e depositato in segreteria il 13 maggio 2008 Salvatore Iovene ha proposto le cumulative domande di annullamento, accertamento e condanna in epigrafe meglio specificate.

Il ricorrente, già magistrato ordinario con trattamento economico di magistrato di cassazione dichiarato idoneo al conferimento delle funzioni direttive superiori, collocato a riposo dal 10 dicembre 2005, dopo un primo diniego (di cui alla nota n. 5262/GRA/920 del 24 gennaio 2006, con cui era stata respinta la richiesta di attribuzione ?sic et simpliciter? del livello retributivo, senza tener conto di precedente allineamento stipendiale conseguito per effetto del c.d.?galleggiamento?), ha proposto in data 29 dicembre 2007 nuova istanza sempre intesa al riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 50 comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'ivi richiamato art. 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303, intesa però all'attribuzione, mediante rideterminazione del trattamento economico, della sola quota differenziale tra il livello retributivo connesso all'applicazione dei suddetti benefici e quello conseguito per effetto del precedente allineamento stipendiale connesso al c.d. ?galleggiamento?, con corresponsione sugli emolumenti dovuti di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con la nota n. 5262/GRA/978 del 13 febbraio 2008, contenente preavviso di rigetto dell'istanza, è stato confermato il diniego di rideterminazione del trattamento economico, fondato altresì sul richiamo di orientamento di cui a nota della Ragioneria generale dello Stato n. 107773 del 3 agosto 2006, che aveva rifiutato il visto di un provvedimento di accoglimento di analoga istanza sul rilievo dell'inapplicabilità dell'art. 50 comma 4 della legge n. 388/2000 ai magistrati che avessero già usufruito di allineamenti stipendiali.

A sostegno delle cumulative domande proposte, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1-2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 comma 4 della legge n. 388/2000. Erronea interpretazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 36 Cost.

La disposizione dell'art. 50 comma 4, nella parte in cui esclude dai benefici ivi previsti i magistrati che abbiano già usufruito di allineamenti stipendiali, deve essere interpretata in chiave logico-sistematica e in funzione della ratio perequativa cui è ispirata, onde non può condurre a disconoscere l'attribuzione del livello retributivo ivi previsto (mediante il rinvio all'art. 5 della legge n. 303/1998) ai magistrati che abbiano conseguito allineamenti tali da collocarli su un livello retributivo comunque inferiore a...

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