Sentenza nº 213 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 2009

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione14 Luglio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 213

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), e dell’art. 12-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale), come sostituito dall’art. 14, comma 8, della citata legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 giugno 2008, depositato in cancelleria il 17 giugno 2008 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione della Provincia di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica del 9 giugno 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Rolando Riz per la Provincia di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 12 della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), e dell’articolo 12-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale), come sostituito dall’art. 14, comma 8, della citata legge provinciale n. 2 del 2008, per contrasto con gli artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4, e 19, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché con l’art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.

    In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale. La prima riguarda gli artt. 8, comma 1, e 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008. La seconda concerne l’art. 12-bis della legge Prov. Bolzano n. 40 del 1992, come sostituito dall’art. 14, comma 8, della citata legge provinciale n. 2 del 2008.

    1.1. – Con riguardo alla prima questione, l’art. 8, comma 1, della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008 prevede che la Provincia autonoma organizzi, d’intesa con università italiane o straniere, «corsi annuali a favore di persone in possesso di un diploma professionale conseguito nell’ambito dei percorsi della formazione professionale», allo scopo, fra l’altro, «di creare i presupposti» per poter sostenere un «esame di Stato», «utile anche ai fini dell’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica», di cui il successivo art. 12 disciplina le prove di esame, nonché le modalità di nomina della relativa commissione.

    Tali disposizioni, ad avviso del ricorrente, disciplinerebbero una nuova fattispecie, «a valenza provinciale», di esame di Stato, avente ad oggetto materie diverse da quelle previste per lo svolgimento dell’esame di Stato disciplinato a livello nazionale. In tal modo, esse si porrebbero in contrasto con le norme costituzionali sul riparto di competenze legislative fra lo Stato e la Provincia autonoma, in base alle quali la disciplina dei titoli idonei a determinare l’accesso agli studi superiori spetta soltanto allo Stato. Da un lato, tale disciplina dovrebbe infatti ritenersi estranea tanto alla potestà esclusiva in materia di formazione professionale, quanto alla potestà concorrente in materia di istruzione, attribuite alle Province autonome, rispettivamente, dagli artt. 8, n. 29, e 9, nn. 2 e 4, del d.P.R. n. 670 del 1972. Dall’altro lato, la disciplina dell’esame di Stato rientrerebbe, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., tra le norme generali sull’istruzione. La competenza legislativa statale in materia di esami di Stato risulterebbe inoltre confermata, ad avviso del ricorrente, dal contenuto dell’art. 11, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), che attribuisce alla Provincia una mera potestà legislativa attuativa delle leggi statali sugli esami di Stato, limitatamente alle modalità di svolgimento dell’esame stesso e, in ogni caso, previa consultazione della competente amministrazione centrale.

    Secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate, anche nel caso in cui non si dovessero accogliere le precedenti censure, si porrebbero comunque in contrasto con l’art. 19, ottavo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972 (il quale prevede che «ai fini dell’equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione»), non avendo previsto previe consultazioni o sistemi equivalenti di intesa o di raccordo con l’autorità ministeriale, pur in presenza di un titolo di studio che costituisce presupposto per l’iscrizione ai corsi di istruzione superiore.

    1.2. – La seconda questione di legittimità costituzionale...

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